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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 21583/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Palermo vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e del marchio “Sharbat”, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Secondo l’accusa Mancuso ha assicurato, nel corso del tempo, a [OSCURATO:PERSONA] – esponente di vertice del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi BRIOSCIA e SHARBAT).

Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. .

3. Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da [OSCURATO:PERSONA] quali “imprese mafiose”, riconducibili alla categoria dell’impresa “a partecipazione mafiosa”, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un “imprenditore colluso”.

La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], in un più ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese.

Vengono ricostruiti i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della consorteria mafiosa di “Partanna-Mondello”, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], pur senza avervi investito alcun capitale. [OSCURATO:PERSONA], secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il Mancuso, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi.

Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del Mancuso, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere.

L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA]).

Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del Mancuso in favore del Micalizzi, in un’ottica di reciproci scambi di favori.

Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società esercente l’attività di “produzione gelateria e pasticcieria”, proprietaria del marchio di gelato “Brioscià”, gestita di fatto dal Mancuso), poi con riferimento alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già operante sotto il marchio “Brioscià”, poi operante altresì sotto il nuovo marchio “Sharbat”), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘Sharbart’ abbiano operato sia la società [OSCURATO:SOCIETA], sia la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, “sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio Brioscià e per la [OSCURATO:SOCIETA].” In secondo luogo, la Basile non solo era già dipendente dalle [OSCURATO:SOCIETA]., ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il Mancuso.

Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio “Sharbart”, era formalmente riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

È risultato, altresì, che la stessa Basile avesse registrato proprio il marchio Sharbat, creato prima della costituzione della citata ditta individuale.

Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del più ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio Sharbat voluto dal Mancuso e dal Micalizzi, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del Mancuso.

Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati: a) il Mancuso si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori; b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il Mancuso rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;c) sia la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;d) per l’attività della ditta Basile sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società Magi; e) è stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della Basile di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Michele, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari; f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal Mancuso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come Mancuso abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da [OSCURATO:PERSONA].

4. Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale.

È bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa Basile.

5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione.

In apertura la difesa pone in evidenza come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse oggettivamente riconducibile al Mancuso, non anche alla Basile, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del Mancuso o di soggetti terzi.

In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori.

Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi Basile per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta Basile al Mancuso, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del [OSCURATO:PERSONA] ideato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta Basile ed il Mancuso (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il Mancuso era ritenuto un “talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità”, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato.

La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al Mancuso siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta Basile, cioè la presunta consegna di denaro effettuata dal Mancuso a favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale però non sarebbe un “uomo d’onore”, ma solamente il figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del Mancuso.

Per di più, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la Magi e la [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e la ditta Basile, dall’altro.

Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., non anche per la ditta [OSCURATO:PERSONA], mentre il sequestro è stato disposto per tutte e tre le imprese.

È oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrato al padre Michele, dopo che quest’ultimo è stato ristretto agli arresti domiciliari, nell’attività di gestione delle imprese del Mancuso.

Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA], il quale non è affatto “un uomo d’onore”, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento [OSCURATO:PERSONA], considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione.

I rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata.

Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez.

II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).

2. Nulla di tutto questo è dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del Mancuso di arrecare sostegno economico al Micalizzi, in un contesto di agevolazione mafiosa.

Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività.

Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez.

VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462).

Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Palermo vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e del marchio “Sharbat”, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo l’accusa Mancuso ha assicurato, nel corso del tempo, a [OSCURATO:PERSONA] – esponente di vertice del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi BRIOSCIA e SHARBAT). Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. . 3. Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da [OSCURATO:PERSONA] quali “imprese mafiose”, riconducibili alla categoria dell’impresa “a partecipazione mafiosa”, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un “imprenditore colluso”. La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], in un più ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese. Vengono ricostruiti i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della consorteria mafiosa di “Partanna-Mondello”, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], pur senza avervi investito alcun capitale. [OSCURATO:PERSONA], secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il Mancuso, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi. Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del Mancuso, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere. L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA]). Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del Mancuso in favore del Micalizzi, in un’ottica di reciproci scambi di favori. Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società esercente l’attività di “produzione gelateria e pasticcieria”, proprietaria del marchio di gelato “Brioscià”, gestita di fatto dal Mancuso), poi con riferimento alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già operante sotto il marchio “Brioscià”, poi operante altresì sotto il nuovo marchio “Sharbat”), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘Sharbart’ abbiano operato sia la società [OSCURATO:SOCIETA], sia la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, “sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio Brioscià e per la [OSCURATO:SOCIETA].” In secondo luogo, la Basile non solo era già dipendente dalle [OSCURATO:SOCIETA]., ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il Mancuso. Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio “Sharbart”, era formalmente riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. È risultato, altresì, che la stessa Basile avesse registrato proprio il marchio Sharbat, creato prima della costituzione della citata ditta individuale. Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del più ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio Sharbat voluto dal Mancuso e dal Micalizzi, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del Mancuso. Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati: a) il Mancuso si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori; b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il Mancuso rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;c) sia la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;d) per l’attività della ditta Basile sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società Magi; e) è stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della Basile di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Michele, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari; f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal Mancuso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come Mancuso abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale. È bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa Basile. 5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione. In apertura la difesa pone in evidenza come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse oggettivamente riconducibile al Mancuso, non anche alla Basile, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del Mancuso o di soggetti terzi. In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori. Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi Basile per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta Basile al Mancuso, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del [OSCURATO:PERSONA] ideato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta Basile ed il Mancuso (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il Mancuso era ritenuto un “talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità”, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato. La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al Mancuso siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta Basile, cioè la presunta consegna di denaro effettuata dal Mancuso a favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale però non sarebbe un “uomo d’onore”, ma solamente il figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del Mancuso. Per di più, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la Magi e la [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e la ditta Basile, dall’altro. Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., non anche per la ditta [OSCURATO:PERSONA], mentre il sequestro è stato disposto per tutte e tre le imprese. È oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrato al padre Michele, dopo che quest’ultimo è stato ristretto agli arresti domiciliari, nell’attività di gestione delle imprese del Mancuso. Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA], il quale non è affatto “un uomo d’onore”, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento [OSCURATO:PERSONA], considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione. I rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata. Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656). 2. Nulla di tutto questo è dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del Mancuso di arrecare sostegno economico al Micalizzi, in un contesto di agevolazione mafiosa. Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività. Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez. VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462). Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determ
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