CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 22836/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/07/2020;R.G.N. 22836/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 25 luglio 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro per i Rimpatri di Torino emesso dal Questore di Catania, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l'espatrio». Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull'eccezione del trattenuto in ordine alla sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione in virtù del d.l. n.134/2020 (emersione lavoratori, art.103); II) Violazione dell'art.14 del d.lgs. n.286/1998 perché il trattenimento è stato convalidato nonostante l'efficacia del decreto espulsivo fosse sospesa. 2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.R.G.N. 22836/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], essi riguardano il decreto di espulsione del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] emesso e notificato in data 21/3/2020, provvedimento diverso da quello impugnato, e rispetto al quale non risulta essere stata proposta tempestiva impugnazione (Cass. n. 39733/2021). Inoltre, l'art.103, comma 11, del d.l. n.134/2020, di cui il ricorrente invoca l'applicazione, prevede la sospensione dei «procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e de/lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.» e, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia allegato e provato dinanzi al Giudice di pace la condizione di lavoratore, alla quale si riconnette l'efficacia sospensiva indicata e la ricorrenza dei presupposti normativi. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. P.Q.M. - Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma,