CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10322/24 Navarra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 348 cod. peri.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo sia al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. sia alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., di tal che i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/