CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 09920/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la - decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, accertati a [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato - che non si riteneva corroborato dalle emergenze probatorie - e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione. Infine, in data 21/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare all'originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata il 21/02/2022. La rinuncia all'impugnazione di Rignanese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di determinare in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aldro entonze chele ilrethttia. DEPOSITATA