CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a procedimento penale avente a oggetto il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). L'ordinanza, in particolare, argomenta dall'intervenuta condanna del richiedente con sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) definitiva per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, quale causa di esclusione dall'ammissione al patrocinio in oggetto prevista dall'art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce in sostanza la violazione del citato art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate con l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 24 del 2019, per aver il giudice di merito ritenuto la relativa causa di esclusione dall'ammissione al beneficio operante nel caso di condanna definitiva per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto non oggetto del procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La questione di diritto la cui disamina è sollecitata dal ricorso inerisce 41 se -- l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per il condannato con sentenza E - definitiva 117 f:it reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui all'art. t. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate con l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 24 del 2019, riguardi i soli reati oggetto del procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. 3. Orbene, pur dovendo darsi risposta affermativa alla questione di cui innanzi in forza anche della lettera della legge, come già statuito da Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto, in motivazione, il ricorrente sostanzialmente non si confronta con l'art. 76 comma 4-bis, come modificato, anch'esso, al pari del citato art. 91, dal detto d.lgs. n. 24 del 2019. La condanna riportata, come nella specie, dal richiedente il beneficio in ordine a reati c.d. fiscali determina, difatti, una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, e l'attuale ricorrente non ha neanche prospettato di aver allegato innanzi al giudice di merito elementi tali da implicare il superamento del detto regime. In merito trova difatti applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di \ inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 feb