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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26732/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2030/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale Liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 4717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l’arch. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già DAV [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.) e la IN [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: di aver stipulato, in data 10 marzo 2008, con la DAV [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. un contratto d’opera professionale inerente la progettazione e i rilievi tecnici necessari alla ristrutturazione con frazionamento dell’immobile di proprietà dei medesimi attori, a fronte di un corrispettivo di 300.000,00 euro; che, in data 12 gennaio 2009, al legale rappresentante e socio accomandatario della predetta società, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stato attribuito l’incarico di responsabile dei lavori, per un compenso complessivo di 11.500,00 euro, versati al conferimento dell’incarico; che, in data 23 aprile 2009, avevano stipulato con la IN [OSCURATO:SOCIETA]., indicata dall’arch.

Ferraro come potenziale appaltatore, un contratto di appalto ‘chiuso’ per il prezzo fisso invariabile di 3.600.000,00 euro, con fine lavori prevista per il mese di aprile 2011; che fin da subito, nel giugno 2009, l’appaltatore eseguiva alcune opere fuori preventivo, resesi necessarie per la scarsa portanza del terreno, con conseguente rallentamento dei lavori ed incremento dei costi, i quali aumentavano di circa 900.000,00 euro; che sia le opere preventivate che quelle straordinarie venivano accertate dall’arch.

Ferraro mediante approvazione dei rispettivi SAL, all’esibizione dei quali committenti pagavano puntualmente; che, all’approssimarsi della data di scadenza dei lavori prevista nel contratto, i Pedesini avevano ravvisato una discrasia tra le opere realmente realizzate e lo stato delle stesse descritto nell’ultimo SAL, il quale indicava un avanzamento dei lavori pari al 93,11%; che, su espressa domanda degli attori, il 5 aprile 2011 l’architetto Ferraro rettificava lo stato di avanzamento dei lavori, indicando che la percentuale delle opere effettivamente realizzate era pari all’84,03%, che il valore complessivo dell’appalto era in quella data di 5.371.466,81 euro (in luogo dei 3.600.000,00 stabiliti nel contratto) e che per ultimare i lavori sarebbero serviti ulteriori 1.599.892 euro; che, poiché l’architetto Ferraro imputava i ritardi e gli aggravi economici all’impresa appaltatrice, i Pedesini incaricavano altri professionisti di accertare l’effettivo stato dell’opera, il quale veniva accertato in percentuali ancora inferiori rispetto a quelle esposte dal responsabile dei lavori; che, in ragione delle irregolarità riscontrate, persa ormai ogni fiducia nei confronti delle controparti, in data 21 novembre 2011 comunicavano all’architetto Ferraro lo scioglimento del rapporto, chiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza; che, per riparare i vizi e le difformità delle opere fin lì realizzate e per ultimare lo stabile, avevano commissionato i lavori di ristrutturazione a diversi professionisti, per un costo complessivo di circa 1.646.000 euro.

Chiesero quindi l’accertamento della risoluzione dei contratti stipulati con le parti convenute per inadempimento delle stesse e la condanna di queste ultime alla restituzione del corrispettivo versato in eccedenza e al risarcimento dei danni.

La IN [OSCURATO:SOCIETA]. restò contumace.

Si costituirono invece il Ferraro e la DAV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda.

Sostennero in particolare che le opere fuori preventivo erano dovute a difetti strutturali non rilevabili in fase progettuale ma soltanto al momento dello scavo; che i ritardi non erano imputabili alla direzione dei lavori, ma a cause estranee alla sua sfera di controllo; che il compenso ricevuto era in linea con l’attività effettivamente prestata con la direzione dei lavori; che l’approvazione di SAL non conformi al vero serviva ad evitare la sospensione di un rapporto di mutuo necessario per sostenere le opere appaltate; che il rapporto di fiducia con i committenti era proseguito anche in seguito all’affidamento dell’incarico alla nuova impresa appaltatrice, essendo stato l’architetto Ferraro incaricato della direzione dei lavori.

Istruita la causa mediante ctu, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5017/2017, dichiarò risolti per inadempimento imputabile ai convenuti i contratti stipulati fra le parti e condannò, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e la DAV [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione agli attori di 58.371,61 euro a titolo di indebito oggettivo, dall’altro lato, la IN [OSCURATO:SOCIETA] (in solido con gli altri convenuti) alla restituzione dell’importo di 1.301.189,66 euro.

Condannò infine tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno. 2.La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 4717/2018, depositata il 31 ottobre 2018.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado avesse consentito di accertare che l’arch.

Ferraro non aveva compiutamente e diligentemente svolto l’incarico professionale ricevuto, sia sotto il profilo progettuale, sia con riferimento ai compiti di direttore dei lavori.

La violazione dei doveri di alta sorveglianza trovava conferma anche alla luce della mancata rilevazione tempestiva dei ripetuti e gravi inadempimenti posti in essere dall’impresa appaltatrice, dimostrata dalla vicenda dei SAL.

Né risultava dimostrata l’allegazione di parte appellante relativa al fatto che i Pedesini fossero a conoscenza del reale stato di avanzamento delle opere rispettoa quanto falsamente riportato nei SAL predisposti dal Ferraro.

Tale allegazione risultava al contrario smentita dal fatto che il professionista aveva proceduto a rettificare le percentuali indicate nei suddetti SAL a seguito di segnalazione da parte dei committenti dell’incoerenza tra quanto dichiarato nei documenti e quanto appariva effettivamente eseguito.

Le negligenze e le omissioni gli errori commessi dal Ferraro erano di tale importanza da integrare ipotesi di colpa grave ed esporre conseguentemente l’appellante l’obbligo di risarcire non solo i danni prevedibili al momento dell’insorgenza dell’obbligazione, ma anche quelli imprevedibili.

La Corte d’appello ha poi confermato la valutazione del giudice di primo grado circa l’inammissibilità dei capitoli articolati dalla difesa dell’arch.

Ferraro e della DAV [OSCURATO:PERSONA], in quanto in parte vertenti su circostanze prive di rilievo ai fini della decisione, in parte implicanti formulazione di giudizi preclusa ai testimoni e in parte perché relativi a fatti oggetto di conoscenza de relato da parte dei soggetti chiamati a deporre.

I giudici del secondo grado hanno inoltre escluso l’opportunità di una rinnovazione della consulenza tecnica, richiesta dagli appellanti senza formulazione di specifiche censure.

Secondo la Corte d’appello, le conclusioni della relazione tecnica erano fondate sullo sviluppo di argomenti logici incontrovertibili, ancorate ad una chiara ricostruzione dei rapporti tra le parti e alla puntuale valutazione tecnico-giuridica delle condotte poste in essere dall’arch.

Ferraro e dalla DAV [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto degli elementi documentali acquisiti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parti.

Infine, la Corte di merito ha ritenuto che la prosecuzione del rapporto tra la direzione dei lavori e i committenti (peraltro contenuta entro il breve spazio temporale di alcuni mesi) non potesse essere intesa come una rinuncia all’azione di risarcimento del danno.

Secondo i giudici dell’appello, non era, infatti, irragionevole o contraddittorio escludere che la decisione dei signori Pedesini di una prosecuzione temporanea del rapporto in attesa del passaggio di consegne ai nuovi soggetti incaricati dei lavori costituisse acquiescenza rispetto alle condotte del Ferraro di cui gli stessi erano venuti medio tempore a conoscenza.

Ciò anche in considerazione del fatto che la legge prevede esplicitamente la possibilità per il creditore insoddisfatto di agire per l’adempimento (seppur tardivo) del debitore prima di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.

Resistono con controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], già contumace in appello, non ha svolto difese.

Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento agli artt. 1218, 1662, 1453 c.c. e art. 115 e 116 c.p.c., nonché error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c.”.

La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla deduzione secondo cui l’arch.

Ferraro si era adeguato alle richieste dei committenti, i quali gli avevano imposto di far risultare nei SAL le lavorazioni, anche se in parte non ancora eseguite, per la necessità di accelerare la tempistica di erogazione delle varie tranches del mutuo acceso per l’operazione immobiliare, dovuta al timore che lo stesso mutuo potesse essere revocato a causa delle vicende penali in cui al tempo era rimasta implicata [OSCURATO:PERSONA].

Tale deduzione sarebbe confermata da una serie di elementi che la Corte d’appello avrebbe considerato in maniera frammentaria, limitandosi a compiere, riguardo agli stessi elementi, delle mere petizione di principio: il fatto che il Pedesini effettuava frequenti visite in cantiere accompagnato da un geometra di propria fiducia, e perciò era inverosimile che lo stesso non fosse consapevole del divario tra i lavori attestati nei SAL e quelli realmente eseguiti; il fatto che i Pedesini, dopo l’interruzione del rapporto con la IN [OSCURATO:SOCIETA], avevano continuato ad avvalersi dell’opera professionale dell’arch.

Ferraro, conferendogli addirittura l’incarico di Direttore dei Lavori, segno che il rapporto fiduciario con quest’ultimo non era venuto meno.

La motivazione della Corte d’appello in merito alla mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dai ricorrenti - oltre a far riferimento ad una valutazione che il Tribunale non avrebbe mai effettuato - sarebbe generica, assertiva ed apodittica, tanto da sconfinare nella motivazione apparente.

I fatti oggetto delle richieste di prova orale costituirebbero circostanze in grado di invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’“error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 112 e 196 c.p.c.” Gli odierni ricorrenti, sia in primo grado, sia nel giudizio di appello, avevano chiesto la rinnovazione della ctu in quanto nella stessa non sarebbero state indicare le ragioni dell’imputabilità dei fatti di causa all’arch.

Ferraro e alla DAV [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello (come già prima il Tribunale), avrebbe respinto l’istanza senza indicare tali ragioni, limitandosi ad utilizzare mere formule di stile.

5.1. Il primo motivo è inammissibile , poiché con esso si pretende da questa Corte una nuova valutazione del merito, diversa e più favorevole rispetto a quella già effettuata operata dal giudice di appello e si prospetta una diversa ricostruzione dei fatti che, come è noto, in questa sede nonè consentita.

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, i giudici dell’appello hanno preso in considerazione la tesi proposta dagli stessi ricorrenti secondo cui l’inserimento nei SAL di opere non realizzate sarebbe stata imposta all’arch.

Ferraro dai committenti, preoccupati di poter perdere il mutuo per vicende penali che coinvolgevano uno di essi.

La Corte, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha evidenziato come tale tesi fosse sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ed al contrario risultasse smentita dal fatto che l’arch.

Ferraro aveva proceduto alla rettifica dello stato di avanzamento delle opere dopo un’esplicita richiesta da parte dei committenti.

Né al riguardo risulta decisiva, nel senso di “invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”, alcuna delle circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dai ricorrenti non ammessi nel giudizio di merito (molte delle quali risultano peraltro smentite per tabulas, come il fatto che la Pedesini fosse soggetta a misura restrittiva domiciliare nel settembre 2010, cfr. doc. all. 8 e 58 al fascicoletto del controricorso, il fatto che il Ferraro “esprimesse un giudizio negativo” circa la possibilità di anticipare acconti all’appaltatore, o il fatto che il Pedesini, nel periodo anteriore alla stipula del nuovo contratto di appalto, non avesse obiettato nulla in merito alle lavorazioni non ancora eseguite).

Risulta infatti irrilevante (anche ove fosse provato) che il direttore dei lavori abbia verificato l’effettiva consistenza dei lavori e redatto dei “tabulati settimanali” che evidenziavano le percentuali di lavoro realmente eseguite, in difetto di prova della comunicazione ai committenti di tali tabulati o comunque del reale stato di avanzamento delle opere.

Infine, la decisione impugnata appare priva di vizi anche nella parte in cui esclude che la scelta di mantenere l’incarico di direttore dei lavori in capo al Ferraro costituisca acquiescenza a far valere la responsabilità dello stesso per la condotta inadempiente.

Come rileva la Corte d’appello, infatti, tale scelta poteva essere motivata dall’esigenza di una prosecuzione temporanea del rapporto (peraltro, in affiancamento ad altri professionisti) per garantire un ordinato passaggio di consegne ai nuovi soggetti incaricati dei lavori e non risulta logicamente incompatibile con una successiva azione di danno o di risoluzione.

Correttamente il giudice del merito ha richiamato (cfr. pag. 24 sentenza impugnata) l’art 1453 c.c. che preclude la possibilità di chiedere al debitore inadempiente l’adempimento tardivo dopo aver chiesto la risoluzione e non viceversa (consentendo in ogni caso, anche in caso di richiesta di adempimento, la domanda di risarcimento dei danni).

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, non richiamano le osservazioni critiche svolte alla ctu nel giudizio di primo grado.

In ogni caso, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la Corte d’appello ha richiamato i passaggi della consulenza tecnica di ufficio dai quali emergono i profili di responsabilità addebitati al professionista, sia come progettista (per non aver correttamente valutato le opere in sede di redazione del progetto e del computo metrico), sia come direttore dei lavori (per non aver redatto un cronoprogramma delle opere, avendolo invece chiesto all’impresa dopo più di un anno dall’inizio dei lavori, e comunque per non aver fatto rispettare alla stessa impresa i costi ed i tempi convenuti, omettendo di rilevare tempestivamente i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da quest’ultima).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 12.000 , oltre Euro 200 p er esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2030/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale Liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 4717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l’arch. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già DAV [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.) e la IN [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: di aver stipulato, in data 10 marzo 2008, con la DAV [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. un contratto d’opera professionale inerente la progettazione e i rilievi tecnici necessari alla ristrutturazione con frazionamento dell’immobile di proprietà dei medesimi attori, a fronte di un corrispettivo di 300.000,00 euro; che, in data 12 gennaio 2009, al legale rappresentante e socio accomandatario della predetta società, arch. [OSCURATO:PERSONA], era stato attribuito l’incarico di responsabile dei lavori, per un compenso complessivo di 11.500,00 euro, versati al conferimento dell’incarico; che, in data 23 aprile 2009, avevano stipulato con la IN [OSCURATO:SOCIETA]., indicata dall’arch. Ferraro come potenziale appaltatore, un contratto di appalto ‘chiuso’ per il prezzo fisso invariabile di 3.600.000,00 euro, con fine lavori prevista per il mese di aprile 2011; che fin da subito, nel giugno 2009, l’appaltatore eseguiva alcune opere fuori preventivo, resesi necessarie per la scarsa portanza del terreno, con conseguente rallentamento dei lavori ed incremento dei costi, i quali aumentavano di circa 900.000,00 euro; che sia le opere preventivate che quelle straordinarie venivano accertate dall’arch. Ferraro mediante approvazione dei rispettivi SAL, all’esibizione dei quali committenti pagavano puntualmente; che, all’approssimarsi della data di scadenza dei lavori prevista nel contratto, i Pedesini avevano ravvisato una discrasia tra le opere realmente realizzate e lo stato delle stesse descritto nell’ultimo SAL, il quale indicava un avanzamento dei lavori pari al 93,11%; che, su espressa domanda degli attori, il 5 aprile 2011 l’architetto Ferraro rettificava lo stato di avanzamento dei lavori, indicando che la percentuale delle opere effettivamente realizzate era pari all’84,03%, che il valore complessivo dell’appalto era in quella data di 5.371.466,81 euro (in luogo dei 3.600.000,00 stabiliti nel contratto) e che per ultimare i lavori sarebbero serviti ulteriori 1.599.892 euro; che, poiché l’architetto Ferraro imputava i ritardi e gli aggravi economici all’impresa appaltatrice, i Pedesini incaricavano altri professionisti di accertare l’effettivo stato dell’opera, il quale veniva accertato in percentuali ancora inferiori rispetto a quelle esposte dal responsabile dei lavori; che, in ragione delle irregolarità riscontrate, persa ormai ogni fiducia nei confronti delle controparti, in data 21 novembre 2011 comunicavano all’architetto Ferraro lo scioglimento del rapporto, chiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza; che, per riparare i vizi e le difformità delle opere fin lì realizzate e per ultimare lo stabile, avevano commissionato i lavori di ristrutturazione a diversi professionisti, per un costo complessivo di circa 1.646.000 euro. Chiesero quindi l’accertamento della risoluzione dei contratti stipulati con le parti convenute per inadempimento delle stesse e la condanna di queste ultime alla restituzione del corrispettivo versato in eccedenza e al risarcimento dei danni. La IN [OSCURATO:SOCIETA]. restò contumace. Si costituirono invece il Ferraro e la DAV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda. Sostennero in particolare che le opere fuori preventivo erano dovute a difetti strutturali non rilevabili in fase progettuale ma soltanto al momento dello scavo; che i ritardi non erano imputabili alla direzione dei lavori, ma a cause estranee alla sua sfera di controllo; che il compenso ricevuto era in linea con l’attività effettivamente prestata con la direzione dei lavori; che l’approvazione di SAL non conformi al vero serviva ad evitare la sospensione di un rapporto di mutuo necessario per sostenere le opere appaltate; che il rapporto di fiducia con i committenti era proseguito anche in seguito all’affidamento dell’incarico alla nuova impresa appaltatrice, essendo stato l’architetto Ferraro incaricato della direzione dei lavori. Istruita la causa mediante ctu, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5017/2017, dichiarò risolti per inadempimento imputabile ai convenuti i contratti stipulati fra le parti e condannò, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e la DAV [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione agli attori di 58.371,61 euro a titolo di indebito oggettivo, dall’altro lato, la IN [OSCURATO:SOCIETA] (in solido con gli altri convenuti) alla restituzione dell’importo di 1.301.189,66 euro. Condannò infine tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno. 2.La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 4717/2018, depositata il 31 ottobre 2018. Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado avesse consentito di accertare che l’arch. Ferraro non aveva compiutamente e diligentemente svolto l’incarico professionale ricevuto, sia sotto il profilo progettuale, sia con riferimento ai compiti di direttore dei lavori. La violazione dei doveri di alta sorveglianza trovava conferma anche alla luce della mancata rilevazione tempestiva dei ripetuti e gravi inadempimenti posti in essere dall’impresa appaltatrice, dimostrata dalla vicenda dei SAL. Né risultava dimostrata l’allegazione di parte appellante relativa al fatto che i Pedesini fossero a conoscenza del reale stato di avanzamento delle opere rispettoa quanto falsamente riportato nei SAL predisposti dal Ferraro. Tale allegazione risultava al contrario smentita dal fatto che il professionista aveva proceduto a rettificare le percentuali indicate nei suddetti SAL a seguito di segnalazione da parte dei committenti dell’incoerenza tra quanto dichiarato nei documenti e quanto appariva effettivamente eseguito. Le negligenze e le omissioni gli errori commessi dal Ferraro erano di tale importanza da integrare ipotesi di colpa grave ed esporre conseguentemente l’appellante l’obbligo di risarcire non solo i danni prevedibili al momento dell’insorgenza dell’obbligazione, ma anche quelli imprevedibili. La Corte d’appello ha poi confermato la valutazione del giudice di primo grado circa l’inammissibilità dei capitoli articolati dalla difesa dell’arch. Ferraro e della DAV [OSCURATO:PERSONA], in quanto in parte vertenti su circostanze prive di rilievo ai fini della decisione, in parte implicanti formulazione di giudizi preclusa ai testimoni e in parte perché relativi a fatti oggetto di conoscenza de relato da parte dei soggetti chiamati a deporre. I giudici del secondo grado hanno inoltre escluso l’opportunità di una rinnovazione della consulenza tecnica, richiesta dagli appellanti senza formulazione di specifiche censure. Secondo la Corte d’appello, le conclusioni della relazione tecnica erano fondate sullo sviluppo di argomenti logici incontrovertibili, ancorate ad una chiara ricostruzione dei rapporti tra le parti e alla puntuale valutazione tecnico-giuridica delle condotte poste in essere dall’arch. Ferraro e dalla DAV [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto degli elementi documentali acquisiti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parti. Infine, la Corte di merito ha ritenuto che la prosecuzione del rapporto tra la direzione dei lavori e i committenti (peraltro contenuta entro il breve spazio temporale di alcuni mesi) non potesse essere intesa come una rinuncia all’azione di risarcimento del danno. Secondo i giudici dell’appello, non era, infatti, irragionevole o contraddittorio escludere che la decisione dei signori Pedesini di una prosecuzione temporanea del rapporto in attesa del passaggio di consegne ai nuovi soggetti incaricati dei lavori costituisse acquiescenza rispetto alle condotte del Ferraro di cui gli stessi erano venuti medio tempore a conoscenza. Ciò anche in considerazione del fatto che la legge prevede esplicitamente la possibilità per il creditore insoddisfatto di agire per l’adempimento (seppur tardivo) del debitore prima di procedere alla risoluzione del contratto. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. Resistono con controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], già contumace in appello, non ha svolto difese. Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento agli artt. 1218, 1662, 1453 c.c. e art. 115 e 116 c.p.c., nonché error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c.”. La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla deduzione secondo cui l’arch. Ferraro si era adeguato alle richieste dei committenti, i quali gli avevano imposto di far risultare nei SAL le lavorazioni, anche se in parte non ancora eseguite, per la necessità di accelerare la tempistica di erogazione delle varie tranches del mutuo acceso per l’operazione immobiliare, dovuta al timore che lo stesso mutuo potesse essere revocato a causa delle vicende penali in cui al tempo era rimasta implicata [OSCURATO:PERSONA]. Tale deduzione sarebbe confermata da una serie di elementi che la Corte d’appello avrebbe considerato in maniera frammentaria, limitandosi a compiere, riguardo agli stessi elementi, delle mere petizione di principio: il fatto che il Pedesini effettuava frequenti visite in cantiere accompagnato da un geometra di propria fiducia, e perciò era inverosimile che lo stesso non fosse consapevole del divario tra i lavori attestati nei SAL e quelli realmente eseguiti; il fatto che i Pedesini, dopo l’interruzione del rapporto con la IN [OSCURATO:SOCIETA], avevano continuato ad avvalersi dell’opera professionale dell’arch. Ferraro, conferendogli addirittura l’incarico di Direttore dei Lavori, segno che il rapporto fiduciario con quest’ultimo non era venuto meno. La motivazione della Corte d’appello in merito alla mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dai ricorrenti - oltre a far riferimento ad una valutazione che il Tribunale non avrebbe mai effettuato - sarebbe generica, assertiva ed apodittica, tanto da sconfinare nella motivazione apparente. I fatti oggetto delle richieste di prova orale costituirebbero circostanze in grado di invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’“error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 112 e 196 c.p.c.” Gli odierni ricorrenti, sia in primo grado, sia nel giudizio di appello, avevano chiesto la rinnovazione della ctu in quanto nella stessa non sarebbero state indicare le ragioni dell’imputabilità dei fatti di causa all’arch. Ferraro e alla DAV [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello (come già prima il Tribunale), avrebbe respinto l’istanza senza indicare tali ragioni, limitandosi ad utilizzare mere formule di stile. 5.1. Il primo motivo è inammissibile , poiché con esso si pretende da questa Corte una nuova valutazione del merito, diversa e più favorevole rispetto a quella già effettuata operata dal giudice di appello e si prospetta una diversa ricostruzione dei fatti che, come è noto, in questa sede nonè consentita. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, i giudici dell’appello hanno preso in considerazione la tesi proposta dagli stessi ricorrenti secondo cui l’inserimento nei SAL di opere non realizzate sarebbe stata imposta all’arch. Ferraro dai committenti, preoccupati di poter perdere il mutuo per vicende penali che coinvolgevano uno di essi. La Corte, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha evidenziato come tale tesi fosse sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ed al contrario risultasse smentita dal fatto che l’arch. Ferraro aveva proceduto alla rettifica dello stato di avanzamento delle opere dopo un’esplicita richiesta da parte dei committenti. Né al riguardo risulta decisiva, nel senso di “invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”, alcuna delle circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dai ricorrenti non ammessi nel giudizio di merito (molte delle quali risultano peraltro smentite per tabulas, come il fatto che la Pedesini fosse soggetta a misura restrittiva domiciliare nel settembre 2010, cfr. doc. all. 8 e 58 al fascicoletto del controricorso, il fatto che il Ferraro “esprimesse un giudizio negativo” circa la possibilità di anticipare acconti all’appaltatore, o il fatto che il Pedesini, nel periodo anteriore alla stipula del nuovo contratto di appalto, non avesse obiettato nulla in merito alle lavorazioni non ancora eseguite). Risulta infatti irrilevante (anche ove fosse provato) che il direttore dei lavori abbia verificato l’effettiva consistenza dei lavori e redatto dei “tabulati settimanali” che evidenziavano le percentuali di lavoro realmente eseguite, in difetto di prova della comunicazione ai committenti di tali tabulati o comunque del reale stato di avanzamento delle opere. Infine, la decisione impugnata appare priva di vizi anche nella parte in cui esclude che la scelta di mantenere l’incarico di direttore dei lavori in capo al Ferraro costituisca acquiescenza a far valere la responsabilità dello stesso per la condotta inadempiente. Come rileva la Corte d’appello, infatti, tale scelta poteva essere motivata dall’esigenza di una prosecuzione temporanea del rapporto (peraltro, in affiancamento ad altri professionisti) per garantire un ordinato passaggio di consegne ai nuovi soggetti incaricati dei lavori e non risulta logicamente incompatibile con una successiva azione di danno o di risoluzione. Correttamente il giudice del merito ha richiamato (cfr. pag. 24 sentenza impugnata) l’art 1453 c.c. che preclude la possibilità di chiedere al debitore inadempiente l’adempimento tardivo dopo aver chiesto la risoluzione e non viceversa (consentendo in ogni caso, anche in caso di richiesta di adempimento, la domanda di risarcimento dei danni). 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, non richiamano le osservazioni critiche svolte alla ctu nel giudizio di primo grado. In ogni caso, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la Corte d’appello ha richiamato i passaggi della consulenza tecnica di ufficio dai quali emergono i profili di responsabilità addebitati al professionista, sia come progettista (per non aver correttamente valutato le opere in sede di redazione del progetto e del computo metrico), sia come direttore dei lavori (per non aver redatto un cronoprogramma delle opere, avendolo invece chiesto all’impresa dopo più di un anno dall’inizio dei lavori, e comunque per non aver fatto rispettare alla stessa impresa i costi ed i tempi convenuti, omettendo di rilevare tempestivamente i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da quest’ultima). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 12.000 , oltre Euro 200 p er esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe
Sentenza Cassazione n. 26732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris