CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LIVORNOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; < [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un motivo, avente a oggetto l'ordinanza, verbalizzata e letta all'udienza del 11 febbraio 2022 nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di provvedimento con il quale il giudice nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento ha dichiarato la nullità della notifica al difensore dell'imputato dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per non essere stata effettuata al difensore il cui numero di telefono risultava indicato nel verbale di identificazione ancorché associato a nominativo di avvocato non emergente dal relativo albo. Per il ricorrente si tratterebbe di un atto abnorme, quindi autonomamente ricorribile per cassazione, in quanto, pur se rientrante nella fisiologia del sistema processuale, in concreto determinante il rischio di comportare una stasi irrimediabile del procedimento perché tale da imporre all'Ufficio il rinnovamento degli atti propedeutici all'esercizio dell'azione penale con il rischio di integrare nuove ipotesi di nullità. 2. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto (il 15 marzo 2022) rispetto alla lettura dell'ordinanza all'udienza dell'Il febbraio 2022, non rilevando la diversa data della successiva materiale trasmissione del fascicolo all'Ufficio del Pubblico Ministero, come invece diversamente argomentato dal ricorrente. 2. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei termini d'impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale o, in mancanza, effettiva del provvedimento (ex plurimis, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221, nonché: Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, Spada, Rv. 276477; Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Pellegrini, Rv. 263484; Sez. 1, n. 4477 del 18/12/2013, dep. 2014, Gerasimovki, Rv. 258978; Sez. 6, n. 30920 del 30/06/2009, Cavagliano, Rv. 244556). Ciò vale anche per i provvedimenti che si pongono al di fuori di ogni schema ordinamentale e della struttura stessa del sistema processuale, per i quali non v'è ragione di escludere l'operatività degli ordinari termini di decadenza previsti per l'impugnazione dal combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato mediante lettura dell'ordinanza avvenuta in udienza 1'11 febbraio 2022 nel contraddittorio delle parti e, dunque, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio di Pubblico Ministero. 2.1. Ne consegue nella specie, la tardività del ricorso, proposto il 15 marzo 2022, non rilevando, per quanto innanzi chiarito, la data (1° marzo 2022) dell'avvenuta materiale restituzione del fascicolo all'Ufficio del Pubblico Ministero a cui il ricorrente vorrebbe invece attribuire l'effetto della comunicazione dell'ordinanza ex art. 585 cod. proc. pen. in contrasto con le norme di cui innanzi. 2.2. Né rileva il fatto che le funzioni di Pubblico Ministero fossero nella specie esercitate da un magistrato onorario, incaricato dal Procuratore della Repubblica, dal momento che la natura unitaria dell'Ufficio del Pubblico Ministero implica la conoscenza legale del provvedimento quando il suo rappresentante, legalmente designato per l'udienza o l'incombente, è presente alla lettura del dispositivo (in merito si veda, Sez. 6, n. 32395 del 2019, Spada, cit., sul pu140 non massimata). 2.3. Il principio di cui innanzi vale peraltro per tutte le situazioni in cui la dedotta abnormità non sia qualificata da una così radicale e congenita anomalia dell'atto suscettibile di produrre uno stallo del procedimento non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione, quale unico strumento giuridico in grado di rimuovere la stasi della fase processuale e ripristinare l'ordinata evoluzione del procedimento cui accede un atto abnorme di tale specie. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che in simili casi di abnormità funzionale o dinamica (incidente, cioè, sulla regolare prosecuzione del procedimento) non possa esservi spazio per l'osservanza degli ordinari termini decadenziali dell'impugnazione per cassazione, potendo e dovendo la peculiare genetica e radicale anomalia del provvedimento essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. 1, n. 3305 del 13/01/2005, Haddah, Rv. 230747; si vedano altresì, nello stesso senso, Sez. 6, n. 32395 del 2019, Spada, cit., Sez. 6, n. 19209 del 2015, Pellegrini, cit., oltre che Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578, per il caso in cui l'atto Slia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica). 2.4. Tale situazione non è però quella verificatasi nella specie che, a ben vedere, neanche risulta caratterizzata dall'adozione di un atto abnorme.Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio (con conseguente travolgimento degli atti a esso successivi, come sostanzialmente avvenuto nella specie) disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Si tratta difatti di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico Ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, DM, Rv. 260069, nonché: Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 2022, Stilo, Rv. 282429; Sez. 6, n. 32395 del 2019, Spada, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrinna, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Scarlini, Rv. 269080). Peraltro, nella specie, è lo stesso ricorrente a evidenziare il mero rischio di una stasi del procedimento in ragione del rischio che la rinnovazione degli atti propedeutici all'azione penale possa integrare ulteriori nullità, nonostante, per quanto emerge dallo stesso ricorso, l'esistenza di un successivo verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore del 15 dicembre 2021. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso