CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 43445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 marzo 2024, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato contestato, riqualificato come tentativo, e lo ha condannato a giorni quindici di arresto, pena sospesa. L’imputato aveva ordinato on line uno storditore elettrico con spara aghi, oggetto il cui porto è vietato in Italia, facendoselo spedire dalla Cina; il pacco era stato sequestrato presso l’Ufficio postale dell’aeroporto di Linate. La riconducibilità dell’ordine a Fioretti era considerata certa perché l’etichetta sul pacco portava il suo nome, il suo cognome e il suo indirizzo. L’intrinseca pericolosità lesiva dell’oggetto faceva ritenere inapplicabile l’art. 131bis cod. pen. alla condotta accertata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. I giudici di merito avrebbero basato la loro decisione su un solo indizio, l’indicazione del nome e del recapito dell’imputato nel pacco postale mentre ai sensi della norma violata l’accertamento della responsabilità richiede la verifica di indizi plurimi. In particolare, non vi è prova che l’imputato abbia trasmesso l’ordine o che abbia versato il prezzo. Nessuna valenza può avere l’assunto che nessuno aveva interesse a richiedere una costosa spedizione, perché non tutte le spedizioni dai paesi extra UE sono soggetti a dazi. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. L’impugnazione è affidata alla sola doglianza dell’assenza del requisito della pluralità degli indizi richiesti ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie indizio unico e perciò insufficiente sarebbe l’indicazione del nome dell’imputato nel pacco postale con il quale sarebbe stato recapitato lo storditore elettrico. L’insegnamento della giurisprudenza di legittimità fino in tempi recenti ribadito vuole che «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280414 – 01). Il metodo da seguire per valutarli è cristallizzato da Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441 – 02: «In tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Conf.: n.978 del 1982, Rv. 157266-01)». Dalla ricostruzione del fatto emerge che l’accertamento della responsabilità dell’imputato non è l’automatica derivazione di un solo dato ma l’esito di un percorso di concatenazione logica di più elementi univoci e concordanti. Anzitutto va rilevato che il ricorrente sembra ritenere che vi sia un unico indizio costituito dall’etichetta apposta al pacco postale contenente lo storditore, mentre sono le plurime informazioni riportate sull’etichetta che costituiscono una serie di indizi concordanti. Lo spedizioniere che dalla [OSCURATO:PERSONA] ha inviato il plico aveva conoscenza precisa e senza alcuna approssimazione di nome, cognome e indirizzo in tutti i suoi precisi dettagli dell’odierno imputato; circostanza compatibile solo con un ordine proveniente da costui o da altra persona che conoscesse o avesse con tale cura queste informazioni. Dopo l’esame di tutti questi indizi convergenti tra loro concatenati e dell’esame delle modalità di invio è stato possibile ricavare, come prospettato dai pubblici ufficiali che hanno effettuato il controllo, il dato dell’avvenuto ordine on line dell’arma attraverso il previo pagamento della merce. Sebbene non sia stato accertato chi ha versato la somma dovuta, certamente non irrisoria vista la natura dell’arma, la cui funzionalità risulta verificata dall’agente delle dogane, il fatto che Fioretti sia già detentore di armi e quindi potesse avere interesse per l’oggetto a lui destinato ha reso univocamente plausibile che l’ordine fosse stato effettuato da lui. A fronte del percorso tracciato dalla concatenazione logica di tali elementi non risultano elementi concreti, né in atti acquisiti, né nel giudizio dedotti dal ricorrente, che il giudice di merito potesse valutare a fondamento del dubbio genericamente prospettato dalla difesa che altri avessero avuto interesse ad ordinare l’arma e a farla recapitare a Fioretti.Pertanto la ricostruzione effettuata non viola la disposizione di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e nemmeno può dirsi sorretta da motivazione viziata da illogicità. 3. Il ricorso deve essere pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3