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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01295/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/12/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Noia del 5/2/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, prospettano un alternativo approccio valutativo del quadro probatorio, in questa sede non consentito in assenza dell'individuazione di decisive fratture logiche della motivazione.

Ed invero la Corte ha dato conto delle ragioni per cui fosse ascrivibile al ricorrente la detenzione a fine di spaccio sia del quantitativo di sostanza stupefacente, di cui il ricorrente si era disfatto, avendo nel contempo ceduto una dose ad terzo, sia del quantitativo rinvenuto nella di lui abitazione: la Corte ha in particolare sottolineato come la complessiva operatività del predetto deponesse per il carattere non gratuito della cessione, la quale sarebbe stata peraltro parimenti illecita, fermo restando che non avrebbe potuto ravvisarsi un'ipotesi di uso di gruppo e che comunque il ricorrente, anche sulla base di quanto dal predetto riconosciuto, era soggetto dedito allo spaccio.

In tale quadro non assume rilievo decisivo la provenienza della somma rinvenuta in un giacchino del ricorrente, relativamente alla quale le deduzioni difensive non risultano idonee a disarticolare la complessiva ricostruzione dei giudici di merito.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensorer, ___ pc Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/12/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Noia del 5/2/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. I due motivi, esaminabili congiuntamente, prospettano un alternativo approccio valutativo del quadro probatorio, in questa sede non consentito in assenza dell'individuazione di decisive fratture logiche della motivazione. Ed invero la Corte ha dato conto delle ragioni per cui fosse ascrivibile al ricorrente la detenzione a fine di spaccio sia del quantitativo di sostanza stupefacente, di cui il ricorrente si era disfatto, avendo nel contempo ceduto una dose ad terzo, sia del quantitativo rinvenuto nella di lui abitazione: la Corte ha in particolare sottolineato come la complessiva operatività del predetto deponesse per il carattere non gratuito della cessione, la quale sarebbe stata peraltro parimenti illecita, fermo restando che non avrebbe potuto ravvisarsi un'ipotesi di uso di gruppo e che comunque il ricorrente, anche sulla base di quanto dal predetto riconosciuto, era soggetto dedito allo spaccio. In tale quadro non assume rilievo decisivo la provenienza della somma rinvenuta in un giacchino del ricorrente, relativamente alla quale le deduzioni difensive non risultano idonee a disarticolare la complessiva ricostruzione dei giudici di merito. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensorer, ___ pc Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris