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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1960

Cassazione n. 05330/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1960 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Aguanno ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Cosenza pronunciata il 20/06/2023, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Trapani dal 15/05/2017 al 18/06/2022; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681; Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, nella maggior parte dei periodi al di sopra dei 4 mq, e comunque sempre al di sopra dei 3 mq pro capite, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva , tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche , e del regime trattamentale effettivamente praticato, come risultante dalle dettagliate informative fornite dalla Direzione dell'istituto penitenziario; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1960 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Aguanno ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Cosenza pronunciata il 20/06/2023, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Trapani dal 15/05/2017 al 18/06/2022; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681; Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, nella maggior parte dei periodi al di sopra dei 4 mq, e comunque sempre al di sopra dei 3 mq pro capite, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva , tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche , e del regime trattamentale effettivamente praticato, come risultante dalle dettagliate informative fornite dalla Direzione dell'istituto penitenziario; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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