CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19869/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4334/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE Numero di raccolta generale 19869/2022n. 2034/2016Data pubblicazione 20/06/2022 depositata il 07/12/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 7.12.2016 rigettò l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] – ENAIP- avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risoluzione del contratto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2.L’ENAIP espose di aver concesso in locazione al Comune di Livorno un immobile di sua proprietà destinato a scuola e di aver inviato al Comune, conduttore del bene, formale disdetta, in data 10.2.2003, e notifica dell’intimazione di licenza per finita locazione, convalidata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.3.Con scrittura del 5.8.2004 l’ENAIP concluse un contratto di vendita con l’[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’immobile locato al Comune con il quale si stabilivano le condizioni di pagamento del prezzo. 1.4.In particolare, all’art. 4 del contratto, le parti convennero che la somma residua di € 525.000,00 fosse dovuta nel ricorrere di due condizioni: - che l’immobile “fosse libero dal contratto di locazione”; - che fosse possibile ottenere il cambio di destinazione da scuola a residenziale. 1.5. In caso di liberazione dal contratto di locazione in data antecedente al 30.8.2008, l’acquirente, su richiesta della venditrice, avrebbe dovuto versare ulteriori somme che diminuivano a seconda che l’immobile fosse liberato al momento del contratto definitivo o negli anni successivi. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 1.6.L’Enaip dedusse l’inadempimento dell’[OSCURATO:SOCIETA].r.l. in relazione Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 al pagamento del prezzo residuo e chiese dichiararsi la risoluzione per inadempimento sul presupposto che le condizioni si fossero avverate. 1.7.[OSCURATO:SOCIETA] si costituì ed eccepì che la condizione non si era verificata in quanto l’immobile non era stato rilasciato dal Comune, pur in presenza della licenza di sfratto per finita locazione; in ogni caso, sostenne di essersi munita di altro titolo esecutivo, per provare di non aver tenuto un comportamento contrario all’avveramento della condizione. 1.8.Il Tribunale rigettò la domanda. 1.9.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7.12.2016, confermò la decisione di primo grado. 1.10.La Corte distrettuale interpretò il contratto nel senso che il pagamento del prezzo residuo non era sottoposto alla condizione sospensiva dell’ottenimento del titolo esecutivo nei confronti del Comune di Livorno o allo svolgimento di attività esecutiva ma dalla spontanea liberazione dell’immobile da persone e cose da parte dell’occupante. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ENAIP sulla base di tre motivi. 2.1.[OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. 2.3. Il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg c.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per erronea interpretazione dell’intenzione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 delle parti, con particolare riferimento all’art. 4 del contratto, con Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 cui esse avevano convenuto che il versamento della somma residua di € 525.000,00 fosse subordinato alla condizione che l’immobile “fosse libero dal contratto di locazione”. Detta espressione avrebbe dovuto intendersi nel senso che la condizione sospensiva fosse subordinata al venir meno delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione concluso tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Livorno e non al rilascio spontaneo dell’immobile da parte del Comune. L’interpretazione fornita dalla corte di merito sarebbe irragionevole perché l’evento della liberazione dell’immobile sarebbe impossibile, oltre che contrario all’interesse dell’acquirente, risolvendosi la condizione apposta in una condizione meramente potestativa, perché dipendente dalla mera volontà dell’alienante. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 e 1375 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito errato nel non ritenere avverata la condizione, in considerazione del comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe agito in violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in quanto nonostante l’acquirente si fosse munita di licenza per finita locazione non aveva portato il titolo ad esecuzione ed avrebbe autorizzato il Comune a rimanere nei locali. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per non avere il giudice d’appello ammesso le prove testimoniali volte ad accertare il comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in pendenza della condizione. 3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 3.2.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). 3.3.L’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). 3.4. Ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). 3.5. Nel caso di specie, l’interpretazione fornita dal giudice di merito all’art.4 del contratto di vendita non viola i canoni ermeneutici previsti dall’art.1362 c.c. e seguenti, non essendo contraria all’interpretazione letterale, né a quella sistematica, né F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 all’obbligo di comportamento secondo buona fede nella pendenza Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 della condizione sospensiva. 3.6. La Corte di merito ha fornito un’interpretazione plausibile al contratto di vendita concluso tra l’ENAIP e l’[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto un immobile locato al Comune con destinazione di scuola, in cui le parti, all’art. 4 del contratto avevano convenuto che la somma residua di € 525.000,00 fosse sottoposta all’avveramento della condizione che l’immobile “fosse libero dal contratto di locazione” e che fosse possibile ottenere il cambio di destinazione da scuola a residenziale. 3.7. La Corte di merito, considerato che al momento della conclusione del contratto, l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto un provvedimento di convalida di licenza per finita locazione, ha interpretato il contratto nel senso che la condizione era subordinata al rilascio spontaneo dell’immobile da parte del Comune, libero da persone e cose. 3.8. Detta interpretazione è plausibile con i canoni dell’interpretazione letterale e sistematica, avendo le parti previsto che “nel caso in cui l’immobile venisse liberato dal contratto di locazione anteriormente al termine del 30.8.2008”, l’acquirente, su richiesta della venditrice, avrebbe dovuto versare ulteriori somme che progressivamente diminuivano a seconda che l’immobile fosse liberato al momento del contratto definitivo o negli anni successivi. 3.9. L’evento futuro ed incerto al quale le parti avevano subordinato la validità della condizione era quindi il rilascio dell’immobile tanto che era stata prevista una somma decrescente quale prezzo residuo in ragione dell’occupazione del bene da parte del Comune e, quindi, della ritardata disponibilità da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 3.10. L’interesse contrario dell’acquirente all’avveramento della Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 condizione non è ravvisabile né in astratto, perché con la liberazione dell’immobile l’[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato la proprietà del bene e pagato un prezzo residuo inferiore, né in concreto in quanto l’[OSCURATO:SOCIETA], che già aveva acquistato l’immobile munito di convalida di licenza per finita locazione, si munì di altro titolo esecutivo. 3.11. L’avverarsi della condizione del rilascio dell’immobile adibito a struttura scolastica da parte del Comune di Livorno costituiva condizione potestativa che non dipendeva dalla volontà della parte ma dal concorso di fattori estrinseci, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito (Cassazione civile sez. III, 26/08/2014, n.18239). 3.12. Sotto tale profilo la prova per testi è volta a provare il comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA] in pendenza della condizione, che avrebbe omesso di procedere allo sfratto della scuola, nonostante nessun obbligo risultasse a suo carico in relazione all’esperimento della procedura esecutiva e nonostante avesse nuovamente chiesto altro titolo esecutivo e non avesse un interesse contrario all’avverarsi della condizione. 3.13. Si tratta di prova non ammessa in primo grado, ritenuta assorbita dal giudice d’appello – ragione per la quale non è configurabile il vizio di omessa pronuncia- e riproposta in sede di legittimità; essa non è decisiva né rilevante per il giudizio perché volta a provare il comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in pendenza della condizione per provare l’inadempimento di obblighi non rientranti nel contratto. 4.Il ricorso va pertanto rigettato. 4.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G I A N N A C C A R I R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 5 7 7 7 0 5 0 3 2 2 7 5 6 d 6 6 e 2 0 b 4 e 3 9 c a f a 9 3 Numero registro generale 4334/2017 Numero sezionale 250/2022 5.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato Numero di raccolta generale 19869/2022Data pubblicazione 20/06/2022 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7