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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 16330/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i ()A( ttAL coett,e4,-0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2021, il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo a), e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo h) L'ordinanza genetica è stata annullata limitatamente alle contestazioni di singole cessioni di sostanze stupefacenti. 1.1 Sono stati contestati al Puzzanghera: - la partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra, famiglia di Caltanissetta - capeggiata e riorganizzata da [OSCURATO:PERSONA]; in Caltanissetta, dall'ottobre 2020 fino alla data della contestazione (capo a); - la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo h), essendosi occupato, in concorso con altri soggetti anch'essi facenti parte dell'associazione mafiosa e in ossequio alle direttive impartite dal Buontempo, della attività di approvigionamento delle sostanze, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso; in Caltanissetta fino al maggio 2021;

2. Il Tribunale ha proceduto all'inquadramento - operato con l'ausilio di varie fonti di prova (fra cui l'analisi degli accertamenti contenuti in diverso procedimento penale, gli esiti di particolari servizi captativi, ambientali e telefonici, gli esiti dei servizi di videoripresa e osservazione) - dell'attività portata avanti dal nuovo sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - ed il ruolo direttivo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenute altamente indicative della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati (quali il mancato uso di telefoni cellulari e la ritualità degli incontri di persona in aperta campagna), e data la estrema chiarezza dei contenuti dichiarativi e la certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate. 2.2 In sintesi, il Puzzanghera, attraverso la descrizione degli specifici episodi che lo vedono protagonista, viene ritenuto pienamente intraneo al sodalizio.

Si ritiene avvenuta la sua messa a disposizione, in maniera durevole e continuativa, per il conseguimento dei fini criminosi del clan, con la piena coscienza dei metodi e la condivisione del programma criminoso delineato dal Bontempo (in particolare il Puzzanghera era presente al summit del 4 marzo 2021 in una casa di campagna del Meli, in cui si discuteva della situazione venutasi a creare dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini afferenti ad altro procedimento penale e si decideva di riorganizzare l'attività di spaccio; inoltre si occupava, sempre per conto del Bontempo, di inviare vaglia di sostentamento ad alcuni soggetti detenuti).

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria a carico. 3.1 Quanto al reato di partecipazione alla associazione mafiosa, la posizione del Puzzanghera sarebbe stata erroneamente omologata quella del Bontempo, senza concreta analisi delle emergenze istruttorie poste a carico del medesimo Puzzanghera.

L'accusa si basa solo su captazioni di conversazioni, senza alcuna voce narrante di collaboratori di giustizia.

La stessa 'ascesa criminale' del Bontempo è basata su elementi estremamente fragili, che non consentono - secondo la difesa - di configurare come esistente un sodalizio di stampo mafioso.

Nelle plurime conversazioni oggetto di captazione il Puzzanghera è, in massima parte, destinatario di esternazioni 'autocelebrative' del Bontempo, ma si tratta di un aspetto dalla scarsa valenza indiziante a carico, non trattandosi di un dato univoco, né di condotte rilevanti ai fini della individuazione di un ruolo del Puzzanghera nel preteso sodalizio mafioso.

Non si nega, infatti, l'esistenza di un profondo rapporto di amicizia tra i due - con riconoscenza e devozione del Puzzanghera verso il Bontempo-, ma si tratta di aspetti del tutto irrilevanti in chiave di ricostruzione di una condotta di reato come quella descritta all'art.416 bis cod.pen.

Anche le pretese attività di sostegno a soggetti detenuti non risultano decisive, sia perché non viene chiarita la condizione di 'affiliati' o meno dei medesimi, sia perché le elargizioni ben potevano provenire esclusivamente dal Bontempo e non dalla ipotetica 'cassa comune' di una organizzazione. 3.2 Ancora, analoga violazione di legge e vizio di motivazione si deduce in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990.

Il tempo di attività della pretesa associazione risulta troppo breve per integrare la fattispecie.

Le attività di captazione non avvrebbero offerto elementi concreti sulla effettiva condotta del ricorrente.

Si afferma in particolare che non poteva stabilirsi un collegamento con attività svolte in precedenza, in virtù del tempo trascorso, e pur ammettendosi la presenza del Puzzanghera alla riunione oggetto di monitoraggio, non vi è alcuna prova dell'avvenuta attivazione del medesimo a beneficio del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] n4-1

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perche proposto per motivi in fatto, non consentiti in sede di legittimità. 2.Prima di esaminare i punti sollevati dalla difesa, vanno precisate le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. 2.1 Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .

Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .

3. Ciò posto, va rilevato che quanto alla connotazione mafiosa del gruppo capeggiato dal Bontempo, gli indicatori fattuali espressi nella decisione impugnata resistono - anche in rapporto alla fase procedimentale in cui si colloca la valutazione - alle critiche mosse dal ricorrente. 3.1 Ed invero, ferma restando la avvertita necessità di stabilire, in caso di mafie storiche, una sostanziale continuità tra le diverse forme di aggregazione succedutesi sul medesimo territorio - al fine di ritenere sfruttati i connotati tipici della consorteria mafiosa da parte di soggetti definiti quali 'prosecutori' di una specifica realtà criminale antecedente (v. sul tema Sez.

I n. 55359 del 17.6.2016, rv 269039-03) - va rilevato che nel caso in esame sono stati evidenziati concreti elementi fattuali idonei a supportare la tesi di accusa e sviluppati in modo non sindacabile nella presente sede di legittimità.

In altre parole, non si tratta di un nucleo associativo che si muove su una direttrice di sfruttamento della semplice 'fama criminale' di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per omicidio e per traffico di stupefacenti).

In modo non illogico, infatti, i giudici del merito hanno valorizzato quali fatti indicativi del radicamento mafioso del gruppo : a) le rimesse di denaro fatte dal gruppo del Bontempo a taluni soggetti detenuti, tipica espressione del solidarismo mafioso; b) la mancata denunzia da parte delle vittime di imposizioni estorsive; c) la vicenda del contrasto insorto tra il Bontempo e Dell'[OSCURATO:PERSONA], documentata dalle conversazioni intercettate (v. pag. 11 e ss. della ordinanza impugnata). 3.2 In particolare, ad avviso del Collegio, proprio da questo ultimo episodio si è desunta, in modo non irragionevole, la continuità operativa tra il gruppo del Bontempo e le famiglie mafiose storiche nissene.

A seguito del banale diverbio insorto con Dell'[OSCURATO:PERSONA] - figlio di un soggetto riconosciuto come esponente storico del sodalizio mafioso, Dell'[OSCURATO:PERSONA] - il Bontempo otteneva, secondo la narrazione dell'episodio oggetto di captazione, le scuse proprio da Dell'[OSCURATO:PERSONA], il che ragionevolmente è stato ritenuto fatto indicativo di un 'riconoscimento' - da parte del residuo nucleo storico - della autorità mafiosa conseguita dal Bontempo.

Ciò impone di ritenere manifestamente infondate le doglianze espresse nell'atto di ricorso su tale punto della decisione. 3.3 Quanto al ruolo svolto, in detto contesto, dal Puzzanghera risultano corrette le inferenze logiche espresse nella decisione impugnata.

Ciò perché, per consolidata massima di esperienza, la presenza di un soggetto - come nel caso del Puzzanghera - a momenti significativi della dinamica associativa, come i colloqui in cui si pianifica l'attività di spaccio (riunione del 4 marzo 2021) in una con la collaborazione prestata per la trasmissione di vaglia postali a persone detenute (dissimulando la reale identità del mittente), vanno ritenuti indicatori logici della sussistenza della affectio societatis.

La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere desunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte diverse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (da ultimo, Sez.

U n. 36958 del 27.5.2021, rv 281889).

Sul punto il ricorso è meramente rivalutativo e non individua reali fratture logiche o incoerenze argomentative della decisione impugnata.

4. Quanto alla partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, va rilevato che anche in tal caso la fonte dimostrativa è rappresentata da una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, che hanno consentito di ricostruire - sia pure per un intervallo temporale non elevato - l'attività del gruppo, caratterizzata da una necessità di reperimento immediato di denaro attraverso il controllo di alcuni luoghi di spaccio.

Ciò anche in ragione della avvenuta notifica al Bontempo ed altri sodali di un avviso di conclusione delle indagini relativo ad una pregressa attività di spaccio che lasciava presagire una possibile emissione di provvedimenti limitativi della libertà.

In simile contesto, il Tribunale ha censito più conversazioni 'dirette' da cui, senza vizi logici, si è desunta la avvenuta attivazione dei diversi sodali in vista del raggiungimento dei comuni obiettivi.

Anche in riferimento a tale punto della decisione sono state introdotte doglianze essenzialmente in fatto, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità. 4.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. / P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i ()A( ttAL coett,e4,-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2021, il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo a), e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo h) L'ordinanza genetica è stata annullata limitatamente alle contestazioni di singole cessioni di sostanze stupefacenti. 1.1 Sono stati contestati al Puzzanghera: - la partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra, famiglia di Caltanissetta - capeggiata e riorganizzata da [OSCURATO:PERSONA]; in Caltanissetta, dall'ottobre 2020 fino alla data della contestazione (capo a); - la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo h), essendosi occupato, in concorso con altri soggetti anch'essi facenti parte dell'associazione mafiosa e in ossequio alle direttive impartite dal Buontempo, della attività di approvigionamento delle sostanze, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso; in Caltanissetta fino al maggio 2021; 2. Il Tribunale ha proceduto all'inquadramento - operato con l'ausilio di varie fonti di prova (fra cui l'analisi degli accertamenti contenuti in diverso procedimento penale, gli esiti di particolari servizi captativi, ambientali e telefonici, gli esiti dei servizi di videoripresa e osservazione) - dell'attività portata avanti dal nuovo sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - ed il ruolo direttivo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenute altamente indicative della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati (quali il mancato uso di telefoni cellulari e la ritualità degli incontri di persona in aperta campagna), e data la estrema chiarezza dei contenuti dichiarativi e la certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate. 2.2 In sintesi, il Puzzanghera, attraverso la descrizione degli specifici episodi che lo vedono protagonista, viene ritenuto pienamente intraneo al sodalizio. Si ritiene avvenuta la sua messa a disposizione, in maniera durevole e continuativa, per il conseguimento dei fini criminosi del clan, con la piena coscienza dei metodi e la condivisione del programma criminoso delineato dal Bontempo (in particolare il Puzzanghera era presente al summit del 4 marzo 2021 in una casa di campagna del Meli, in cui si discuteva della situazione venutasi a creare dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini afferenti ad altro procedimento penale e si decideva di riorganizzare l'attività di spaccio; inoltre si occupava, sempre per conto del Bontempo, di inviare vaglia di sostentamento ad alcuni soggetti detenuti). 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria a carico. 3.1 Quanto al reato di partecipazione alla associazione mafiosa, la posizione del Puzzanghera sarebbe stata erroneamente omologata quella del Bontempo, senza concreta analisi delle emergenze istruttorie poste a carico del medesimo Puzzanghera. L'accusa si basa solo su captazioni di conversazioni, senza alcuna voce narrante di collaboratori di giustizia. La stessa 'ascesa criminale' del Bontempo è basata su elementi estremamente fragili, che non consentono - secondo la difesa - di configurare come esistente un sodalizio di stampo mafioso. Nelle plurime conversazioni oggetto di captazione il Puzzanghera è, in massima parte, destinatario di esternazioni 'autocelebrative' del Bontempo, ma si tratta di un aspetto dalla scarsa valenza indiziante a carico, non trattandosi di un dato univoco, né di condotte rilevanti ai fini della individuazione di un ruolo del Puzzanghera nel preteso sodalizio mafioso. Non si nega, infatti, l'esistenza di un profondo rapporto di amicizia tra i due - con riconoscenza e devozione del Puzzanghera verso il Bontempo-, ma si tratta di aspetti del tutto irrilevanti in chiave di ricostruzione di una condotta di reato come quella descritta all'art.416 bis cod.pen. Anche le pretese attività di sostegno a soggetti detenuti non risultano decisive, sia perché non viene chiarita la condizione di 'affiliati' o meno dei medesimi, sia perché le elargizioni ben potevano provenire esclusivamente dal Bontempo e non dalla ipotetica 'cassa comune' di una organizzazione. 3.2 Ancora, analoga violazione di legge e vizio di motivazione si deduce in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990. Il tempo di attività della pretesa associazione risulta troppo breve per integrare la fattispecie. Le attività di captazione non avvrebbero offerto elementi concreti sulla effettiva condotta del ricorrente. Si afferma in particolare che non poteva stabilirsi un collegamento con attività svolte in precedenza, in virtù del tempo trascorso, e pur ammettendosi la presenza del Puzzanghera alla riunione oggetto di monitoraggio, non vi è alcuna prova dell'avvenuta attivazione del medesimo a beneficio del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] n4-1 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perche proposto per motivi in fatto, non consentiti in sede di legittimità. 2.Prima di esaminare i punti sollevati dalla difesa, vanno precisate le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. 2.1 Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Ciò posto, va rilevato che quanto alla connotazione mafiosa del gruppo capeggiato dal Bontempo, gli indicatori fattuali espressi nella decisione impugnata resistono - anche in rapporto alla fase procedimentale in cui si colloca la valutazione - alle critiche mosse dal ricorrente. 3.1 Ed invero, ferma restando la avvertita necessità di stabilire, in caso di mafie storiche, una sostanziale continuità tra le diverse forme di aggregazione succedutesi sul medesimo territorio - al fine di ritenere sfruttati i connotati tipici della consorteria mafiosa da parte di soggetti definiti quali 'prosecutori' di una specifica realtà criminale antecedente (v. sul tema Sez. I n. 55359 del 17.6.2016, rv 269039-03) - va rilevato che nel caso in esame sono stati evidenziati concreti elementi fattuali idonei a supportare la tesi di accusa e sviluppati in modo non sindacabile nella presente sede di legittimità. In altre parole, non si tratta di un nucleo associativo che si muove su una direttrice di sfruttamento della semplice 'fama criminale' di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per omicidio e per traffico di stupefacenti). In modo non illogico, infatti, i giudici del merito hanno valorizzato quali fatti indicativi del radicamento mafioso del gruppo : a) le rimesse di denaro fatte dal gruppo del Bontempo a taluni soggetti detenuti, tipica espressione del solidarismo mafioso; b) la mancata denunzia da parte delle vittime di imposizioni estorsive; c) la vicenda del contrasto insorto tra il Bontempo e Dell'[OSCURATO:PERSONA], documentata dalle conversazioni intercettate (v. pag. 11 e ss. della ordinanza impugnata). 3.2 In particolare, ad avviso del Collegio, proprio da questo ultimo episodio si è desunta, in modo non irragionevole, la continuità operativa tra il gruppo del Bontempo e le famiglie mafiose storiche nissene. A seguito del banale diverbio insorto con Dell'[OSCURATO:PERSONA] - figlio di un soggetto riconosciuto come esponente storico del sodalizio mafioso, Dell'[OSCURATO:PERSONA] - il Bontempo otteneva, secondo la narrazione dell'episodio oggetto di captazione, le scuse proprio da Dell'[OSCURATO:PERSONA], il che ragionevolmente è stato ritenuto fatto indicativo di un 'riconoscimento' - da parte del residuo nucleo storico - della autorità mafiosa conseguita dal Bontempo. Ciò impone di ritenere manifestamente infondate le doglianze espresse nell'atto di ricorso su tale punto della decisione. 3.3 Quanto al ruolo svolto, in detto contesto, dal Puzzanghera risultano corrette le inferenze logiche espresse nella decisione impugnata. Ciò perché, per consolidata massima di esperienza, la presenza di un soggetto - come nel caso del Puzzanghera - a momenti significativi della dinamica associativa, come i colloqui in cui si pianifica l'attività di spaccio (riunione del 4 marzo 2021) in una con la collaborazione prestata per la trasmissione di vaglia postali a persone detenute (dissimulando la reale identità del mittente), vanno ritenuti indicatori logici della sussistenza della affectio societatis. La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere desunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte diverse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (da ultimo, Sez. U n. 36958 del 27.5.2021, rv 281889). Sul punto il ricorso è meramente rivalutativo e non individua reali fratture logiche o incoerenze argomentative della decisione impugnata. 4. Quanto alla partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, va rilevato che anche in tal caso la fonte dimostrativa è rappresentata da una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, che hanno consentito di ricostruire - sia pure per un intervallo temporale non elevato - l'attività del gruppo, caratterizzata da una necessità di reperimento immediato di denaro attraverso il controllo di alcuni luoghi di spaccio. Ciò anche in ragione della avvenuta notifica al Bontempo ed altri sodali di un avviso di conclusione delle indagini relativo ad una pregressa attività di spaccio che lasciava presagire una possibile emissione di provvedimenti limitativi della libertà. In simile contesto, il Tribunale ha censito più conversazioni 'dirette' da cui, senza vizi logici, si è desunta la avvenuta attivazione dei diversi sodali in vista del raggiungimento dei comuni obiettivi. Anche in riferimento a tale punto della decisione sono state introdotte doglianze essenzialmente in fatto, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità. 4.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter di
Sentenza Cassazione n. 16330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris