CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 36261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia di conferma della pronuncia con la quale il Tribunale di Spoleto lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Con il ricorso, affidato a un unico motivo, si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di profili di responsabilità colposa in capo all'im-putato nella causazione dell'evento letale occorso al motociclista con il quale, nell'effettuare - a bordo della propria autovettura - una manovra di svolta, senza concedere la dovuta precedenza, entrava in collisione. In tesi difensiva solo l'ap-plicazione della logica ex post avrebbe potuto consentire ai giudici di merito di ritenere l'imputato colpevole per comportamento negligente o per aver violato la regola della precedenza a un incrocio. 3. Il ricorso è inammissibile. Va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli ele-menti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplica-tiva rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente non si confronta con l'articolata e coerente motivazione della sen-tenza impugnata, ma si limita a riproporre le censure già formulate con l'atto di appello, puntualmente confutate dalla Corte territoriale alle pagine 3 e 4 sulla base delle emergenze istruttorie. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'imputato riprese la marcia e iniziò la svolta a sinistra pur avendo avvistato, grazie al lungo tratto rettilineo, il motociclo condotto dal Nulli in avvicinamento. È stato quindi osservato che, anche ammettendo l'impossibilità di determinarne la velocità, pure elevata, la scelta di svoltare fu comunque imprudente, poiché assunta in un con-testo che non consentiva di confidare ragionevolmente nel completamento della manovra senza creare pericolo. Si tratta di motivazione tutt'altro che illogica e in linea con il pacifico orienta-mento di legittimità secondo cui se la precedente violazione di regole comporta-mentali da parte di un conducente sia di per sé colpevole, anche l'eventuale con-corso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quando non sia caratterizzato da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, nel caso di specie non 2ricorrenti, ossia da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadi-menti, facendo assurgere alla condotta della vittima il ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a detérminare l'evento. Ed invero, «Le cause sopravvenute ido-nee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un pro-cesso causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013). Appare, dunque, evidente che il motivo, oltre che sollecitare una non consentita rivalutazione di profili di merito, non si con-fronta, se non apparentemente, con le motivazioni delle sentenze conformi. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valu-tati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M