Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14206/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

zienza;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmenteaccolto la richiesta di riesame proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., da RINZIVILLOLuigi avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dalG.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R.(capo 1) e 73 (capi 18, 25) del d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato inrubrica.In particolare, il Tribunale ha escluso le aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1.cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestate al capo 1),confermando nel resto l’ordinanza impugnata.2.

Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione delRINZIVILLO al sodalizio di cui al capo 1).Si deduce, quanto all’elemento oggettivo, che l’unica condotta valorizzata dalTribunale è costituita dal contributo del [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 18),mentre il riferimento al capo 25), contenuto nell’ordinanza, era totalmentegenerico.

Peraltro, anche le risultanze valorizzate a proposito del capo 18)deponevano per l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva passato il telefono ad altrointerlocutore interessato a proseguire il dialogo con il [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.Quanto all’elemento soggettivo, si deduce che le conversazioni richiamate dalTribunale – quella in cui il ricorrente chiede al cugino in carcere se “i ragazzi lostavano pensando”, quella in cui chiede che gli venga riconosciuto “un regalo”,nonché quella in cui gli viene chiesto se era stato riconosciuto - comprovavano inrealtà, e a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza, che il [OSCURATO:PERSONA] eraestraneo al sodalizio.La difesa evidenzia poi che le uniche condotte contestate come reati-fine alRINZIVILLO erano state commesse in un ristrettissimo arco temporale(13/11/2024 e 30/11/2024), incompatibile con i criteri di stabilità e durevolezzadel vincolo associativo contestato.2.2.

Violazione di legge con riferimento al ritenuto coinvolgimento delRINZIVILLO nel reato di cui al capo 18).

Si deduce che l’intervento nellaconversazione tenuta dal cugino [OSCURATO:PERSONA] Giovanni era stato determinato solodal desiderio di quest’ultimo di salutare TOMASELLA [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla presunzionedi adeguatezza della misura carceraria.

Si censura l’ordinanza per avere ilTribunale ignorato, nella verifica del superamento della presunzione, l’episodicitàdei due soli reati contestati, il brevissimo arco temporale della loro commissione,e l’ampiezza del periodo trascorso tra quelle condotte e l’applicazione della misuracustodiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenzadi questa Suprema Corte, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo dilegittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e deltribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnatoal fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento»(cfr. ad es.

Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, lecensure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nellaprospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svoltein sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato- di una diversa ricostruzione fattuale, frutto di una “minimale” lettura dellerisultanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentementeprecluso.2.

Con il primo ordine di censure, la difesa ha inteso contestare l’intraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale, operante prevalentemente nel territorio diGela avvalendosi, peraltro, anche di forniture di stupefacente di provenienza anchefuori regione.

La compagine associativa è stata concordemente individuata, daigiudici del merito cautelare, nelle figure apicali di FERRARA Grazio (in grado diprocacciare stabili canali di rifornimento), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e GRILLO Rocco (iquali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano e coordinavano –grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte in carcere - ilnarcotraffico dei sodali a piede libero), nonché dei partecipi CACI Nunzio ePERITORE Alessandro (con il ruolo di primi esecutori delle direttive impartite daisodali in carcere, in grado di interfacciarsi con i fornitori ecc.) ed altri associati, tracui l’odierno ricorrente (cugino di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni), con compiti per lo più ditrasporto, cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 dellasentenza impugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg.dell’ordinanza applicativa della misura).

A tali conclusioni, il Tribunale è pervenutosulla scorta delle numerose intercettazioni, telefoniche ed ambientali, aventi adoggetto anche i colloqui con i soggetti in carcere, e delle dichiarazioni auto edetero accusatorie rese, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi, dal collaboratorePERITORE Calogero.Nella prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici del meritocautelare sarebbero inidonei a comprovare una stabile partecipazione al sodaliziopredetto: gli episodi di cui ai capi 18) e 25) sarebbero scarsamente significativi,ed anzi il colloquio con il cugino Giovanni, in cui il ricorrente chiede se “i ragazzilo stavano pensando”, e che gli venga riconosciuto “un regalo”, comproverebbeuna sostanziale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] Luigi al contesto illecito.Si tratta di censure che per un verso tendono ad attaccare il merito dellevalutazioni del Tribunale, il quale – oltre a richiamare espressamente la diffusaricostruzione del G.i.p. - ha motivatamente attribuito centrale rilevanza, anche inchiave associativa, agli episodi in cui è risultato coinvolto il ricorrente, sulla scortadi conversazioni comprovanti un affidamento fiduciario tutt’altro che illogicamentevalorizzato: conversazioni effettuate avvalendosi di una pluralità di utenze, unadelle quali “dedicata” alle comunicazioni con il cugino Giovanni detenuto in carcere.Per altro verso, tali censure evitano, ad avviso di questo Collegio, di confrontarsicompiutamente con il contenuto e la valenza indiziante delle conversazioni di voltain volta valorizzate.2.1.

Con riferimento al concorso nell’offerta in vendita di 20 chili di hashish aTOMASELLA [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 18), la difesa ha minimizzato ilfatto – in sé ovviamente non privo di intrinseca rilevanza – che alla conversazionecon il detenuto [OSCURATO:PERSONA] Giovanni abbia preso parte anche l’odierno ricorrente,e che sia stata all’uopo utilizzata proprio l’utenza cellulare in uso a quest’ultimo.Tale svalutazione della valenza indiziante appare priva di effettivo confrontocon il contenuto della conversazione (cfr. pag. 262 segg. dell’ordinanza genetica),dalla quale emerge in termini assolutamente inequivoci che [OSCURATO:PERSONA] Giovannivuole sapere direttamente dal cugino cosa gli avesse detto “[OSCURATO:PERSONA]”, sentendosirispondere dal ricorrente che questi era “fermo” (circostanza già anticipata aldetenuto dall’altro conversante EMMANUELLO), che aveva “le cose conservate” eche si sarebbe fatto sentire (cfr. pag. 280).Allo stesso modo, la valorizzazione in chiave associativa dell’episodio sub 25)appare tutt’altro che illogica, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] Luigi era statonell’occasione incaricato dal cugino Giovanni, tramite il PERITORE, di consegnareun panetto e mezzo di hashish ad un soggetto (SANTORO Giovanni, per il tramitedel figlio Pietro) che, detenuto nel medesimo carcere, stava godendo di unpermesso premio, e al suo rientro avrebbe consegnato parte della sostanza aRINZIVILLO Giovanni (cfr. pag. 17 e, più diffusamente, pag. 293 segg.dell’ordinanza genetica, da cui emerge anche che [OSCURATO:PERSONA] Luigi si era resosubito disponibile per la trasferta a Catania, dove si trovavano i SANTORO, e cheil PERITORE, nell’occasione, consegnò al ricorrente, su indicazione di RINZIVILLOGiovanni, anche alcune schede telefoniche da recapitare in carcere (cfr. pag. 300).2.2.

Quanto si è appena esposto consente allora di ritenere manifestamenteinfondate anche le censure difensive in punto di elemento psicologico.Invero, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] Luigi chiedesse al cugino Giovanni se “i ragazzilo stavano pensando”, lungi dal comprovare l’estraneità del ricorrenteall’associazione, è stato non illogicamente ritenuto dimostrativo “del fatto chel’indagato fosse pienamente a conoscenza della circostanza che le condotte in attosi inserivano in una dinamica di gruppo, all’interno del quale si richiedeva il dovutosupporto a fronte delle difficoltà del singolo per l’intervenuto arresto” (cfr. pag. 16dell’ordinanza impugnata).Si tratta di conclusioni non solo del tutto immuni da profili di illogicità ocontraddittorietà, ma anche indirettamente confermate da altre risultanzecaptative: invero [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in molte conversazioni intercettate etrasfuse nell’ordinanza genetica, si era lamentato con vari interlocutori del fattoche non si stesse adeguatamente pensando a lui, da parte dei soggetti che pureerano stati messi in condizione di concludere importanti affari (cfr. in particolarela conversazione tra il detenuto e il CACI, riportata a pag. 96 segg. dell’ordinanzadel G.i.p.).3.

Le censure concernenti il capo 18) sono manifestamente infondate.Come già ricordato nel paragrafo 2.1., al quale si rinvia, la presenza e lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] Luigi alle conversazioni relative all’offerta in venditaal TOMASELLA non possono in alcun modo considerarsi casuali: la successivarichiesta rivolta al ricorrente dal cugino Giovanni, relativa appunto alla reazionedel TOMASELLA cui erano stati offerti i “venti chili di mousse”, e la sua rispostacirca l’essere il TOMASELLA “fermo” ma intenzionato a farsi vivo in futuro, nonrisultano comprensibili se non nell’ottica accusatoria già in precedenzaevidenziata.4.

Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quantoalle doglianze concernenti l’adeguatezza della misura.Le argomentazioni difensive in ordine al numero degli episodi, all’arcotemporale interessato dagli stessi, ecc., non sembrano invero confrontarsi con ilrilievo ostativo attribuito – quanto alla possibilità di superare la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile in relazione all’incolpazioneassociativa) – alla condotta in concreto tenuta da [OSCURATO:PERSONA] Luigi, che per unverso comunicava stabilmente con il cugino detenuto, per delicate questioni dinarcotraffico, utilizzando all’uopo una utenza dedicata, e che, per altro verso, siera reso disponibile ad implementare le comunicazioni dal carcere fornendo alSANTORO (prossimo a rientrare in carcere), oltre al panetto e mezzo di hashish,le schede telefoniche consegnate dal PERITORE su indicazione di RINZIVILLOGiovanni.5.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertàdell’imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zienza;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmenteaccolto la richiesta di riesame proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., da RINZIVILLOLuigi avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dalG.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R.(capo 1) e 73 (capi 18, 25) del d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato inrubrica.In particolare, il Tribunale ha escluso le aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1.cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestate al capo 1),confermando nel resto l’ordinanza impugnata.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione delRINZIVILLO al sodalizio di cui al capo 1).Si deduce, quanto all’elemento oggettivo, che l’unica condotta valorizzata dalTribunale è costituita dal contributo del [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 18),mentre il riferimento al capo 25), contenuto nell’ordinanza, era totalmentegenerico. Peraltro, anche le risultanze valorizzate a proposito del capo 18)deponevano per l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva passato il telefono ad altrointerlocutore interessato a proseguire il dialogo con il [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.Quanto all’elemento soggettivo, si deduce che le conversazioni richiamate dalTribunale – quella in cui il ricorrente chiede al cugino in carcere se “i ragazzi lostavano pensando”, quella in cui chiede che gli venga riconosciuto “un regalo”,nonché quella in cui gli viene chiesto se era stato riconosciuto - comprovavano inrealtà, e a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza, che il [OSCURATO:PERSONA] eraestraneo al sodalizio.La difesa evidenzia poi che le uniche condotte contestate come reati-fine alRINZIVILLO erano state commesse in un ristrettissimo arco temporale(13/11/2024 e 30/11/2024), incompatibile con i criteri di stabilità e durevolezzadel vincolo associativo contestato.2.2. Violazione di legge con riferimento al ritenuto coinvolgimento delRINZIVILLO nel reato di cui al capo 18). Si deduce che l’intervento nellaconversazione tenuta dal cugino [OSCURATO:PERSONA] Giovanni era stato determinato solodal desiderio di quest’ultimo di salutare TOMASELLA [OSCURATO:PERSONA].2.3. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla presunzionedi adeguatezza della misura carceraria. Si censura l’ordinanza per avere ilTribunale ignorato, nella verifica del superamento della presunzione, l’episodicitàdei due soli reati contestati, il brevissimo arco temporale della loro commissione,e l’ampiezza del periodo trascorso tra quelle condotte e l’applicazione della misuracustodiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenzadi questa Suprema Corte, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo dilegittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e deltribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnatoal fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento»(cfr. ad es. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, lecensure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nellaprospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svoltein sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato- di una diversa ricostruzione fattuale, frutto di una “minimale” lettura dellerisultanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentementeprecluso.2. Con il primo ordine di censure, la difesa ha inteso contestare l’intraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale, operante prevalentemente nel territorio diGela avvalendosi, peraltro, anche di forniture di stupefacente di provenienza anchefuori regione. La compagine associativa è stata concordemente individuata, daigiudici del merito cautelare, nelle figure apicali di FERRARA Grazio (in grado diprocacciare stabili canali di rifornimento), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e GRILLO Rocco (iquali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano e coordinavano –grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte in carcere - ilnarcotraffico dei sodali a piede libero), nonché dei partecipi CACI Nunzio ePERITORE Alessandro (con il ruolo di primi esecutori delle direttive impartite daisodali in carcere, in grado di interfacciarsi con i fornitori ecc.) ed altri associati, tracui l’odierno ricorrente (cugino di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni), con compiti per lo più ditrasporto, cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 dellasentenza impugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg.dell’ordinanza applicativa della misura). A tali conclusioni, il Tribunale è pervenutosulla scorta delle numerose intercettazioni, telefoniche ed ambientali, aventi adoggetto anche i colloqui con i soggetti in carcere, e delle dichiarazioni auto edetero accusatorie rese, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi, dal collaboratorePERITORE Calogero.Nella prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici del meritocautelare sarebbero inidonei a comprovare una stabile partecipazione al sodaliziopredetto: gli episodi di cui ai capi 18) e 25) sarebbero scarsamente significativi,ed anzi il colloquio con il cugino Giovanni, in cui il ricorrente chiede se “i ragazzilo stavano pensando”, e che gli venga riconosciuto “un regalo”, comproverebbeuna sostanziale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] Luigi al contesto illecito.Si tratta di censure che per un verso tendono ad attaccare il merito dellevalutazioni del Tribunale, il quale – oltre a richiamare espressamente la diffusaricostruzione del G.i.p. - ha motivatamente attribuito centrale rilevanza, anche inchiave associativa, agli episodi in cui è risultato coinvolto il ricorrente, sulla scortadi conversazioni comprovanti un affidamento fiduciario tutt’altro che illogicamentevalorizzato: conversazioni effettuate avvalendosi di una pluralità di utenze, unadelle quali “dedicata” alle comunicazioni con il cugino Giovanni detenuto in carcere.Per altro verso, tali censure evitano, ad avviso di questo Collegio, di confrontarsicompiutamente con il contenuto e la valenza indiziante delle conversazioni di voltain volta valorizzate.2.1. Con riferimento al concorso nell’offerta in vendita di 20 chili di hashish aTOMASELLA [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 18), la difesa ha minimizzato ilfatto – in sé ovviamente non privo di intrinseca rilevanza – che alla conversazionecon il detenuto [OSCURATO:PERSONA] Giovanni abbia preso parte anche l’odierno ricorrente,e che sia stata all’uopo utilizzata proprio l’utenza cellulare in uso a quest’ultimo.Tale svalutazione della valenza indiziante appare priva di effettivo confrontocon il contenuto della conversazione (cfr. pag. 262 segg. dell’ordinanza genetica),dalla quale emerge in termini assolutamente inequivoci che [OSCURATO:PERSONA] Giovannivuole sapere direttamente dal cugino cosa gli avesse detto “[OSCURATO:PERSONA]”, sentendosirispondere dal ricorrente che questi era “fermo” (circostanza già anticipata aldetenuto dall’altro conversante EMMANUELLO), che aveva “le cose conservate” eche si sarebbe fatto sentire (cfr. pag. 280).Allo stesso modo, la valorizzazione in chiave associativa dell’episodio sub 25)appare tutt’altro che illogica, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] Luigi era statonell’occasione incaricato dal cugino Giovanni, tramite il PERITORE, di consegnareun panetto e mezzo di hashish ad un soggetto (SANTORO Giovanni, per il tramitedel figlio Pietro) che, detenuto nel medesimo carcere, stava godendo di unpermesso premio, e al suo rientro avrebbe consegnato parte della sostanza aRINZIVILLO Giovanni (cfr. pag. 17 e, più diffusamente, pag. 293 segg.dell’ordinanza genetica, da cui emerge anche che [OSCURATO:PERSONA] Luigi si era resosubito disponibile per la trasferta a Catania, dove si trovavano i SANTORO, e cheil PERITORE, nell’occasione, consegnò al ricorrente, su indicazione di RINZIVILLOGiovanni, anche alcune schede telefoniche da recapitare in carcere (cfr. pag. 300).2.2. Quanto si è appena esposto consente allora di ritenere manifestamenteinfondate anche le censure difensive in punto di elemento psicologico.Invero, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] Luigi chiedesse al cugino Giovanni se “i ragazzilo stavano pensando”, lungi dal comprovare l’estraneità del ricorrenteall’associazione, è stato non illogicamente ritenuto dimostrativo “del fatto chel’indagato fosse pienamente a conoscenza della circostanza che le condotte in attosi inserivano in una dinamica di gruppo, all’interno del quale si richiedeva il dovutosupporto a fronte delle difficoltà del singolo per l’intervenuto arresto” (cfr. pag. 16dell’ordinanza impugnata).Si tratta di conclusioni non solo del tutto immuni da profili di illogicità ocontraddittorietà, ma anche indirettamente confermate da altre risultanzecaptative: invero [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in molte conversazioni intercettate etrasfuse nell’ordinanza genetica, si era lamentato con vari interlocutori del fattoche non si stesse adeguatamente pensando a lui, da parte dei soggetti che pureerano stati messi in condizione di concludere importanti affari (cfr. in particolarela conversazione tra il detenuto e il CACI, riportata a pag. 96 segg. dell’ordinanzadel G.i.p.).3. Le censure concernenti il capo 18) sono manifestamente infondate.Come già ricordato nel paragrafo 2.1., al quale si rinvia, la presenza e lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] Luigi alle conversazioni relative all’offerta in venditaal TOMASELLA non possono in alcun modo considerarsi casuali: la successivarichiesta rivolta al ricorrente dal cugino Giovanni, relativa appunto alla reazionedel TOMASELLA cui erano stati offerti i “venti chili di mousse”, e la sua rispostacirca l’essere il TOMASELLA “fermo” ma intenzionato a farsi vivo in futuro, nonrisultano comprensibili se non nell’ottica accusatoria già in precedenzaevidenziata.4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quantoalle doglianze concernenti l’adeguatezza della misura.Le argomentazioni difensive in ordine al numero degli episodi, all’arcotemporale interessato dagli stessi, ecc., non sembrano invero confrontarsi con ilrilievo ostativo attribuito – quanto alla possibilità di superare la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile in relazione all’incolpazioneassociativa) – alla condotta in concreto tenuta da [OSCURATO:PERSONA] Luigi, che per unverso comunicava stabilmente con il cugino detenuto, per delicate questioni dinarcotraffico, utilizzando all’uopo una utenza dedicata, e che, per altro verso, siera reso disponibile ad implementare le comunicazioni dal carcere fornendo alSANTORO (prossimo a rientrare in carcere), oltre al panetto e mezzo di hashish,le schede telefoniche consegnate dal PERITORE su indicazione di RINZIVILLOGiovanni.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertàdell’imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris