CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell'articolo 495 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera dettagliata quali specifici mezzi di prova, che ha chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né tantomeno ne dimostra il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso