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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 09788/2026

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la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Milano con ordinanza del 03/12/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; letta la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17 settembre 2025, nell’ambito del procedimento a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delitti di natura fiscale e tributaria, ha, sollevato conflitto positivo di competenza limitatamente ad alcune imputazioni aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 8 e 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il conflitto è stato ritenuto sussistente in relazione alle seguenti contestazioni contenute nell’imputazione avente ad oggetto il delitto di indebite compensazioni di cui all’art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: capo F), sesta riga di tabella, rispetto a quello di cui al terzo capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di cui al procedimento n. 13647/2021 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Roma; capo F), tredicesima riga di tabella, rispetto a quello di cui al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 3821/2020 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; capo F), undicesima riga di tabella, rispetto a quello di cui al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di cui al procedimento n. 7548/2023 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Genova.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato sollevato conflitto in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo C), prima riga di tabella, in relazione a quello di cui alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento n. 12289/2020 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Bari.

Il giudice milanese ha ritenuto la propria competenza sulla scorta dell’indicazione del locus commissi delicti di cui al capo di imputazione F), precisando che a conclusioni diverse non si perverrebbe anche laddove si ritenesse applicabile il criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000.

Manca, inoltre, qualsiasi ipotesi di connessione tra le predette fattispecie e quelle oggetto dei procedimenti pendenti davanti alle altre Autorità giudiziarie.

In relazione alla fattispecie di cui al capo C), per la quale è stata rilevata la litispendenza con il procedimento davanti al Tribunale di Bari, la competenza del giudice che ha sollevato il conflitto è stata affermata sul presupposto che «nulla di certo autorizza a ritenere che le fatture contestate siano state effettivamente emesse a Bari» e che, pertanto, deve essere applicato il suddetto criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedotta nell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto più giudici ordinari si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone.

Va doverosamente precisato che per dirimere il conflitto positivo insorto a seguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distinti procedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare le norme sulla competenza, senza dare preminenza allo stadio processuale.

In tal senso va ricordato quanto deciso da Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422, ossia che «nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza».

Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione di regolare un’ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essere evocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative alla competenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc.

Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892).

Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivo possano rilevare casi afferenti – non al medesimo fatto, oltre che al medesimo imputato, bensì – a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimento che l’art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fase delle indagini preliminari, al conflitto positivo «fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione».

Giova richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl. comp. in proc.

Consorte, Rv. 250873-01, ovvero che, in quella fase, la connessione non identifica un’ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma si riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza).

Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quella determinatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata secondo la disciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativa codicistica che regolamenta la competenza, la quale deve sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione).

2. Il giudice che ha sollevato il conflitto ha precisato, quanto alle imputazioni relative ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Genova e a quello di Bari che, con riguardo al primo, la situazione di litispendenza può essere riferita esclusivamente alle compensazioni operate nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]., suscettibile di assumere autonoma rilevanza rispetto alle altre medesime operazioni effettuate nello stesso anno fiscale 2018 in favore di altre società.

In relazione al rapporto con il procedimento pendente davanti al Tribunale di Bari, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha precisato la configurabilità di un rapporto di continenza per essere la contestazione davanti al Tribunale di Milano suscettibile di essere inclusa in quella del procedimento pendente presso il Tribunale pugliese.

Nel ritenere la propria competenza il Giudice milanese ha applicato i criteri di cui si è detto in parte narrativa.

3. In termini generali, per determinare l’Autorità giudiziaria competente per territorio, occorre avere riguardo alla formulazione del capo di imputazione a meno che non possano essere ravvisati nella relativa formulazione errori evidenti immediatamente rilevabili.

Anche alla fattispecie in esame è applicabile il principio per cui «la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reato di ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione)» (fra le molte, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 - 02).

Nel caso di specie, quanto alla fattispecie di cui al capo C), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti risulta essere stata compiuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa consortile a r.l. che, pacificamente, ha sede a Bari, né risultano evidenti ragioni per le quali ritenere che le fatture non siano state emesse in quella località.

Ne consegue che l’affermazione del giudice milanese secondo cui non sono emersi elementi certi per ritenere che le fatture siano state emesse a Bari resta una mera asserzione del tutto generica sganciata dalla indicazione di elementi fattuali idonei a supportarla.

Per l’imputazione di cui al capo C) (limitatamente alla prima riga di tabella), nella parte in cui vi è continenza rispetto a quella contenuta nel capo 7) del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Bari (ovvero per le fatture riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]), va affermata la competenza di quest’ultimo Tribunale.

Nel caso di specie, quindi, va fatta applicazione anche del criterio della continenza in base al quale «nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Tribunale [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281563 – 01; Sez. 1, n. 1512 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc.

Capoluongo, Rv. 238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc.

D'Ambrosio, Rv. 238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc.

Ripa e altri, Rv. 208240).

Né la competenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano può essere affermata per effetto della connessione (art. 16 cod. pen.) tra il delitto di cui al capo C) e quello ex art. 416 cod. pen. di cui al capo A) essendo quest’ultimo meno grave.

4. In ordine al conflitto con le altre Autorità giudiziarie si osserva quanto segue.

4.1. Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo F) dell’imputazione, deve essere richiamato il principio di diritto in base al quale, effettivamente, «ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01).

L’imputazione riguarda l’attività del commercialista [OSCURATO:PERSONA] che, nell’ambito del sodalizio ipotizzato al capo A) della rubrica, aveva il compito di inoltrare gli F24 in funzione delle indebite compensazioni delle società.

In assenza di indicazioni specifiche di segno diverso, deve ritenersi che tale inoltro sia stato effettuato dallo studio professionale del commercialista sito a Milano; né è possibile ricorrere ad una ricostruzione congetturale che tenga conto di elementi fattuali ipotetici e non emergenti dalle imputazioni.

Va, dunque, affermata la competenza dell’Autorità giudiziaria milanese con riferimento al delitto di cui al capo F), sesta riga di tabella nella parte in cui esso coincide con il terzo capo di imputazione del procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma.

4.2. Non diversamente deve rilevarsi con riguardo al delitto descritto al capo F), undicesima riga di tabella rispetto al quale vi è litispendenza (nei termini rilevati dal Giudice che ha sollevato il conflitto) con quello di cui al capo A) del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova in relazione al quale vi è coincidenza limitatamente alle compensazioni effettuate nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA].

Sul punto, incidentalmente, si osserva che appare persuasivo il riferimento compiuto dal giudice che ha sollevato il conflitto all’arresto della giurisprudenza di questa Corte in base al quale nell’ipotesi in cui un unico soggetto, nella qualità di legale rappresentante o comunque di amministratore di diverse società, effettua indebite compensazioni riferibili a società diverse commette distinti reati, poiché è come se agissero soggetti giuridicamente diversi (Sez. 3, n. 31850 del 06/05/2025, Tempesta, Rv. 288546 – 01; Sez.

F, n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095 – 02).

Nel caso di specie, in sede di rilievo officioso del conflitto, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha ravvisato il conflitto avendo rilevato un rapporto di continenza tra la più estesa imputazione milanese comprensiva di operazioni di compensazione ben più ampie compiute dalla società Fullmediaone per conto di contribuenti fra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla quale, per la medesima annualità 2018, l’identica fattispecie di reato asseritamente commessa per mezzo della medesima società di comodo, è stata elevata la contestazione pendente a Genova.

Va dunque richiamato quanto sopra esposto a proposito della rilevanza della continenza in tema di determinazione della competenza.

4.3. Sulla scorta del medesimo criterio va affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla contestazione di cui capo F), tredicesima riga di tabella che è compresa in quella più ampia di cui al B) del procedimento pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ove l’importo contestato per l’indebita compensazione per l’anno 2018 in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è comprensivo di quello descritto nel capo di imputazione riferito al procedimento milanese.

La circostanza, inoltre, che il reato sia stato contestato in continuazione con quello, più grave, di cui al capo A) pendente davanti al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], determina la competenza di tale Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.

Per inciso, si osserva che il reato idoneo a determinare la competenza del Tribunale teramano è più grave anche del delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen. contestato al capo A) del procedimento milanese.

5. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il conflitto deve essere risolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M Decidendo sul conflitto: - dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in ordine: 1) all'imputazione di cui al capo F), sesta riga di tabella, del processo dinanzi a lui pendente, e in ordine a quella, identica, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel terzo capo del processo pendente dinanzi al Tribunale di Roma; 2) all'imputazione di cui al capo F), undicesima riga di tabella, del processo dinanzi a lui pendente, e in ordine a quella, nella prima ricompresa, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel capo A) del processo pendente dinanzi al Tribunale di Genova; - dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B) del processo dinanzi a detto Tribunale pendente, e in ordine a quella, nella prima ricompresa, di cui al capo F), tredicesima riga di tabella, del processo pendente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano;- dichiara la competenza del Tribunale di Bari in ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Milano con ordinanza del 03/12/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; letta la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17 settembre 2025, nell’ambito del procedimento a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delitti di natura fiscale e tributaria, ha, sollevato conflitto positivo di competenza limitatamente ad alcune imputazioni aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 8 e 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il conflitto è stato ritenuto sussistente in relazione alle seguenti contestazioni contenute nell’imputazione avente ad oggetto il delitto di indebite compensazioni di cui all’art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: capo F), sesta riga di tabella, rispetto a quello di cui al terzo capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di cui al procedimento n. 13647/2021 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Roma; capo F), tredicesima riga di tabella, rispetto a quello di cui al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 3821/2020 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; capo F), undicesima riga di tabella, rispetto a quello di cui al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di cui al procedimento n. 7548/2023 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Genova. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato sollevato conflitto in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo C), prima riga di tabella, in relazione a quello di cui alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento n. 12289/2020 r.g.n.r. pendente davanti al Tribunale di Bari. Il giudice milanese ha ritenuto la propria competenza sulla scorta dell’indicazione del locus commissi delicti di cui al capo di imputazione F), precisando che a conclusioni diverse non si perverrebbe anche laddove si ritenesse applicabile il criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000. Manca, inoltre, qualsiasi ipotesi di connessione tra le predette fattispecie e quelle oggetto dei procedimenti pendenti davanti alle altre Autorità giudiziarie. In relazione alla fattispecie di cui al capo C), per la quale è stata rilevata la litispendenza con il procedimento davanti al Tribunale di Bari, la competenza del giudice che ha sollevato il conflitto è stata affermata sul presupposto che «nulla di certo autorizza a ritenere che le fatture contestate siano state effettivamente emesse a Bari» e che, pertanto, deve essere applicato il suddetto criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedotta nell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto più giudici ordinari si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone. Va doverosamente precisato che per dirimere il conflitto positivo insorto a seguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distinti procedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare le norme sulla competenza, senza dare preminenza allo stadio processuale. In tal senso va ricordato quanto deciso da Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422, ossia che «nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza». Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione di regolare un’ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essere evocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative alla competenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892). Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivo possano rilevare casi afferenti – non al medesimo fatto, oltre che al medesimo imputato, bensì – a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimento che l’art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fase delle indagini preliminari, al conflitto positivo «fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione». Giova richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01, ovvero che, in quella fase, la connessione non identifica un’ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma si riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza). Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quella determinatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata secondo la disciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativa codicistica che regolamenta la competenza, la quale deve sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione). 2. Il giudice che ha sollevato il conflitto ha precisato, quanto alle imputazioni relative ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Genova e a quello di Bari che, con riguardo al primo, la situazione di litispendenza può essere riferita esclusivamente alle compensazioni operate nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]., suscettibile di assumere autonoma rilevanza rispetto alle altre medesime operazioni effettuate nello stesso anno fiscale 2018 in favore di altre società. In relazione al rapporto con il procedimento pendente davanti al Tribunale di Bari, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha precisato la configurabilità di un rapporto di continenza per essere la contestazione davanti al Tribunale di Milano suscettibile di essere inclusa in quella del procedimento pendente presso il Tribunale pugliese. Nel ritenere la propria competenza il Giudice milanese ha applicato i criteri di cui si è detto in parte narrativa. 3. In termini generali, per determinare l’Autorità giudiziaria competente per territorio, occorre avere riguardo alla formulazione del capo di imputazione a meno che non possano essere ravvisati nella relativa formulazione errori evidenti immediatamente rilevabili. Anche alla fattispecie in esame è applicabile il principio per cui «la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reato di ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione)» (fra le molte, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 - 02). Nel caso di specie, quanto alla fattispecie di cui al capo C), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti risulta essere stata compiuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa consortile a r.l. che, pacificamente, ha sede a Bari, né risultano evidenti ragioni per le quali ritenere che le fatture non siano state emesse in quella località. Ne consegue che l’affermazione del giudice milanese secondo cui non sono emersi elementi certi per ritenere che le fatture siano state emesse a Bari resta una mera asserzione del tutto generica sganciata dalla indicazione di elementi fattuali idonei a supportarla. Per l’imputazione di cui al capo C) (limitatamente alla prima riga di tabella), nella parte in cui vi è continenza rispetto a quella contenuta nel capo 7) del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Bari (ovvero per le fatture riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]), va affermata la competenza di quest’ultimo Tribunale. Nel caso di specie, quindi, va fatta applicazione anche del criterio della continenza in base al quale «nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Tribunale [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281563 – 01; Sez. 1, n. 1512 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc. Capoluongo, Rv. 238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc. D'Ambrosio, Rv. 238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc. Ripa e altri, Rv. 208240). Né la competenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano può essere affermata per effetto della connessione (art. 16 cod. pen.) tra il delitto di cui al capo C) e quello ex art. 416 cod. pen. di cui al capo A) essendo quest’ultimo meno grave. 4. In ordine al conflitto con le altre Autorità giudiziarie si osserva quanto segue. 4.1. Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo F) dell’imputazione, deve essere richiamato il principio di diritto in base al quale, effettivamente, «ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01). L’imputazione riguarda l’attività del commercialista [OSCURATO:PERSONA] che, nell’ambito del sodalizio ipotizzato al capo A) della rubrica, aveva il compito di inoltrare gli F24 in funzione delle indebite compensazioni delle società. In assenza di indicazioni specifiche di segno diverso, deve ritenersi che tale inoltro sia stato effettuato dallo studio professionale del commercialista sito a Milano; né è possibile ricorrere ad una ricostruzione congetturale che tenga conto di elementi fattuali ipotetici e non emergenti dalle imputazioni. Va, dunque, affermata la competenza dell’Autorità giudiziaria milanese con riferimento al delitto di cui al capo F), sesta riga di tabella nella parte in cui esso coincide con il terzo capo di imputazione del procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma. 4.2. Non diversamente deve rilevarsi con riguardo al delitto descritto al capo F), undicesima riga di tabella rispetto al quale vi è litispendenza (nei termini rilevati dal Giudice che ha sollevato il conflitto) con quello di cui al capo A) del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova in relazione al quale vi è coincidenza limitatamente alle compensazioni effettuate nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto, incidentalmente, si osserva che appare persuasivo il riferimento compiuto dal giudice che ha sollevato il conflitto all’arresto della giurisprudenza di questa Corte in base al quale nell’ipotesi in cui un unico soggetto, nella qualità di legale rappresentante o comunque di amministratore di diverse società, effettua indebite compensazioni riferibili a società diverse commette distinti reati, poiché è come se agissero soggetti giuridicamente diversi (Sez. 3, n. 31850 del 06/05/2025, Tempesta, Rv. 288546 – 01; Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095 – 02). Nel caso di specie, in sede di rilievo officioso del conflitto, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha ravvisato il conflitto avendo rilevato un rapporto di continenza tra la più estesa imputazione milanese comprensiva di operazioni di compensazione ben più ampie compiute dalla società Fullmediaone per conto di contribuenti fra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla quale, per la medesima annualità 2018, l’identica fattispecie di reato asseritamente commessa per mezzo della medesima società di comodo, è stata elevata la contestazione pendente a Genova. Va dunque richiamato quanto sopra esposto a proposito della rilevanza della continenza in tema di determinazione della competenza. 4.3. Sulla scorta del medesimo criterio va affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla contestazione di cui capo F), tredicesima riga di tabella che è compresa in quella più ampia di cui al B) del procedimento pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ove l’importo contestato per l’indebita compensazione per l’anno 2018 in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è comprensivo di quello descritto nel capo di imputazione riferito al procedimento milanese. La circostanza, inoltre, che il reato sia stato contestato in continuazione con quello, più grave, di cui al capo A) pendente davanti al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], determina la competenza di tale Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. Per inciso, si osserva che il reato idoneo a determinare la competenza del Tribunale teramano è più grave anche del delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen. contestato al capo A) del procedimento milanese. 5. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il conflitto deve essere risolto nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M Decidendo sul conflitto: - dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in ordine: 1) all'imputazione di cui al capo F), sesta riga di tabella, del processo dinanzi a lui pendente, e in ordine a quella, identica, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel terzo capo del processo pendente dinanzi al Tribunale di Roma; 2) all'imputazione di cui al capo F), undicesima riga di tabella, del processo dinanzi a lui pendente, e in ordine a quella, nella prima ricompresa, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel capo A) del processo pendente dinanzi al Tribunale di Genova; - dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione, elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B) del processo dinanzi a detto Tribunale pendente, e in ordine a quella, nella prima ricompresa, di cui al capo F), tredicesima riga di tabella, del processo pendente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano;- dichiara la competenza del Tribunale di Bari in ord
Sentenza Cassazione n. 09788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris