CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 34569/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza, emessa il 6 dicembre 2023, con la quale la Corte di appello di Roma aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione al reato di rapina impropria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi, con unico motivo, del fatto che la sua istanza fosse stata dichiarata inammissibile, tanto come l'appello, nonostante non dovesse essere notificata alla persona offesa, che non aveva eletto domicilio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse dal momento che, come risulta dagli atti e dallo stesso ricorso, il ricorrente si trova, allo stato, in regime di arresti domiciliari, sicché egli ha ottenuto, peraltro in data precedente al ricorso, l'applicazione della misura cautelare che era stata richiesta, in sostituzione della custodia cautelare in carcere, con l'originaria istanza che ha dato luogo al presente procedimento incidentale, il cui esito, quand'anche positivo, non avrebbe alcun effetto concreto in suo favore, neanche in relazione alla condanna alle spese processuali disposta dal Tribunale ed accessoria alla statuizione principale non più scrutinabile. La sopravvenuta carenza di interesse giustifica, invece, l'esclusione della condanna alle spese inerenti al presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] SEZtONE PENALE 12