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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26982/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta alla rimozione del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali - riferite alla sentenza emessa il 24 maggio 2006, anche a suo carico, dalla Corte di appello di Milano - e alla rideterminazione dell'importo da lui dovuto pro-quota.

Tale sentenza aveva pronunciato su plurime imputazioni, relative ad una associazione per delinquere, finalizzata alla consumazione di crimini contro il patrimonio, e a determinati reati-fine.

Marino era stato chiamato a rispondere solo di due di essi e, all'esito del giudizio, era stato condannato solo per una singola condotta di riciclaggio di autoveicolo.

Secondo il giudice dell'esecuzione, la solidarietà passiva in ordine alle spese si giustificava, essendovi connessione qualificata tra le imputazioni ed essendo le spese da ripartire essenzialmente riferibili ai costi delle intercettazioni, servite tanto all'accertamento del reato associativo che dei reati-fine.

2. Marino ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo, ribadito in successiva memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente nega l'esistenza della connessione qualificata, sostenendo che l'unicità del processo fosse stata originata da circostanze meramente contingenti, ovvero dalla coincidenza soggettiva delle imputazioni o da ragioni probatorie.

Quanto alle intercettazioni, soltanto una riguarderebbe la sua specifica posizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza, di cui si discute, è stata pronunciata nel vigore dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., anteriormente all'abrogazione disposta per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), legge 18 giugno 2009, n. 69.

Questa Corte ha già statuito che l'esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente a tale abrogazione, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato (e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.: Sez.

U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251267-01).2.

Anche nel contesto normativo antevigente, peraltro, l'obbligo solidale incondizionato al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato, o per reati tra i quali ricorra una connessione qualificata, e non già dall'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (da ultimo, Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399-02).

In queste ultime ipotesi restano in solido solo le «spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna», come da prescrizione codicistica testuale.

3. Ciò posto, il giudice a quo ha non implausibilmente ritenuto l'esistenza di una connessione qualificata (da intendere ex art. 12, comma 1, lett. c, prima ipotesi, cod. proc. pen.) tra il reato associativo (reato mezzo) e gli addebiti di reati-fine, rientranti nello specifico programma dell'organizzazione criminale.

La configurabilità del vincolo della connessione teleologica è, del resto, questione di fatto, rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01), come è a dirsi nella specie.

Anche a prescindere dal rilievo di una connessione di tal genere, il vincolo di solidarietà poggia, nel caso in esame, sull'evidente comunanza della voce di spesa del cui recupero si controverte.

Il fatto che le intercettazioni, che integrano tale voce, siano servite all'accertamento sia del reato associativo che dei reati-fine è, in fondo, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente; e se anche unica fosse la captazione riferibile al reato-fine da lui commesso, posta a base dell'accertamento di penale responsabilità, la deduzione non muterebbe i termini della questione e la sua soluzione, essendo evidente che i costi delle attività di intercettazione vadano riferite all'operazione investigativa nel suo complesso, non essendo rilevante il numero delle captazioni o la loro distinta riconducibilità a questo o a quell'imputato.

4. Il ricorso è dunque respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. _Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta alla rimozione del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali - riferite alla sentenza emessa il 24 maggio 2006, anche a suo carico, dalla Corte di appello di Milano - e alla rideterminazione dell'importo da lui dovuto pro-quota. Tale sentenza aveva pronunciato su plurime imputazioni, relative ad una associazione per delinquere, finalizzata alla consumazione di crimini contro il patrimonio, e a determinati reati-fine. Marino era stato chiamato a rispondere solo di due di essi e, all'esito del giudizio, era stato condannato solo per una singola condotta di riciclaggio di autoveicolo. Secondo il giudice dell'esecuzione, la solidarietà passiva in ordine alle spese si giustificava, essendovi connessione qualificata tra le imputazioni ed essendo le spese da ripartire essenzialmente riferibili ai costi delle intercettazioni, servite tanto all'accertamento del reato associativo che dei reati-fine. 2. Marino ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo, ribadito in successiva memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente nega l'esistenza della connessione qualificata, sostenendo che l'unicità del processo fosse stata originata da circostanze meramente contingenti, ovvero dalla coincidenza soggettiva delle imputazioni o da ragioni probatorie. Quanto alle intercettazioni, soltanto una riguarderebbe la sua specifica posizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza, di cui si discute, è stata pronunciata nel vigore dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., anteriormente all'abrogazione disposta per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), legge 18 giugno 2009, n. 69. Questa Corte ha già statuito che l'esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente a tale abrogazione, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato (e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.: Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251267-01).2. Anche nel contesto normativo antevigente, peraltro, l'obbligo solidale incondizionato al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato, o per reati tra i quali ricorra una connessione qualificata, e non già dall'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (da ultimo, Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399-02). In queste ultime ipotesi restano in solido solo le «spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna», come da prescrizione codicistica testuale. 3. Ciò posto, il giudice a quo ha non implausibilmente ritenuto l'esistenza di una connessione qualificata (da intendere ex art. 12, comma 1, lett. c, prima ipotesi, cod. proc. pen.) tra il reato associativo (reato mezzo) e gli addebiti di reati-fine, rientranti nello specifico programma dell'organizzazione criminale. La configurabilità del vincolo della connessione teleologica è, del resto, questione di fatto, rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01), come è a dirsi nella specie. Anche a prescindere dal rilievo di una connessione di tal genere, il vincolo di solidarietà poggia, nel caso in esame, sull'evidente comunanza della voce di spesa del cui recupero si controverte. Il fatto che le intercettazioni, che integrano tale voce, siano servite all'accertamento sia del reato associativo che dei reati-fine è, in fondo, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente; e se anche unica fosse la captazione riferibile al reato-fine da lui commesso, posta a base dell'accertamento di penale responsabilità, la deduzione non muterebbe i termini della questione e la sua soluzione, essendo evidente che i costi delle attività di intercettazione vadano riferite all'operazione investigativa nel suo complesso, non essendo rilevante il numero delle captazioni o la loro distinta riconducibilità a questo o a quell'imputato. 4. Il ricorso è dunque respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. _Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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