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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 33003/2026

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13/09/2006;avverso la sentenza del 28/05/2026 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28/05/2026,in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 18/12/2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle partiex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, per l’[OSCURATO:PERSONA], inanni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, e, per il [OSCURATO:PERSONA], in anni2, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa.Veniva revocata la pena accessoria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e sostituita, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici conquella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso per cassazioneil difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1.

Con primo motivo, si deduce violazione degli artt. 125, 541, 592, 599-bis e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.Al riguardo, il ricorrente lamenta la illegittimità della condanna al pagamentodelle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello nonché laapparenza della motivazione circa la sussistenza di un interesse della parte civilealla partecipazione al giudizio di appello, definito con concordato sulla pena, circail principio di solidarietà applicato ed il criterio di liquidazione seguito.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125,599-bis e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.In particolare, lamenta motivazione apparente in punto di controllo sullarichiesta di pena concordata.3.

Avverso la sentenza propone distinto ricorso per cassazione anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 29 cod.pen., 125, 599-bis 605 e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen..Al riguardo, lamenta la erroneità della statuizione sulla pena accessoria,nella misura in cui la sentenza ha disposto la sostituzione della interdizioneperpetua dai pubblici uffici (non applicata dal primo giudice) con quella dellainterdizione temporanea, già applicata dal Tribunale.3.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 541,592, 599-bis e 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta la illegittimità della condanna al pagamento delle spesesostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, nonché la apparenza dellamotivazione circa la sussistenza di un interesse della parte civile allapartecipazione al giudizio di appello, definito con concordato sulla pena, circa ilprincipio di solidarietà applicato ed il criterio di liquidazione seguito.3.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 599-bis, 605 e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.In particolare, deduce motivazione meramente apparente in punto dicontrollo sulla richiesta di pena concordata.4.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descrittecensure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione allapena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozioprocessuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dalgiudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez.

U, ordinanzan. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333 del13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato peruna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza dicause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragionedell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n.15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).4.1.

Trattandosi di censure non deducibili, deve pertanto ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla mancanza dimotivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti (secondomotivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), in essarisultando compreso il giudizio di comparazione delle circostanze.4.2.

Risultano non consentiti anche il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] edil secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Invero, si tratta di censure relative al merito, rientranti nei motivi per cui èintervenuta rinuncia, a seguito dell’accordo sulla pena a norma dell’art. 599-biscod. proc. pen.: non residuavano quindi motivi di appello in ordine alla giàritenuta responsabilità solidale degli imputati (per cui gli stessi venivano giàcondannati al pagamento in favore della parte civile in primo grado), su cui laCorte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi.4.3.

D’altro canto, la Corte di appello ha fatto anche corretta applicazionedel principio di diritto - affermato in tema di rinuncia alla impugnazione ma che,alla luce della ratio decidendi, è riferibile anche al caso di specie, in cui èintervenuta rinuncia ai motivi diversi da quelli in punto di trattamentosanzionatorio -, secondo il quale l' imputato che intende rinunciareall'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e,nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione dellespese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063 – 01; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018,Dante, Rv. 273476 – 01).Peraltro, il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civilenon è tenuto ad adottare una motivazione specifica, quando si attenga ai valorimedi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Sez. 2, n.47860 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277894 – 01), mentre il ricorso omettesul punto anche di sviluppare una specifica censura (Sez. 5, n. 49007 del14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 – 01).4.4.

Quanto, infine, al motivo relativo alla pena accessoria, si tratta dimotivo non consentito nella misura in cui non viene in rilievo la applicazione diuna pena accessoria illegale o una difforme applicazione rispetto al contenutodell’accordo, bensì una statuizione che - pur se erroneamente inserita- nonmodifica la pena accessoria per come disposta in primo grado.4.5.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.5.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnatae dei motivi proposti, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro3.000.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/09/2006;avverso la sentenza del 28/05/2026 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28/05/2026,in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 18/12/2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle partiex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, per l’[OSCURATO:PERSONA], inanni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, e, per il [OSCURATO:PERSONA], in anni2, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa.Veniva revocata la pena accessoria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e sostituita, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici conquella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso per cassazioneil difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, si deduce violazione degli artt. 125, 541, 592, 599-bis e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.Al riguardo, il ricorrente lamenta la illegittimità della condanna al pagamentodelle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello nonché laapparenza della motivazione circa la sussistenza di un interesse della parte civilealla partecipazione al giudizio di appello, definito con concordato sulla pena, circail principio di solidarietà applicato ed il criterio di liquidazione seguito.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125,599-bis e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.In particolare, lamenta motivazione apparente in punto di controllo sullarichiesta di pena concordata.3. Avverso la sentenza propone distinto ricorso per cassazione anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 29 cod.pen., 125, 599-bis 605 e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen..Al riguardo, lamenta la erroneità della statuizione sulla pena accessoria,nella misura in cui la sentenza ha disposto la sostituzione della interdizioneperpetua dai pubblici uffici (non applicata dal primo giudice) con quella dellainterdizione temporanea, già applicata dal Tribunale.3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 541,592, 599-bis e 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta la illegittimità della condanna al pagamento delle spesesostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, nonché la apparenza dellamotivazione circa la sussistenza di un interesse della parte civile allapartecipazione al giudizio di appello, definito con concordato sulla pena, circa ilprincipio di solidarietà applicato ed il criterio di liquidazione seguito.3.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 599-bis, 605 e 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.In particolare, deduce motivazione meramente apparente in punto dicontrollo sulla richiesta di pena concordata.4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descrittecensure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione allapena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozioprocessuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dalgiudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanzan. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333 del13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato peruna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza dicause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragionedell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n.15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).4.1. Trattandosi di censure non deducibili, deve pertanto ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla mancanza dimotivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti (secondomotivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), in essarisultando compreso il giudizio di comparazione delle circostanze.4.2. Risultano non consentiti anche il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] edil secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Invero, si tratta di censure relative al merito, rientranti nei motivi per cui èintervenuta rinuncia, a seguito dell’accordo sulla pena a norma dell’art. 599-biscod. proc. pen.: non residuavano quindi motivi di appello in ordine alla giàritenuta responsabilità solidale degli imputati (per cui gli stessi venivano giàcondannati al pagamento in favore della parte civile in primo grado), su cui laCorte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi.4.3. D’altro canto, la Corte di appello ha fatto anche corretta applicazionedel principio di diritto - affermato in tema di rinuncia alla impugnazione ma che,alla luce della ratio decidendi, è riferibile anche al caso di specie, in cui èintervenuta rinuncia ai motivi diversi da quelli in punto di trattamentosanzionatorio -, secondo il quale l' imputato che intende rinunciareall'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e,nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione dellespese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063 – 01; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018,Dante, Rv. 273476 – 01).Peraltro, il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civilenon è tenuto ad adottare una motivazione specifica, quando si attenga ai valorimedi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Sez. 2, n.47860 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277894 – 01), mentre il ricorso omettesul punto anche di sviluppare una specifica censura (Sez. 5, n. 49007 del14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 – 01).4.4. Quanto, infine, al motivo relativo alla pena accessoria, si tratta dimotivo non consentito nella misura in cui non viene in rilievo la applicazione diuna pena accessoria illegale o una difforme applicazione rispetto al contenutodell’accordo, bensì una statuizione che - pur se erroneamente inserita- nonmodifica la pena accessoria per come disposta in primo grado.4.5. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnatae dei motivi proposti, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro3.000. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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