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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 1989

Cassazione n. 04590/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1989 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 03/05/2022, la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 29622/2020 della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa ex art. 314 cod.proc.pen.

Argomenta che la Corte di appello aveva rigettato la domanda di riparazione non uniformandosi ai dettami della sentenza di annullamento e riproponendo gli stessi identici vizi censurati nella presente sentenza; in particolare, la Corte di appello aveva negato la riparazione per ingiusta detenzione, ipotizzando che se la Ogieva avesse scelto di essere giudicata con rito abbreviato sarebbe stata condannata e ritenendo contraddittorie le dichiarazioni rese dalla donna in sede di convalida dell'arresto, profilo quest'ultimo, escluso dalla sentenza di annullamento; rimarca che la Corte di appello non aveva individuato una condotta gravemente colposa addebitabile alla Ogieva, ma aveva incentrato la propria valutazione sul fatto che la versione del denunciante non era stata smentita, per cui di fatto la richiedente sarebbe stata colpevole.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913); in particolare, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata.

Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti(Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019).

3. Va, inoltre, rammentato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate; in particolare, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv.274350 - 01; Sez 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039 - 01).

4. Ciò posto, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 29622/20, con la quale era stato rilevato che "in particolare alle contraddizioni intrinseche in cui sarebbe caduta la Ogieva, é ben vero che nel verbale di convalida (scritto, invero, con grafia non del tutto agevole da comprendere) vi é un primo passaggio in cui l'odierna ricorrente avrebbe dichiarato che non era presente quando avvenne il litigio (in tal senso, quanto meno, sembrerebbe deporre la verbalizzazione); ma subito dopo la stessa indagata dava chiaramente conto del litigio stesso, descrivendolo brevemente.

Orbene, l'apparente distonia dichiarativa resa dal verbale di convalida non sembra sia stata idonea a determinare il giudice della cautela nel senso dell'applicazione della misura alla Ogieva (senza considerare che essa potrebbe spiegarsi con un'inesattezza della traduzione o della verbalizzazione sintetica); ed inoltre, e soprattutto, nelle argomentazioni poste dal G.i.p. a base della sua ordinanza applicativa non si fa riferimento a contraddizioni intrinseche nel dichiarato della Ogieva, ma semmai si fa un cenno a quelle della Puddu al momento dell'arrivo della P.G. nell'immediatezza dei fatti".; ed ancora che "se da un lato non emerge alcun profilo di rilevanza eziologica delle presunte contraddizioni in cui, secondo la Corte di merito, sarebbe caduta la Ogieva, a maggior motivo - come correttamente evidenziato nel ricorso - tale rilevanza non può essere ascritta alle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente in epoca successiva alla sua rimessione in libertà, indipendentemente dalle valutazioni sviluppate al riguardo nella sentenza impugnata".

5. Ebbene, il giudice di rinvio non ha adempiuto all'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati ed illogici con la decisione di annullamento di questa Corte; inoltre, il giudice del rinvio ha valorizzando elementi per valutare in maniera difforme la responsabilità penale della ricorrente, in contrasto con le valutazioni del giudice della cognizione, esorbitando così dal piano di indagine devolutogli: in buona sostanza, è evidente che l'eventuale condotta ostativa della ricorrente è stata desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente errata nella misura in cui ripropone lo schema motivazionale censurato con la decisione di annullamento e pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria.

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione; essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, la domanda di regolamentazione delle spese processuali formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà esaminata dal giudice di merito all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1989 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 03/05/2022, la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 29622/2020 della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa ex art. 314 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva rigettato la domanda di riparazione non uniformandosi ai dettami della sentenza di annullamento e riproponendo gli stessi identici vizi censurati nella presente sentenza; in particolare, la Corte di appello aveva negato la riparazione per ingiusta detenzione, ipotizzando che se la Ogieva avesse scelto di essere giudicata con rito abbreviato sarebbe stata condannata e ritenendo contraddittorie le dichiarazioni rese dalla donna in sede di convalida dell'arresto, profilo quest'ultimo, escluso dalla sentenza di annullamento; rimarca che la Corte di appello non aveva individuato una condotta gravemente colposa addebitabile alla Ogieva, ma aveva incentrato la propria valutazione sul fatto che la versione del denunciante non era stata smentita, per cui di fatto la richiedente sarebbe stata colpevole. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913); in particolare, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti(Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019). 3. Va, inoltre, rammentato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate; in particolare, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv.274350 - 01; Sez 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039 - 01). 4. Ciò posto, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 29622/20, con la quale era stato rilevato che "in particolare alle contraddizioni intrinseche in cui sarebbe caduta la Ogieva, é ben vero che nel verbale di convalida (scritto, invero, con grafia non del tutto agevole da comprendere) vi é un primo passaggio in cui l'odierna ricorrente avrebbe dichiarato che non era presente quando avvenne il litigio (in tal senso, quanto meno, sembrerebbe deporre la verbalizzazione); ma subito dopo la stessa indagata dava chiaramente conto del litigio stesso, descrivendolo brevemente. Orbene, l'apparente distonia dichiarativa resa dal verbale di convalida non sembra sia stata idonea a determinare il giudice della cautela nel senso dell'applicazione della misura alla Ogieva (senza considerare che essa potrebbe spiegarsi con un'inesattezza della traduzione o della verbalizzazione sintetica); ed inoltre, e soprattutto, nelle argomentazioni poste dal G.i.p. a base della sua ordinanza applicativa non si fa riferimento a contraddizioni intrinseche nel dichiarato della Ogieva, ma semmai si fa un cenno a quelle della Puddu al momento dell'arrivo della P.G. nell'immediatezza dei fatti".; ed ancora che "se da un lato non emerge alcun profilo di rilevanza eziologica delle presunte contraddizioni in cui, secondo la Corte di merito, sarebbe caduta la Ogieva, a maggior motivo - come correttamente evidenziato nel ricorso - tale rilevanza non può essere ascritta alle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente in epoca successiva alla sua rimessione in libertà, indipendentemente dalle valutazioni sviluppate al riguardo nella sentenza impugnata". 5. Ebbene, il giudice di rinvio non ha adempiuto all'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati ed illogici con la decisione di annullamento di questa Corte; inoltre, il giudice del rinvio ha valorizzando elementi per valutare in maniera difforme la responsabilità penale della ricorrente, in contrasto con le valutazioni del giudice della cognizione, esorbitando così dal piano di indagine devolutogli: in buona sostanza, è evidente che l'eventuale condotta ostativa della ricorrente è stata desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente errata nella misura in cui ripropone lo schema motivazionale censurato con la decisione di annullamento e pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria. 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione; essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, la domanda di regolamentazione delle spese processuali formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà esaminata dal giudice di merito all'esito del giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla l'o
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