Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41455/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure.

Il ricorrente sostiene che le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta le istanze di misure alternative alla detenzione sono sempre revocabili qualora fondate su situazioni di fatto diverse da quelle realmente esistenti alla luce di documentazione sopra.vvenuta, trattandosi di un vizio non rilevabile né con gli ordinari mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione, né con quelli straordinari, previsti dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen.

L'assunto è erroneo atteso il principio generale ricavabile dall'art. 666, comma 2, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., per cui le decisioni di competenza del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione pur essendo decisioni allo stato degli atti, una volta divenute definitive realizzano l'effetto preclusivo, rendendo inammissibili le nuove istanze dell'interessato se prive di elementi di novità (in tal senso già Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474; Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773: Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774).

Consegue che il provvedimento emesso in forma di ordinanza, che decida su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività e sia soggetto a impugnazione, deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, nel senso che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, restando salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi (Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474; Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695).

L'interessato, pertanto, oltre a proporre avverso l'ordinanza di rigetto di misure alternative i previsti mezzi di impugnazione è sempre legittimato ad avanzare istanze fondate su fatti nuovi o sopravvenuti, ma non può limitarsi a chiedere la revoca del provvedimento di rigetto, assumendone l'inidoneità a produrre effetti preclusivi.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. — P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure. Il ricorrente sostiene che le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta le istanze di misure alternative alla detenzione sono sempre revocabili qualora fondate su situazioni di fatto diverse da quelle realmente esistenti alla luce di documentazione sopra.vvenuta, trattandosi di un vizio non rilevabile né con gli ordinari mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione, né con quelli straordinari, previsti dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. L'assunto è erroneo atteso il principio generale ricavabile dall'art. 666, comma 2, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., per cui le decisioni di competenza del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione pur essendo decisioni allo stato degli atti, una volta divenute definitive realizzano l'effetto preclusivo, rendendo inammissibili le nuove istanze dell'interessato se prive di elementi di novità (in tal senso già Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474; Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773: Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774). Consegue che il provvedimento emesso in forma di ordinanza, che decida su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività e sia soggetto a impugnazione, deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, nel senso che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, restando salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi (Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474; Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695). L'interessato, pertanto, oltre a proporre avverso l'ordinanza di rigetto di misure alternative i previsti mezzi di impugnazione è sempre legittimato ad avanzare istanze fondate su fatti nuovi o sopravvenuti, ma non può limitarsi a chiedere la revoca del provvedimento di rigetto, assumendone l'inidoneità a produrre effetti preclusivi. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. — P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
Sentenza Cassazione n. 41455/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris