CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 settembre 1965
Cassazione n. 49555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1965 avverso il decreto emesso il 09/07/2022 dalla CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 09/07/2022 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della ditta [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Lecce, nell'ambito del procedimento di prevenzione relativo alla confisca di beni appartenenti alla SRL OX0 Games s.r.I., con il quale era stata rigettata una istanza di pagamento della somma di centomila euro, pretesa a titolo di adempimento dalla società sottoposta a misura. 2. Avverso il decreto della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inosservanza e (9, l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, non potendosi negare al terzo interessato il diritto ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti sui diritti soggettivi, nonché l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52, 54, 54 bis e 56 d.lgs. n.159/2011 e 125, comma 3 cod. proc. pen. avendo il giudice della prevenzione sostanzialmente negato il diritto di credito, nonostante il decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente emesso dal Tribunale di Taranto. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo l'insegnamento della Corte, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Cass. sez. 5, sent. n. 880 del 26/11/2020 - dep. 12/01/2021 - Rv. 280403). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 202