CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di cose custodite dal proprietario all'interno di un' autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, quanto alla sola misura del trattamento sanzionatono applicatogli. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato a due motivi, è inammissibile. 2.1. Le doglianze articolate con il primo motivo (in punto di prova della responsabilità), oltre ad essere palesemente generiche, perché prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del primo motivo di gravame (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili elementi di prova o di piste di accertamento innmotivatamente preterite dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni. Peraltro, le censure medesime risultano anche manifestamente infondate„ posto che è jus receptum che le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche se riflettano una sola impronta, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici, uguali per forma e per posizione. (Sez. 4, n. 4254 del 02/02/1989, Rv. 180856; Sez. 2, n. 10567 del 05/07/1985, Rv. 171038; Sez. 2, n. 14194 del 08/07/1977, Rv. 137265). 2.2. In disparte il rilievo per il quale la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, in punto di diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non è scrutinabile in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché inedita (giacché dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta che nulla sia stato eccepito al riguardo), è, comunque, decisiva ed assorbente la considerazione che la cornice edittale del reato in contestazione non consentiva di riconoscere in favore dell'imputato l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; il quale, in effetti, può trovare applicazione in relazione, sì, a qualsivoglia reato, ma nel rispetto dei limiti edittali prefissati dalla norma evocata: ossia, in relazione a delitti e contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen., invero, il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, qual è quella di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen., che dispone che «Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549>>. Ne viene che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non poteva trovare applicazione nel caso di specie. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore