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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23471/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CLK90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 10/11/2022, dichiarando inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 22/12/2020, ne ha ordinato l'esecuzione, condannando altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali circa la dichiarazione di inammissibilità delle doglianze esposte nell'atto di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 1 e ss. della sentenza impugnata, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto l'appello generico, in quanto fondato su ragioni apparenti e non sorrette da alcuna pertinenza e specificità censoria, a fronte peraltro di un quadro probatorio granitico e di una motivazione scevra dagli invocati vizi; sicché, dopo la proposizione di un atto di appello del tutto generico, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto precipuo dei motivi di appello contenuti nell'atto di gravame, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CLK90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 10/11/2022, dichiarando inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 22/12/2020, ne ha ordinato l'esecuzione, condannando altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali circa la dichiarazione di inammissibilità delle doglianze esposte nell'atto di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 1 e ss. della sentenza impugnata, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto l'appello generico, in quanto fondato su ragioni apparenti e non sorrette da alcuna pertinenza e specificità censoria, a fronte peraltro di un quadro probatorio granitico e di una motivazione scevra dagli invocati vizi; sicché, dopo la proposizione di un atto di appello del tutto generico, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto precipuo dei motivi di appello contenuti nell'atto di gravame, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 23471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris