CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, in data 14 luglio 2020, con il quale il Ministro della giustizia ha disposto la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Madonia, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione per violazioen dell'art. 41 -bis Ord. pen., di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. perì. Il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, ord. pen. anche in relazione agli artt. 3 Conv.. nonché difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione apparente sui presupposti legittimanti la proroga, prescindendo, del tutto, da una valutazione aggiornata sull'attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza ed omettendo di considerare i diversi e concreti elementi dedotti dalla difesa. In quest'ottica, del tutto distorta rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riportandosi nella sostanza alle valutazioni contenute nel decreto e nei precedenti provvedimenti di proroga, ha ritenuto sufficienti, in assenza di specifici episodi o provvedimenti giurisdizionali afferenti ad un lasso temporale successivo alla risalente sottoposizione al regime detentivo speciale, oltre al profilo criminale ed alla perdurante vitalità del clan di riferimento, alcune sentenze di condanne non definitive, che, per quanto sopravvenute, si riferiscono pur sempre a fatti commessi in epoca antecedente all'inizio della detenzione. Ha invece trascurato circostanze attuali come le dichiarazioni del collaboratore Bisconti, ingiustificatamente ritenute ininfluenti e prive di attendibilità nonostante nel giudizio di merito sia stato escluso il coinvolgimento di Madonia e del suo mandamento, quello di Resuttana, dal progetto di ricostituire la Commissioni provinciale di Cosa nostra Parimenti sono state ignorate l'epoca remota delle condotte delittuose, l'estraneità alle più recenti operazioni di polizia, l'insussistenza di tentativi di riallacciare i contatti con l'esterno. Al riguardo non può valorizzarsi l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 maggio 2013 perché risalente e comunque precedente alla scelta di Madonia di interrompere i colloqui coi suoi familiari 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 3.1 Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41 bis, comma 2 -bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexíes della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 3.2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che possa svolgere in pieno il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo direttivo svolto dallo stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del gruppo criminale testimoniata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente, le informazioni contenute nell'informativa del Ministro degli Interni del 3 luglio 2020 che documentano una serie di operazioni di polizia, concluse con numerosi arresti, sul terrirono controllato dall'organizzazione compreso quello appartenente al mandamento di Resuttana, è pervenuto alla conclusione, tutt'altro che illogica, che Madonia, in virtù del ruolo verticistico ricoperto in passato all'interno di [OSCURATO:PERSONA] operante nella provincia di Palermo con il ruolo di capo del mandamento di Resuttana nonché coinvolto in molti omicidi eccellenti e strategici, da sempre in contatto con tutti i vertici dei mandamenti, può rappresentare, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento dell'intera organizzazione. Peraltro in passato Madonia è riuscito a veicolare all'esterno direttive tramite i familiari dimostrando che solo l'applicazione di un regime più rigoroso è in grado concretamente di impedire i contatti con il contesto criminale di provenienza. Né in senso contrario depongono le dichiarazioni del collaboratore Bisconti del tutto neutre laddove non contengono riferimenti al mandamento di Resuttana. Peraltro in epoca recente, la moglie del fratello del ricorrente, anch'egli sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., nonché sorella dell'attuale reggente del mandamento di Resuttano, dopo un lungo periodo di detenzione, ha continuato ad operare per conto del clan e per tale ragione è stata condannata pe il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in modo assolutamente generico, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.3.3. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza con la quale s'assume che non vi sarebbero "fatti nuovi" dimostranti il pericolo di collegamenti attuali del ricorrente con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da "prove nuove". Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive nonè venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004, citata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle