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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35074/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delvTRIBUNALE di Main itaiS dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] preascOid Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod, proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il ricorso è inoltre fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni che risultano logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila bafavore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delvTRIBUNALE di Main itaiS dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] preascOid Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod, proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il ricorso è inoltre fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni che risultano logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila bafavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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