CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile udito il difensore: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, 474 (capo a), e 648, quarto comma, cod. pen. (capo c), condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 474 cod. pen. per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato senza un'adeguata indagine circa la natura del falso contestato; in particolare, non è stata vagliata l'ipotesi della ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di falso grossolano, riconoscibile ictu ocu/i. In tal modo, si sono disattesi i criteri discretivi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impongono al giudice di operare il raffronto tra marchio originale e marchio contraffatto, al fine di appurare la natura effettivamente contraffatta di un prodotto. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., per avere i giudici dell'appello ritenuto che l'imputato, in quanto "ultimo esecutore" di un'azione illecita di più ampia portata criminale, non fosse meritevole dell'invocata circostanza. In tal modo, con illogica e aprioristica generalizzazione, e senza che neppure fosse configurata un'ipotesi concorsuale, si è data per scontata la non applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno a casi come quello in scrutinio. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è infondato, avendo i giudici del merito adeguatamente chiarito, per un verso, la mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, dell'ipotesi del falso grossolano; d'altro verso, appaiono esaustive le ragioni rese in merito al fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione non è, in ogni caso, una circostanza idonea a incidere sulla sussistenza dell'ascritta fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo). In particolare, la decisione di primo grado, cui il giudice d'appello ha legittimamente rinviato (attesa l'omogeneità dei criteri e dell'apparato logico adottati nelle due sentenze, di talché è possibile procedere all'integrazione delle medesime, in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: sul punto, tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), evidenziava come, dal compendio probatorio, emergesse prova della contraffazione dei beni, attesa la fattura approssimativa e l'assenza d'indicazione di copyright dei beni stessi. Il giudice di primo grado precisava anche che, benché i marchi delle merci sottoposte a sequestro riproducessero gli originali in modo da trarre in inganno i consumatori, le emergenze dibattimentali venivano ritenute idonee a dimostrare la natura contraffatta dei marchi. Deve, pertanto, ritenersi adeguatamente disattesa la doglianza difensiva che insisteva sulla configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di falso cd. grossolano, ipotesi che è stata correttamente esclusa dai giudici di merito in conformità ai principi elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, va ribadito il principio (evidenziato, ad es., Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302 - 01, in riferimento al reato di falso documentale, ma con ratio estensibile al caso in esame), secondo cui, in tema di falso grossolano o inidoneo, va esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità del prodotto dal vero non sia riconoscibile "ictu oculi". Tanto premesso, si osserva, infine, che la sentenza impugnata non si espone ai vizi denunziati, ove si abbia riguardo alla parte motiva in cui, rimarcata la natura plurioffensiva del reato de quo, si ribadisce che la norma incriminatrice, per cui è intervenuta condanna, è posta a tutela della «fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela dei titolari del marchio, che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione» (Rv. 281702 - 01, cit., in motivazione, con riferimenti anche a Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232832). In base a tale principio, correttamente applicato al caso in scrutinio, la Corte territoriale ha confermato il giudizio reso dal Tribunale con motivazione logica e conforme al diritto.3. Il secondo motivo è infondato. L'argomentazione prescelta dalla Corte territoriale (l'imputato quale "ultimo esecutore" di un'azione illecita di più ampia portata criminale) ha inteso far leva, non illogicamente, su quanto già accennato retro, sub 2, a proposto della natura plurioffensiva del reato de quo e agli interessi protetti dalla fattispecie incriminatrice. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il riferimento a un'azione criminale più ampia (falsificazione e successiva immissione sul mercato dei prodotti contraffatti), non significa affatto che la sua condotta sia stata inquadrata nel contesto di un'azione concorsuale. Piuttosto, la Corte distrettuale, disarticolando l'assunto di base sotteso al motivo d'appello (che genericamente insisteva sullo "scarsissimo valore commerciale della res a fronte di fatturati ingenti"), ha correttamente evidenziato il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni del lucro perseguito dall'agente e del danno causato al soggetto passivo del reato. In ciò, la decisione impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se è vero che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, è vero anche che «ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa» (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643 - 01; cfr anche Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01, per il principio secondo cui «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali»). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. rn G-3 P.Q.M. Rigetta il ric