CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Bologna, che condannava il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (artt. 110, 455 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso — che lamenta manifesta illogicità della motivazione, in punto di affermazione della penale responsabilità, con particolare riguardo al trattamento differenziato della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di mesto, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte motivaadeguatamente e senza contraddizioni in ordine alla sussistenza del concorso di persone nel reato per [OSCURATO:PERSONA] (che fu trovato, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto con altri tre coimputati, ove furono rinvenute le banconote false), evidenziando e valutando l'intero compendio probatorio e da ciò ne desume che tutti i correi, tranne il [OSCURATO:PERSONA], fossero consapevoli del falso e concordi nell'immettere le banconote nel mercato congiuntamente. In particolare, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ricevuto sulla chat telegram il tariffario, elementi questi tutti distintivi rispetto alla condotta tenuta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato. Congrua è la motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità che la Corte di appello ancora alle modalità dell'azione, svolta con organizzazione e professionalità, come dimostrano le chat e l'azione di gruppo (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), come anche il danno risulta per la Corte territoriale non minimale, dato il numero delle banconote, indici che rendono non tenue la condotta: si tratta di valutazione non manifestamente illogica, oltre che in sintonia con il principio per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità dep danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta manifesta illogicità della motivazione, in punto di diniego della derubricazione del fatto nel reato previsto dall'art. 457 cod. pen. - è manifestamente infondato. I Giudici di appello motivano anche in ordine alla mancata riqualificazione, traendo dagli elementi accertati, che comprovano la responsabilità dell'imputato, anche l'esclusione della buona fede nella detenzione delle banconote false. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, per altro, in sintonia con il principio per il quale i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 - 01). Gli elementi analizzati - non unico quello del contenuto dei messaggi ricevuti dall'imputato sui prezzi delle banconote false - dalla Corte di appello senza illogicità manifeste l'hanno condotta a escludere la buona fede; 2Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I Giudici d'appello hanno offerto una motivazione specifica (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) in riferimento al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., per cui il danno patrimoniale, anche potenziale, è stato ritenuto non esiguo, anche alla luce del prezzario rinvenuto. A ben vedere l'argomentare della Corte non è manifestamente illogico, tenuto in conto che - a differenza di quanto rileva la difesa - dal prezzario ben poteva trarsi il valore di ogni banconota sul mercato illecito e la differenza rispetto al valore nominale, così traendosi il lucro derivante dalla commercializzazione illecita. Generico è il prospettare la natura ripartita del lucro, in quanto non viene addotto a quanto ammonterebbe il lucro spettante al solo imputato. D'altra parte è in linea con la motivazione impugnata il principio per il quale la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che manifestamente infondato è il quarto motivo nella sua seconda parte - relativa alla attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. - in quanto la Corte di appello sanza aporie logiche ha ritenuto che la collaborazione offerta - indicazione del luogo dove i correi soggiornavano - debba rifluire nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tale mera indicazione è stata ritenuta - in modo non manifestamente illogico - non adeguata a integrare l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto le banconote - osserva la Corte di merito - sono state poi rinvenute solo a seguito di perquisizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara in P.Q.M