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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 13817/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PIACENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PIACENZA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo e l'annullamento con rinvio, assorbiti i restanti profili di censura; il difensore ha contro dedotto per iscritto e rilevato la tardività del ricorso del pubblico ministero, essendo stato il provvedimento comunicato il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 324 codice di rito, il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del riesame, ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di MARCHETTA Riccardo [indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 111, c. 1, n. 4, cod. pen. e 73, c. 4 e 80, c. 1, lett. a) e c), d.

P.R. n. 309/1990], avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro trovata in suo possesso (euro 6.100,00).

2. Ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 322, cod. proc. pen., con riferimento alla formazione del c.d. giudicato cautelare.

La somma sequestrata aveva formato oggetto di un decreto di sequestro probatorio iniziale d'iniziativa della P.G. e il provvedimento era stato annullato dal tribunale adito per il riesame per un vizio di notifica.

In quella sede, il giudice aveva tuttavia ritenuto anche la insussistenza del fumus commissi delicti, andando oltre il devoluto.

Con provvedimento successivo, oggetto dell'impugnazione all'esame, la stessa somma era stata sequestrata ai sensi e per gli effetti degli artt. 240 bis, cod. pen e 85, d.

P.R. n. 309/1990, ciò che sarebbe in linea astratta precluso dall'affermazione di insussistenza del fumus del delitto per il quale si procede.

Tuttavia, rileva il deducente che, nella specie, la ragione dell'annullamento formale del primo provvedimento non era stata contestata con appello da parte del pubblico ministero, siccome condivisa; laddove, con riferimento alla parte dell'ordinanza nella quale il Tribunale aveva discettato del fumus commissi delicti, la stessa non era impugnabile dalla parte pubblica per difetto di interesse, essendo il sequestro illegittimo per motivi formali.

Ne deriverebbe, per il ricorrente, una impossibilità di ritenere la formazione del giudicato cautelare con riferimento alla parte della prima ordinanza nella quale il giudice aveva affermato la insussistenza del fumus del delitto, con conseguente possibilità di riemettere il provvedimento apprensivo della somma emendato del difetto procedurale.

Con il secondo motivo, deducendo analogo vizio, questa volta anche con riferimento all'art. 127, cod. proc. pen., il ricorrente ha contestato la valutazione in ordine alla inutilizzabilità degli elementi probatori prodotti dal pubblico ministero all'udienza camerale.

Il Tribunale, sulla scorta dell'errato presupposto della formazione del giudicato cautelare in punto fumus del delitto, ha ritenuto di dover sindacare unicamente la legittimità dei provvedimenti (decreto d'urgenza del P.M. e convalida GIP) ex ante, vale a dire in base agli atti posti a loro fondamento, ritenendo irrilevanti, invece, gli elementi probatori emersi nelle more.

In tal modo, i giudici del riesame avrebbero violato i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al riesame delle misure personali, ma applicabili anche a quelle reali, sulla possibilità che il tribunale adito decida su materiale arricchito rispetto a quello esaminato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sempre che gli elementi restino nell'ambito del devolutum, riguardando lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e sempre che sia assicurato il contraddittorio tra le parti (ciò che nel caso di specie era avvenuto, essendo stati i nuovi elementi prodotti all'udienza camerale).

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo e l'annullamento con rinvio, assorbiti i restanti profili di censura.

4. La difesa ha contro dedotto per iscritto con memoria, operando un rinvio ad altra precedente, che assume inviata via p.e.c. il 6/2/2023, ma che tuttavia non è stata allegata, rilevando la tardività del ricorso del pubblico ministero, per esser stato il provvedimento comunicato il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre, preliminarmente rilevandosene la tempestività, contestata dalla difesa in memoria conclusiva.

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, c. 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, infatti, non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, c. 1, cod. proc. pen. (al quale con ogni evidenza ha fatto riferimento la difesa), che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, c. 1, lett. a), cod. proc. pen., stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a) della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190, in cui in motivazione la S.C. ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni; sez. 2, n. 49966 del 15/9/2015, Miccicché, Rv. 265559).

Nella specie, è la stessa difesa a rilevare che l'ordinanza era stata comunicata il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023.2.

Il Tribunale ha accolto il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal pubblico ministero il 30/11/2022 e il successivo provvedimento di convalida del GIP del Tribunale di Piacenza in data 2/12/2022, annullando gli stessi e disponendo la restituzione della somma all'avente diritto.

In particolare, quel giudice ha ritenuto la violazione del c.d. giudicato cautelare, recependo la censura articolata a difesa, con riferimento al provvedimento del tribunale del riesame in data 22/11/2022 e affermato, da un lato, che la portata del principio, in materia cautelare, è ridotta, coprendo solo le questioni dedotte, cosicché è superabile allorquando intervengano elementi nuovi che giustifichino la rinnovazione della valutazione delle questioni già decise e che tale preclusione non sussiste con riferimento a decisioni adottate soltanto su aspetti processuali; dall'altro, ha rilevato che, nella specie, la-prima ordinanza non aveva deciso solo questioni processuali, come risultava dalla seconda parte del provvedimento in questione.

Con riferimento, invece, agli elementi nuovi idonei a giustificare una rinnovata valutazione, ha osservato che il decreto di sequestro preventivo e la successiva convalida erano stati emessi alla stregua degli stessi elementi valutati in sede di riesame del primo provvedimento, non risultando dagli atti impugnati gli elementi di novità, essi basandosi sulle risultanze delle indagini fino a quel momento compiute, antecedenti al provvedimento di annullamento.

Né, per i giudici territoriali, potevano essere utilizzati gli elementi di cui alla informativa successiva, pervenuta all'ufficio del pubblico ministero il 19/12/2022, atteso che il giudizio doveva essere limitato agli elementi d'indagine e alle risultanze posti a base dei provvedimenti impugnati, i successivi essendo stati emessi nonostante la preclusione del giudicato cautelare.

Infine, quel giudice non ha ritenuto dirimente la circostanza che il primo provvedimento fosse un sequestro probatorio, mentre il secondo un sequestro preventivo d'urgenza, tale distinzione non consentendo di superare la preclusione del giudicato cautelare.

3. Il primo motivo è infondato.

Quanto alla preclusione processuale che forma oggetto della doglianza, occorre intanto precisare, in adesione ai principi già affermati da questa Corte di legittimità, che più che di "giudicato cautelare", al fine di spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare", occorre piuttosto ispirarsi al principio, più pertinente, della preclusione endo-processuale (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 50310 del 18/9;2014, Scandroglio, che, a sua volta, richiama sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, Stewart, n.m. sul punto).

Alla materia cautelare non si addice infatti l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare, connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale.

Ciò posto, deve ribadirsi, in linea di principio, che non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (sez. 2, n. 51199 del 1/10/2019, Amoruso, Rv. 278228, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la preclusione di che trattasi proprio con riguardo all'emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi dell'ad. 648 quater cod. pen., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione; provvedimento, quest'ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del "fumus commissi delicti" rispetto alla provenienza delittuosa del denaro).

In quella sede, il giudice di legittimità ha, invero, chiarito la portata della preclusione in questione, con riferimento alla materia cautelare: il sistema ordinamentale riconosce al pubblico ministero un potere d'impulso che però non è indiscriminato, bensì soggetto al limite di un razionale esercizio, di cui costituisce principale corollario l'impossibilità di reiterare l'azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, con le correlate preclusioni, sistema del quale costituisce massima espressione il divieto di "bis in idem".

Tali principi operano anche in materia cautelare, pur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed hanno portato all'elaborazione giurisprudenziale di concetti quali il "giudicato cautelare" e all'individuazione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato normativo, onde impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, in assenza di un quid novi, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi.

Pertanto, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizidni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto.

La preclusione, tuttavia, non opera, ancorché il provvedimento di sequestro sia fondato sugli stessi presupposti del precedente annullato, ove quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale (sul punto, la giurisprudenza è costante e basti un rinvio, ex multis, a sez. 3, n. 29975 del 8/5/2014, Betti, Rv. 259944, in cui si è affermata la legittimità del provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, emesso dopo che un primo analogo provvedimento era stato revocato, vedendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti", in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione; sez. 2, n. 2276 del 6/10/2015, Gaeta, Rv. 265772; sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 2278422).

Da ciò emerge che, a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del pubblico ministero, debbano porsi fatti o esigenze processuali dotate del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto d'impulso, superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio dello stesso potere.

Quanto al consolidarsi, poi, della preclusione processuale, la stessa va ricollegata solo alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310, cod. proc. pen., nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura (sul punto, in motivazione, sez. 3, n. 50310/2014, Scandroglio, cit.; sez. 2, n. 34607 del 26/6/2008, Pavan, Rv. 240703).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei parametri ermeneutici delineati dalla giusprudenza di legittimità, avendo rilevato la preclusione con riferimento a un provvedimento emesso in sede di impugnazione cautelare che il pubblico ministero, per sua stessa ammissione, non aveva impugnato, rilevandosi l'erroneità dell'assunto agitato dal ricorrente per il quale non avrebbe avuto interesse al ricorso avverso il provvedimento di annullamento, stante la fondatezza della ragione di tipo formale: l'interesse a ricorrere riguardava proprio la parte della decisione con la quale il primo giudice aveva ritenuto l'assenza del presupposto sostanziale del fumus.

5. Il secondo motivo è, invece, fondato.

La preclusione processuale sulla quale si fonda il provvedimento censurato non può però valere sic et simpliciter rispetto al materiale probatorio non esaminato (sez. 2, n. 49270 del 21/9/2012, Aleotti, Rv. 255237) e ciò anche nel caso in cui esso sia successivo alla decisione di annullamento e non sia stato dunque prodotto all'udienza camerale, essendo sufficiente che si tratti di materiale riferibile alle questioni decise.

La preclusione processuale di che trattasi, infatti, opera su due piani, il primo incentrato sulla finalità di impedire la mera rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente esaminato, il secondo sull'imposizione dell'obbligo di una specifica motivazione circa l'idoneità intrinseca degli elementi di novità da apprezzare sul piano della gravità indiziaria (sez. 6, n. 18199 del 27/4/2012, Gerbino, Rv. 252646; n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902, in cui si è affermato che il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili, in fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'esistenza di un giudicato cautelare omettendo di analizzare ed illustrare compiutamente i presupposti delle ritenute coincidenze delle questioni già dedotte nell'ambito delle precedenti impugnazioni con gli elementi addotti a sostegno dell'ulteriore impugnativa; sez. 3, n. 42975 del 16/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238101; Sez.

U, n. 18339 del 31/3/1994, Donelli, Rv. 227359, in cui si è precisato che la decisione emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, "rebus sic stantibus", in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in quel giudizio; pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto).

6. Nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione non ha valutato gli elementi probatori allegati dal pubblico ministero all'udienza camerale, limitandosi ad affermare la operatività del principio di preclusione processuale di cui sopra, in virtù del quale ha ritenuto che l'esame fosse circoscritto alle sole risultanze di indagine esaminate dal giudice cautelare.

Tuttavia, nulla emerge dal provvedimento impugnato in ordine a tali elementi, non essendo stato ripercorso il contenuto decisorio, questa volta di tipo giudiziale, del provvedimento di convalida reso sugli stessi e tale omissione ha precluso conseguentemente a questa Corte il devoluto sindacato sulla legittimità del provvedimento.

Infatti, con riferimento agli elementi allegati dal pubblico ministero all'udienza camerale, la ritenuta preclusione processuale deve essere intesa in maniera da tener conto delle diverse scansioni procedimentali relative alle due diverse misure reali e, soprattutto, della diversa portata del provvedimento conclusivo impugnato, una convalida cioè . ai sensi dell'art. 321, c. 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen., il cui contenuto non è in alcun modo sovrapponibile alla convalida del sequestro probatorio iniziale da parte del pubblico ministero, operata ai sensi dell'art. 355 c. 2, cod. proc. pen. 7.

Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame, alla stregua dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PIACENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PIACENZA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo e l'annullamento con rinvio, assorbiti i restanti profili di censura; il difensore ha contro dedotto per iscritto e rilevato la tardività del ricorso del pubblico ministero, essendo stato il provvedimento comunicato il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 324 codice di rito, il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del riesame, ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di MARCHETTA Riccardo [indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 111, c. 1, n. 4, cod. pen. e 73, c. 4 e 80, c. 1, lett. a) e c), d. P.R. n. 309/1990], avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro trovata in suo possesso (euro 6.100,00). 2. Ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 322, cod. proc. pen., con riferimento alla formazione del c.d. giudicato cautelare. La somma sequestrata aveva formato oggetto di un decreto di sequestro probatorio iniziale d'iniziativa della P.G. e il provvedimento era stato annullato dal tribunale adito per il riesame per un vizio di notifica. In quella sede, il giudice aveva tuttavia ritenuto anche la insussistenza del fumus commissi delicti, andando oltre il devoluto. Con provvedimento successivo, oggetto dell'impugnazione all'esame, la stessa somma era stata sequestrata ai sensi e per gli effetti degli artt. 240 bis, cod. pen e 85, d. P.R. n. 309/1990, ciò che sarebbe in linea astratta precluso dall'affermazione di insussistenza del fumus del delitto per il quale si procede. Tuttavia, rileva il deducente che, nella specie, la ragione dell'annullamento formale del primo provvedimento non era stata contestata con appello da parte del pubblico ministero, siccome condivisa; laddove, con riferimento alla parte dell'ordinanza nella quale il Tribunale aveva discettato del fumus commissi delicti, la stessa non era impugnabile dalla parte pubblica per difetto di interesse, essendo il sequestro illegittimo per motivi formali. Ne deriverebbe, per il ricorrente, una impossibilità di ritenere la formazione del giudicato cautelare con riferimento alla parte della prima ordinanza nella quale il giudice aveva affermato la insussistenza del fumus del delitto, con conseguente possibilità di riemettere il provvedimento apprensivo della somma emendato del difetto procedurale. Con il secondo motivo, deducendo analogo vizio, questa volta anche con riferimento all'art. 127, cod. proc. pen., il ricorrente ha contestato la valutazione in ordine alla inutilizzabilità degli elementi probatori prodotti dal pubblico ministero all'udienza camerale. Il Tribunale, sulla scorta dell'errato presupposto della formazione del giudicato cautelare in punto fumus del delitto, ha ritenuto di dover sindacare unicamente la legittimità dei provvedimenti (decreto d'urgenza del P.M. e convalida GIP) ex ante, vale a dire in base agli atti posti a loro fondamento, ritenendo irrilevanti, invece, gli elementi probatori emersi nelle more. In tal modo, i giudici del riesame avrebbero violato i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al riesame delle misure personali, ma applicabili anche a quelle reali, sulla possibilità che il tribunale adito decida su materiale arricchito rispetto a quello esaminato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sempre che gli elementi restino nell'ambito del devolutum, riguardando lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e sempre che sia assicurato il contraddittorio tra le parti (ciò che nel caso di specie era avvenuto, essendo stati i nuovi elementi prodotti all'udienza camerale). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo e l'annullamento con rinvio, assorbiti i restanti profili di censura. 4. La difesa ha contro dedotto per iscritto con memoria, operando un rinvio ad altra precedente, che assume inviata via p.e.c. il 6/2/2023, ma che tuttavia non è stata allegata, rilevando la tardività del ricorso del pubblico ministero, per esser stato il provvedimento comunicato il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre, preliminarmente rilevandosene la tempestività, contestata dalla difesa in memoria conclusiva. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, c. 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, infatti, non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, c. 1, cod. proc. pen. (al quale con ogni evidenza ha fatto riferimento la difesa), che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, c. 1, lett. a), cod. proc. pen., stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a) della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190, in cui in motivazione la S.C. ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni; sez. 2, n. 49966 del 15/9/2015, Miccicché, Rv. 265559). Nella specie, è la stessa difesa a rilevare che l'ordinanza era stata comunicata il 21/12/2022 e il ricorso depositato il 3/1/2023.2. Il Tribunale ha accolto il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal pubblico ministero il 30/11/2022 e il successivo provvedimento di convalida del GIP del Tribunale di Piacenza in data 2/12/2022, annullando gli stessi e disponendo la restituzione della somma all'avente diritto. In particolare, quel giudice ha ritenuto la violazione del c.d. giudicato cautelare, recependo la censura articolata a difesa, con riferimento al provvedimento del tribunale del riesame in data 22/11/2022 e affermato, da un lato, che la portata del principio, in materia cautelare, è ridotta, coprendo solo le questioni dedotte, cosicché è superabile allorquando intervengano elementi nuovi che giustifichino la rinnovazione della valutazione delle questioni già decise e che tale preclusione non sussiste con riferimento a decisioni adottate soltanto su aspetti processuali; dall'altro, ha rilevato che, nella specie, la-prima ordinanza non aveva deciso solo questioni processuali, come risultava dalla seconda parte del provvedimento in questione. Con riferimento, invece, agli elementi nuovi idonei a giustificare una rinnovata valutazione, ha osservato che il decreto di sequestro preventivo e la successiva convalida erano stati emessi alla stregua degli stessi elementi valutati in sede di riesame del primo provvedimento, non risultando dagli atti impugnati gli elementi di novità, essi basandosi sulle risultanze delle indagini fino a quel momento compiute, antecedenti al provvedimento di annullamento. Né, per i giudici territoriali, potevano essere utilizzati gli elementi di cui alla informativa successiva, pervenuta all'ufficio del pubblico ministero il 19/12/2022, atteso che il giudizio doveva essere limitato agli elementi d'indagine e alle risultanze posti a base dei provvedimenti impugnati, i successivi essendo stati emessi nonostante la preclusione del giudicato cautelare. Infine, quel giudice non ha ritenuto dirimente la circostanza che il primo provvedimento fosse un sequestro probatorio, mentre il secondo un sequestro preventivo d'urgenza, tale distinzione non consentendo di superare la preclusione del giudicato cautelare. 3. Il primo motivo è infondato. Quanto alla preclusione processuale che forma oggetto della doglianza, occorre intanto precisare, in adesione ai principi già affermati da questa Corte di legittimità, che più che di "giudicato cautelare", al fine di spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare", occorre piuttosto ispirarsi al principio, più pertinente, della preclusione endo-processuale (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 50310 del 18/9;2014, Scandroglio, che, a sua volta, richiama sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, Stewart, n.m. sul punto). Alla materia cautelare non si addice infatti l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare, connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale. Ciò posto, deve ribadirsi, in linea di principio, che non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (sez. 2, n. 51199 del 1/10/2019, Amoruso, Rv. 278228, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la preclusione di che trattasi proprio con riguardo all'emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi dell'ad. 648 quater cod. pen., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione; provvedimento, quest'ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del "fumus commissi delicti" rispetto alla provenienza delittuosa del denaro). In quella sede, il giudice di legittimità ha, invero, chiarito la portata della preclusione in questione, con riferimento alla materia cautelare: il sistema ordinamentale riconosce al pubblico ministero un potere d'impulso che però non è indiscriminato, bensì soggetto al limite di un razionale esercizio, di cui costituisce principale corollario l'impossibilità di reiterare l'azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, con le correlate preclusioni, sistema del quale costituisce massima espressione il divieto di "bis in idem". Tali principi operano anche in materia cautelare, pur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed hanno portato all'elaborazione giurisprudenziale di concetti quali il "giudicato cautelare" e all'individuazione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato normativo, onde impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, in assenza di un quid novi, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. Pertanto, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizidni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. La preclusione, tuttavia, non opera, ancorché il provvedimento di sequestro sia fondato sugli stessi presupposti del precedente annullato, ove quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale (sul punto, la giurisprudenza è costante e basti un rinvio, ex multis, a sez. 3, n. 29975 del 8/5/2014, Betti, Rv. 259944, in cui si è affermata la legittimità del provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, emesso dopo che un primo analogo provvedimento era stato revocato, vedendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti", in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione; sez. 2, n. 2276 del 6/10/2015, Gaeta, Rv. 265772; sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 2278422). Da ciò emerge che, a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del pubblico ministero, debbano porsi fatti o esigenze processuali dotate del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto d'impulso, superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio dello stesso potere. Quanto al consolidarsi, poi, della preclusione processuale, la stessa va ricollegata solo alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310, cod. proc. pen., nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura (sul punto, in motivazione, sez. 3, n. 50310/2014, Scandroglio, cit.; sez. 2, n. 34607 del 26/6/2008, Pavan, Rv. 240703). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei parametri ermeneutici delineati dalla giusprudenza di legittimità, avendo rilevato la preclusione con riferimento a un provvedimento emesso in sede di impugnazione cautelare che il pubblico ministero, per sua stessa ammissione, non aveva impugnato, rilevandosi l'erroneità dell'assunto agitato dal ricorrente per il quale non avrebbe avuto interesse al ricorso avverso il provvedimento di annullamento, stante la fondatezza della ragione di tipo formale: l'interesse a ricorrere riguardava proprio la parte della decisione con la quale il primo giudice aveva ritenuto l'assenza del presupposto sostanziale del fumus. 5. Il secondo motivo è, invece, fondato. La preclusione processuale sulla quale si fonda il provvedimento censurato non può però valere sic et simpliciter rispetto al materiale probatorio non esaminato (sez. 2, n. 49270 del 21/9/2012, Aleotti, Rv. 255237) e ciò anche nel caso in cui esso sia successivo alla decisione di annullamento e non sia stato dunque prodotto all'udienza camerale, essendo sufficiente che si tratti di materiale riferibile alle questioni decise. La preclusione processuale di che trattasi, infatti, opera su due piani, il primo incentrato sulla finalità di impedire la mera rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente esaminato, il secondo sull'imposizione dell'obbligo di una specifica motivazione circa l'idoneità intrinseca degli elementi di novità da apprezzare sul piano della gravità indiziaria (sez. 6, n. 18199 del 27/4/2012, Gerbino, Rv. 252646; n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902, in cui si è affermato che il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili, in fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'esistenza di un giudicato cautelare omettendo di analizzare ed illustrare compiutamente i presupposti delle ritenute coincidenze delle questioni già dedotte nell'ambito delle precedenti impugnazioni con gli elementi addotti a sostegno dell'ulteriore impugnativa; sez. 3, n. 42975 del 16/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238101; Sez. U, n. 18339 del 31/3/1994, Donelli, Rv. 227359, in cui si è precisato che la decisione emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, "rebus sic stantibus", in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in quel giudizio; pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto). 6. Nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione non ha valutato gli elementi probatori allegati dal pubblico ministero all'udienza camerale, limitandosi ad affermare la operatività del principio di preclusione processuale di cui sopra, in virtù del quale ha ritenuto che l'esame fosse circoscritto alle sole risultanze di indagine esaminate dal giudice cautelare. Tuttavia, nulla emerge dal provvedimento impugnato in ordine a tali elementi, non essendo stato ripercorso il contenuto decisorio, questa volta di tipo giudiziale, del provvedimento di convalida reso sugli stessi e tale omissione ha precluso conseguentemente a questa Corte il devoluto sindacato sulla legittimità del provvedimento. Infatti, con riferimento agli elementi allegati dal pubblico ministero all'udienza camerale, la ritenuta preclusione processuale deve essere intesa in maniera da tener conto delle diverse scansioni procedimentali relative alle due diverse misure reali e, soprattutto, della diversa portata del provvedimento conclusivo impugnato, una convalida cioè . ai sensi dell'art. 321, c. 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen., il cui contenuto non è in alcun modo sovrapponibile alla convalida del sequestro probatorio iniziale da parte del pubblico ministero, operata ai sensi dell'art. 355 c. 2, cod. proc. pen. 7. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame, alla stregua dei principi sopra esposti. P.Q.M. Annull
Decreto Cassazione n. 13817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris