CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo) e la violazione di legge in relazione agli artt. 62, n. 4), e 131-bis cod. pen., sono: il primo, indeducibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione argomenti già dedotti nell'atto di appello e puntualmente disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata) e nell'inammissibile sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova; il secondo, poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine sia al fatto che l'imputato aveva commesso più reati della stessa indole, con la conseguente preclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.) sia all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., per non potersi un danno di C 600,00 essere considerato di speciale tenuità (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2