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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12249/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAifi-a-ter~straffelYalta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 10 ottobre 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 settembre 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato -giustificativo, quanto alla commisurazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAifi-a-ter~straffelYalta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 10 ottobre 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 settembre 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato -giustificativo, quanto alla commisurazione della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2
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