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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 agosto 2023

Cassazione n. 25014/2023

Testo disponibile della fonte

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, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agenzia impugna la sentenza con un motivo per ritenuta violazione dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000, dell’art. 109 Tuir e dell’art. 21 del dpr n. 633 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c.

Secondo l’Agenzia il semplice riferimento al contratto di appalto non consentirebbe di determinare e/o individuare l’importo degli impianti, dei macchinari, dell’attrezzatura acquistati e conciliarli con quanto indicato dalla stessa società nel modello CVS al quadro B righi 58 e 69, come richiesto ai fini di integrare i presupposti della normativa indicata nel motivo di ricorso (ed in particolare dell’art. 8 della l.n. 388 del 2000).

Ad avviso dell’Agenzia la documentazione fornita dalla società non consentirebbe di verificare la sussistenza di alcuna prova circa l’esistenza dei costi dalla stessa indicati.

2. Il motivo è infondato.

F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : S C A L E S E M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 4 1 9 f 8 d 8 e 2 e d 2 f 7 4 7 c 4 9 7 f b f 3 f 1 0 8 1 a 5 Numero registro generale 12822/2022 Numero sezionale 3469/2023 Cass. n. 18208/2021 ha affermato che in tema di IVA, ai fini Numero di raccolta generale 25014/2023Data pubblicazione 22/08/2023 della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE; peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della cit. direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o i messaggi che modificano o fanno specifico ed inequivoco riferimento ad esse. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione).

La CTR si è attenuta al principio innanzi citato accertando, ed affermando, che la documentazione prodotta dalla società (allegata sia ai ricorsi che ad uno degli scritti difensivi) era “assolutamente idonea a fornire le informazioni complementari a supporto della contestata manchevolezza descrittiva delle fatture”.

Di talché, per quanto sinteticamente, la CTR ha ritenuto sussistere una documentazione complementare idonea a fornire i dati, evidentemente, mancanti nelle fatture, l’ha valutata e ritenuta sufficiente.

Non vi è, dunque, alcuna violazione di legge bensì, dietro la censura formulata dall’Agenzia, vi è il tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, inibita in questa sede, censurandosi, nella sostanza, la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata (Cass. n. 25332/2014; Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 19959/2014).

F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : S C A L E S E M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 4 1 9 f 8 d 8 e 2 e d 2 f 7 4 7 c 4 9 7 f b f 3 f 1 0 8 1 a 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia impugna la sentenza con un motivo per ritenuta violazione dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000, dell’art. 109 Tuir e dell’art. 21 del dpr n. 633 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. Secondo l’Agenzia il semplice riferimento al contratto di appalto non consentirebbe di determinare e/o individuare l’importo degli impianti, dei macchinari, dell’attrezzatura acquistati e conciliarli con quanto indicato dalla stessa società nel modello CVS al quadro B righi 58 e 69, come richiesto ai fini di integrare i presupposti della normativa indicata nel motivo di ricorso (ed in particolare dell’art. 8 della l.n. 388 del 2000). Ad avviso dell’Agenzia la documentazione fornita dalla società non consentirebbe di verificare la sussistenza di alcuna prova circa l’esistenza dei costi dalla stessa indicati. 2. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : S C A L E S E M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 4 1 9 f 8 d 8 e 2 e d 2 f 7 4 7 c 4 9 7 f b f 3 f 1 0 8 1 a 5 Numero registro generale 12822/2022 Numero sezionale 3469/2023 Cass. n. 18208/2021 ha affermato che in tema di IVA, ai fini Numero di raccolta generale 25014/2023Data pubblicazione 22/08/2023 della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE; peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della cit. direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o i messaggi che modificano o fanno specifico ed inequivoco riferimento ad esse. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione). La CTR si è attenuta al principio innanzi citato accertando, ed affermando, che la documentazione prodotta dalla società (allegata sia ai ricorsi che ad uno degli scritti difensivi) era “assolutamente idonea a fornire le informazioni complementari a supporto della contestata manchevolezza descrittiva delle fatture”. Di talché, per quanto sinteticamente, la CTR ha ritenuto sussistere una documentazione complementare idonea a fornire i dati, evidentemente, mancanti nelle fatture, l’ha valutata e ritenuta sufficiente. Non vi è, dunque, alcuna violazione di legge bensì, dietro la censura formulata dall’Agenzia, vi è il tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, inibita in questa sede, censurandosi, nella sostanza, la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata (Cass. n. 25332/2014; Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 19959/2014). F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : S C A L E S E M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 4 1 9 f 8 d 8 e 2 e d 2 f 7 4 7 c 4 9 7 f b f 3 f 1 0 8 1 a 5
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