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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27719/2026

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posto da: CALO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal ricorrente con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale legittimamente rilevato la violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ma applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, deo. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01, Rv. 287855-02); rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto a detto onere, non potendosi ritenere, a tal fine, sufficiente, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la "precisazione" contenuta nell'atto di "integrazione", sottoscritto, peraltro, dal solo difensore, privo di procura speciale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: CALO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal ricorrente con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale legittimamente rilevato la violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ma applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, deo. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01, Rv. 287855-02); rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto a detto onere, non potendosi ritenere, a tal fine, sufficiente, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la "precisazione" contenuta nell'atto di "integrazione", sottoscritto, peraltro, dal solo difensore, privo di procura speciale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris