Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:225
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 808/24 [Zálečta] ( i ) M. R. contro [OSCURATO:PERSONA] vnútra Slovenskej republiky [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punto 1 – Orario di lavoro – Articolo 6, lettera b) – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Orario di lavoro dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso – Periodo di guardia presso il luogo di lavoro non incluso nell’orario di lavoro – Violazione simultanea del limite della durata settimanale di lavoro – Diritto al risarcimento di un danno morale esercitato contro uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione – Trasposizione non corretta – Presupposti – Determinazione dell’importo del risarcimento »

I. Introduzione

1. Un membro di un corpo comunale di vigili del fuoco e operatori di soccorso in [OSCURATO:PERSONA] ha promosso un’azione risarcitoria contro lo Stato dinanzi all’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]) per il danno morale che egli ritiene di aver subito a causa della non corretta trasposizione nell’ordinamento giuridico slovacco della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ( 2 ).

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale di tale giudice verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il suo articolo 6, lettera b), e sulle modalità del risarcimento del danno lamentato.

Alla Corte viene quindi chiesto di pronunciarsi nuovamente sui presupposti del sorgere della responsabilità di uno Stato membro in relazione all’orario di lavoro di un vigile del fuoco impiegato nel settore pubblico. 3.

Proporrò pertanto alla Corte di basarsi sui principi ricordati, in particolare, nella sentenza del 25 novembre 2010, Fuß ( 3 ), per dichiarare quanto segue: – delle due suddette disposizioni della direttiva 2003/88, soltanto l’articolo 6, lettera b), può conferire ai singoli diritti individuali che possono attribuire loro un diritto al risarcimento a causa della violazione di tale articolo da parte dello Stato membro interessato; – può dare luogo a risarcimento in caso di violazione da parte di uno Stato membro dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva solo il danno morale cagionato dal superamento della durata massima settimanale del lavoro fissata dall’articolo 6, lettera b), di tale direttiva, e – la determinazione dell’importo del risarcimento dovuto a causa di tale superamento rientra nell’ambito di applicazione del diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce l’«orario di lavoro» come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

5. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

B. Diritto slovacco 6.

L’articolo 85, paragrafo 1, dello zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (legge n. 315/2001 relativa al corpo dei vigili del fuoco e di soccorso), del 2 luglio 2001 (in prosieguo: la «legge n. 315/2001»), stabilisce quanto segue: «L’orario di lavoro del membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso] è il periodo di tempo in cui quest’ultimo svolge l’attività di servizio pubblico ed è a disposizione dell’unità di servizio pubblico».

7. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di tale legge ( 4 ): «In caso di organizzazione non uniforme dell’orario di lavoro, la durata dell’orario di servizio nei singoli giorni di servizio non può superare le 18 ore.

La durata complessiva della prestazione del servizio pubblico e del servizio di guardia obbligatorio, che fa seguito immediato al servizio pubblico presso il luogo di prestazione del servizio pubblico, non può superare le 24 ore in un giorno di servizio».

8. L’articolo 92, paragrafo 1, della suddetta legge prevede quanto segue: «L’unità di servizio assegna al membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso], la prestazione del servizio di guardia, presso il luogo di prestazione del servizio pubblico, che fa seguito immediato alla prestazione del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, nell’ambito dell’organizzazione dell’orario di servizio».

9. L’articolo 122, paragrafo 3, della legge n. 315/2001 dispone quanto segue: «L’indennità per il servizio di guardia (…) non è dovuta per il tempo in cui [, nel corso del servizio di guardia,] è stata svolta la prestazione del servizio pubblico; tale prestazione di servizio pubblico costituisce un servizio pubblico di lavoro straordinario».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. M. R., membro di un corpo comunale di vigili del fuoco e di soccorso, chiede il risarcimento di un danno morale subito per il fatto che il suo periodo di guardia presso il luogo di lavoro non è computato nel suo orario di lavoro ( 5 ), in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il che, a suo avviso, viola altresì l’articolo 6, lettera b), della stessa.

Il danno che egli lamenta deriva dalla trasposizione non corretta della prima di tali disposizioni, che avrebbe comportato un superamento della durata massima settimanale del lavoro, quale definita dalla seconda delle citate disposizioni.

M. R. non chiede un risarcimento pecuniario a quest’ultimo titolo.

11. Con sentenza del 20 dicembre 2023, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec), giudice del rinvio, ha dichiarato, anzitutto, che la normativa slovacca consente al datore di lavoro di M. R. di non computare il periodo di guardia nell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, quale interpretato dalla Corte ( 6 ).

Esso ha poi ritenuto che una siffatta violazione facesse sorgere un diritto al risarcimento solo se l’orario di lavoro di M. R., comprensivo del servizio di guardia, avesse superato la durata massima settimanale del lavoro, in violazione dell’articolo 6, lettera b), di tale direttiva.

12. Infine, il giudice del rinvio ha constatato che, durante il periodo controverso, l’orario di lavoro di M. R., compreso il periodo di guardia, superava di 28 giorni il limite previsto all’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, della stessa, e che la violazione di tali disposizioni aveva avuto ripercussioni sulla vita privata e familiare di M. R. Di conseguenza, detto giudice ha ordinato allo Stato di pagare a M. R. determinati importi a titolo di risarcimento del danno morale da questi subito, sia in quanto tale sia in quanto derivante dalla perdita di speranza di una modifica legislativa.

13. Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Krajský súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), pronunciandosi sull’appello interposto dallo Stato, ha annullato la sentenza del 20 dicembre 2023 con la motivazione che il giudice del rinvio aveva statuito ultra petita .

Detto giudice ha rilevato che M. R. non faceva valere né un diritto derivante dalla perdita della speranza di una modifica legislativa né un diritto al risarcimento del danno morale connesso al numero di ore lavorate oltre il limite fissato dall’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88.

Inoltre, esso ha ritenuto che il danno morale causato dal contrasto del diritto nazionale con l’articolo 2, punto 1, di tale direttiva desse luogo a un risarcimento senza che occorresse constatare una violazione dell’articolo 6, lettera b), della stessa.

14. La causa è stata rinviata dinanzi al giudice del rinvio, il quale nutre dubbi circa la pertinenza di una siffatta interpretazione.

Esso precisa che quest’ultima si ripercuote sia sul riconoscimento del diritto al risarcimento sia sulla base di calcolo dell’importo di quest’ultimo, a seconda che tale diritto sia o meno collegato al numero di ore lavorate oltre il limite fissato all’articolo 6, lettera b), della medesima direttiva.

15. In tali circostanze, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il fatto che, in forza della normativa nazionale, il periodo di guardia di un dipendente non sia computato nell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, [punto] 1, della direttiva [2003/88], senza che sia stato accertato che, contestualmente, è stato violato, a danno allo stesso dipendente, l’articolo 6, lettera b), della detta direttiva, faccia sorgere un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione. 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore di guardia che, in seguito alla normativa nazionale, non sono state computate nell’orario di lavoro del lavoratore, o se l’importo del risarcimento dei danni richiesto allo Stato membro debba essere determinato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva. 3) In caso di risposta negativa alla [prima questione], se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore per cui si è verificata una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva, o se l’importo del risarcimento richiesto allo Stato membro debba essere fissato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva».

16. Hanno presentato osservazioni scritte il governo slovacco, l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

IV. Analisi

17. Poiché il giudice del rinvio è investito di un’azione di risarcimento di un danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, è opportuno esporre le norme generali applicabili in materia prima di esaminare, in successione, la prima questione pregiudiziale e, in base alla risposta suggerita per quest’ultima, l’una o l’altra questione che la completa relativa ai criteri di determinazione del risarcimento che sarebbe dovuto.

A. Le norme generali relative al sorgere della responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva 2003/88

18. In primo luogo, occorre verificare se, per chiamare in causa la responsabilità dello Stato, il giudice del rinvio non menzioni condizioni particolari previste dal diritto nazionale meno restrittive rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione ( 7 ).

19. In secondo luogo, se così non fosse, sarebbero di conseguenza applicabili i principi del diritto dell’Unione richiamati dalla Corte per quanto riguarda la direttiva 2003/88, secondo i quali: – tale direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni minime dalla medesima stabilite, in particolare con riguardo alla durata dell’orario di lavoro e, pertanto, non contiene alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una simile violazione ( 8 ), e – tuttavia, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata ( 9 ).

20. La Corte ha dichiarato che, affinché alle persone lese sia riconosciuto un diritto al risarcimento, devono essere soddisfatte le tre condizioni seguenti ( 10 ): – che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli ( 11 ); – che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata, e – che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai singoli.

21. In terzo luogo, la Corte fornisce orientamenti ai giudici nazionali per applicare tali condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ( 12 ).

B. Sulla prima questione pregiudiziale, relativa alla prima condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato

22. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso è preordinato a conferire diritti individuali ai singoli, che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in forza del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile.

23. Preciso, da un lato, che, nel caso di specie, è pacifico che, in base ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte, il periodo del servizio di guardia di M. R. rientrava nell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, che la normativa slovacca non rispettava il diritto dell’Unione ( 13 ) e che la durata media settimanale del lavoro, prevista all’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, era stata superata per una parte del periodo richiamato da M. R. ( 14 ).

24. Dall’altro lato, il diritto slovacco non prevede condizioni particolari meno restrittive rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione per far sorgere la responsabilità dello Stato ( 15 ).

25. Per quanto riguarda la questione se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 conferisca diritti ai singoli che essi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, rilevo, in primo luogo, l’assenza di giurisprudenza della Corte in merito a tale disposizione.

26. In secondo luogo, occorre sottolineare che: – l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, come indica il suo titolo, fornisce una definizione dell’«orario di lavoro», come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali» ( 16 ); – tale definizione è stata interpretata dalla Corte.

Secondo una giurisprudenza costante, l’intero periodo di guardia deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nel corso di tale periodo qualora quest’ultimo sia tenuto a rimanere sul suo luogo di lavoro all’immediata disposizione del suo datore di lavoro ( 17 ) o qualora, durante il periodo di guardia trascorso al proprio domicilio, il lavoratore abbia l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti ( 18 ).

Pertanto, per quanto riguarda il periodo di guardia dei vigili del fuoco, l’esame da parte della Corte è svolto caso per caso ( 19 ).

Non è stato riconosciuto alcun effetto diretto dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva.

27. Propongo quindi alla Corte, al pari di tutte le parti che hanno depositato osservazioni scritte, di stabilire che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 si limita a definire la nozione di «orario di lavoro».

Esso non conferisce, di per sé, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli in caso di inosservanza, da parte di quest’ultimo, di tale definizione nella normativa nazionale.

28. A tal riguardo, condivido altresì l’opinione dell’Irlanda secondo la quale interpretare l’articolo 2, punto 1, di tale direttiva «nel senso che consente un risarcimento automatico dei danni comporterebbe pesanti conseguenze, compreso l’obbligo di risarcimento per uno Stato anche in assenza di qualsivoglia danno accertato » ( 20 ).

29. Di conseguenza, in assenza di attribuzione di diritti a favore dei singoli da parte dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, la seconda questione pregiudiziale diviene priva di oggetto.

Non occorre quindi pronunciarsi al riguardo.

C. Sulla terza questione pregiudiziale

30. Al fine di rispondere a tale questione, relativa alle modalità del risarcimento del danno morale subito in conseguenza dell’asserita violazione del diritto dell’Unione, occorre preliminarmente verificare se ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato, di cui al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, a causa della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 21 ).

La constatazione che tale responsabilità deriva dalla violazione dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva è irrilevante.

1. Sulle condizioni per il sorgere la responsabilità dello Stato in caso di violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 a) Prima condizione: la norma giuridica dell’Unione deve conferire diritti ai singoli

31. La Corte ha dichiarato che l’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 costituisce una norma di diritto sociale dell’Unione che conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali per il motivo che «[esso impone] agli [OSCURATO:PERSONA] membri un limite massimo per la durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui deve beneficiare ogni lavoratore quale prescrizione minima» ( 22 ). b) Seconda condizione: la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata

32. Nella sentenza Fuß ( 23 ) si ricorda che: – occorre verificare se la violazione del diritto dell’Unione sia intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia ( 24 ), e – spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali accertare se ricorrano le condizioni della responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, a meno che, nel procedimento principale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti in esame debbano essere considerati come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

33. Nel caso di specie, statuendo sul ricorso di M. R., relativo al periodo di lavoro compreso tra il 1º agosto 2020 e il 30 giugno 2023, il giudice del rinvio, da un lato, ha constatato che M. R. aveva «trascor[so] complessivamente 24 ore in servizio, di cui 18 ore [erano] incluse proprio nel computo di orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, della legge n. 315/2001 ( 25 ), cui si aggiungevano le ore di guardia non computate in tale orario.

Dall’altro lato, esso ha stabilito che, in tale situazione, durante il periodo di riferimento di sei mesi, la durata dell’orario di lavoro di M. R. aveva superato la durata massima di 48 ore per un periodo di sette giorni, prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 26 ).

34. Orbene, nel corso di tale periodo, l’elaborazione giurisprudenziale della Corte sulla nozione di «orario di lavoro» dei vigili del fuoco aveva sufficientemente precisato che «le attività esercitate dalle forze d’intervento di un servizio pubblico antincendio (...) rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, cosicché, in via di principio, l’art[icolo] 6, lett[era] b), di quest’ultima osta al superamento del limite di 48 ore previsto per la durata massima settimanale del lavoro, compresi i servizi di guardia» ( 27 ).

35. In tali circostanze, si dovrebbe ritenere che l’inosservanza delle prescrizioni dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, poiché tale inosservanza è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte.

Di conseguenza, la seconda condizione che deve ricorrere affinché sia riconosciuta l’esistenza del diritto al risarcimento è parimenti soddisfatta nel procedimento principale. c) Terza condizione: deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 e il danno subito

36. Dal momento che, secondo il giudice del rinvio, il superamento dell’orario di lavoro di M. R. di 28 giorni nel periodo di riferimento ha «avuto oggettivamente un impatto sulla sua vita privata e familiare» ( 28 ), ritengo che sia dimostrata l’esistenza del nesso di causalità richiesto.

37. Poiché ricorrono le tre condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato derivante dalla violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 29 ), occorre fornire una risposta alla terza questione pregiudiziale vertente sulle modalità del risarcimento.

2. Sulle modalità di risarcimento della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88

38. Il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano gli elementi da prendere in considerazione per quantificare l’importo del risarcimento del danno morale lamentato da M. R. Esso ipotizza come base di calcolo o il numero di ore eccedente la durata massima dell’orario di lavoro prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, o il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro non ha modificato la propria normativa che consente di non includere il periodo di guardia nell’orario di lavoro.

39. Occorre quindi rammentare, in primo luogo, che la Corte ha dichiarato che tale direttiva non contiene alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una violazione delle prescrizioni minime dalla medesima stabilite, in particolare con riguardo alla durata dell’orario di lavoro ( 30 ).

40. In secondo luogo, nella sentenza Fuß , la Corte ha altresì dichiarato che: – «è nell’ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività)» ( 31 ); – «[p]er quanto riguarda la forma e la modalità di calcolo del risarcimento del danno , si deve sottolineare che il risarcimento dei danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito, così da garantire una tutela effettiva dei loro diritti» ( 32 ); – «in mancanza di norme del diritto dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l’entità del risarcimento , purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività» ( 33 ), e – «[n]e consegue che spetta al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto [di tali] principi (…), da un lato, determinare se il risarcimento del danno cagionato ad un singolo dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88 debba essere effettuato mediante la concessione di tempo libero aggiuntivo o di un’indennità pecuniaria e, dall’altro, definire le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento » ( 34 ).

41. Rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Fuß , il danno lamentato era di ordine materiale ( 35 ) e che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si chiedeva se il risarcimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] Fuß dovesse essere effettuato mediante la concessione di un riposo compensativo o di un’indennità pecuniaria ( 36 ).

42. Orbene, nel caso di specie, M. R. chiede unicamente il risarcimento pecuniario del danno morale che ha subito a causa della violazione, da parte della normativa slovacca, del calcolo del suo orario di lavoro che non include il suo periodo di guardia ( 37 ).

In tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si pongono diverse questioni: riguardo al risarcimento del danno morale, si dovrebbe ulteriormente precisare la risposta della Corte ricordata al paragrafo 40 (ultimo trattino) delle presenti conclusioni o si dovrebbe fornire una risposta diversa? Quali criteri si dovrebbero quindi accogliere?

43. Nelle loro osservazioni scritte, il governo slovacco, l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato posizioni convergenti con alcune sfumature.

44. [OSCURATO:PERSONA] propone di ribadire la risposta fornita dalla Corte ai punti 93 e 94 della sentenza Fuß .

Il governo slovacco sottolinea la necessità di fissare due limiti.

Da un lato, i giudici nazionali sono legittimati a vigilare affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto ( 38 ).

Dall’altro, il regime di responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri non richiede che essi corrispondano ai singoli risarcimenti di natura punitiva che vadano oltre l’effettivo danno cagionato agli stessi dalla violazione di un loro diritto ( 39 ).

45. L’Irlanda sostiene che l’importo del risarcimento deve essere fissato in funzione del numero di ore che non sono state computate come «orario di lavoro» in violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, che comprova l’esistenza di un danno e soddisfa il requisito di effettività.

Essa ritiene che debba essere escluso il criterio della durata della situazione illecita risultante dalla normativa nazionale.

46. Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, condivido i pareri secondo i quali le condizioni di sussistenza della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, quella relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra tale violazione e il danno effettivamente o concretamente subito escludono che si ammetta un risarcimento connesso al periodo di tempo durante il quale la normativa nazionale non è stata resa conforme al diritto dell’Unione dallo Stato membro interessato.

47. Inoltre, quanto alle modalità di calcolo del risarcimento per la violazione del diritto dell’Unione, non vedo alcun motivo per integrare la giurisprudenza della Corte, quand’anche fosse stato accertato un danno morale.

Spetta quindi ai giudici nazionali valutare, secondo il loro diritto nazionale, l’adeguato risarcimento del danno subito, tale da garantire la tutela effettiva dei diritti dei singoli ( 40 ).

48. Pertanto, il risarcimento per una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 non dovrebbe essere calcolato sistematicamente sulla base del numero di ore lavorate oltre il limite da esso fissato.

49. L’unico elemento da prendere in considerazione, a mio avviso, è il metodo di calcolo proposto dai singoli a sostegno del loro ricorso.

50. Infatti, è vero che il risarcimento richiesto può essere basato, come nel caso di specie, su un numero di ore ( 41 ) in relazione con il pregiudizio arrecato alla vita privata e familiare lamentato a causa della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88.

Tuttavia, una siffatta violazione potrebbe cagionare altri tipi di danno morale, come quelli connessi a una lesione dell’integrità fisica (ad esempio una malattia grave) o psichica (ad esempio una sindrome da burnout o uno stato depressivo).

In tal caso, l’importo del risarcimento potrebbe essere valutato in modo diverso, senza una stretta correlazione con un superamento temporale.

51. Propongo quindi alla Corte, in risposta alla terza questione pregiudiziale, di stabilire, sulla scia della sentenza Fuß ( 42 ), che spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di calcolo dell’importo del risarcimento del danno morale cagionato da tale Stato in caso di violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88.

V. Conclusione

52. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non è preordinato a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in forza del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile. 2) Qualora la violazione dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva abbia comportato una violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, il risarcimento, a carico delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni da essi cagionati ai singoli con siffatte violazioni del diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito.

In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di calcolo dell’importo del risarcimento del danno morale allegato. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2003, L 299, pag.

9. 3 C‑429/09, in prosieguo: la «sentenza Fuß », EU:C:2010:717. 4 Il giudice del rinvio precisa che tale disposizione disciplina l’organizzazione non uniforme dell’orario di lavoro del ricorrente su un periodo di sei mesi. 5 Il giudice del rinvio precisa, al riguardo, che è pacifico che, durante il periodo di guardia, M. R. era tenuto a essere presente sul luogo di lavoro ed essere a disposizione del suo datore di lavoro, senza potersi allontanare da tale luogo. 6 Il giudice del rinvio cita la sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak

(C‑518/15, EU:C:2018:82).

7

V. sentenza Fuß (punto 66).

V., altresì, sentenza del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 179), in cui la Corte ha dichiarato che il principio di equivalenza non può fondare l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di consentire che sorga un diritto al risarcimento a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla sua giurisprudenza. 8

V. sentenze Fuß (punto 44) e del 20 giugno 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529, punto 26). 9

V. sentenza Fuß (punto 45) e, per un richiamo generale a tale fondamento, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) (C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 43). 10 V., in particolare, sentenze Fuß (punto 47 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. (C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 11 V., a titolo di esempio recente di un caso in cui questa prima condizione non è soddisfatta, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) (C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 56).

La Corte ha ritenuto che non risultasse né esplicitamente né implicitamente dalle disposizioni del diritto dell’Unione esaminate relative ai valori limite per talune particelle nocive per la salute umana che ai singoli fossero stati conferiti diritti individuali la cui violazione potesse far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati a questi ultimi. 12 V., in particolare, sentenza Fuß (punto 48). 13 Osservo che la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un parere diverso sulla normativa nazionale. 14

V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. 15

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. 16 Per quanto riguarda il riferimento alle «legislazioni e/o prassi nazionali», v. sentenza del 9 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] am Main (Regime di reperibilità di un vigile del fuoco) (C‑580/19, in prosieguo: la «sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco », EU:C:2021:183, punto 32 e giurisprudenza citata, relativi al divieto di subordinare a condizioni o restrizioni il diritto a che i periodi di lavoro e, correlativamente, quelli di riposo siano tenuti in debito conto, al fine di garantire l’effetto utile della direttiva 2003/88 e il rispetto della sua finalità).

Ai punti da 26 a 28 di tale sentenza, la Corte ha sottolineato che l’obiettivo della direttiva in parola risiede nel fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e che, mediante tali prescrizioni in materia sia di durata massima di lavoro sia di tempo minimo di riposo, detta direttiva precisa il diritto fondamentale espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 17 V., in particolare, sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 18

V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 66).

V., altresì, sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 36, 38 e 39).

In sintesi, il criterio generale consiste nella «minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta [l’]attività professionale [del lavoratore]». 19 V., altresì, sentenze Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 41 e 42) e dell’11 novembre 2021,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑214/20, EU:C:2021:909, punti da 43 a 45 e 48). 20 Il corsivo è mio.

L’Irlanda sottolinea l’impatto finanziario di un’interpretazione del genere.

Spetta tuttavia a ciascuno Stato membro decidere se adottare disposizioni più favorevoli (v. paragrafo 18 delle presenti conclusioni).

Inoltre, si può ritenere che le modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia rientrino nell’ambito non già della direttiva 2003/88, bensì delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

Quest’ultima non osta quindi a che, relativamente ai periodi di guardia che dovrebbero essere integralmente considerati non rientranti nella nozione di «orario di lavoro» ai fini dell’applicazione della direttiva in parola, una normativa, in particolare, preveda nondimeno il versamento al lavoratore interessato di un importo volto a compensare gli inconvenienti causati al medesimo da tali periodi di guardia nella gestione del suo tempo e dei suoi interessi privati.

V. sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 57 e 58 nonché giurisprudenza ivi citata). 21

V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. 22

V. sentenza Fuß (punti 49 e 50). 23

V. sentenza Fuß (punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata). 24 V., altresì, sentenza del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 30). 25

V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni 26 Dopo aver consultato, sulla base delle indicazioni del governo slovacco, la sentenza del giudice del rinvio del 20 dicembre 2023 (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni), disponibile all’indirizzo Internet seguente: ( https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_141/rozhodnutia/ae74e401-6f01-447a-afff-174757c1bc7a:d7df1744-bda4-4193-8022-29e14a926b6d/ (punti 4 e 17), e l’ordinanza del Krajský súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA]) del 30 maggio 2024 (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni), disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_138/rozhodnutia/d18ccc21-de3d-4606-9661-d5ab2077894d:80ac45f7-45b5-49d5-aed7-cc4094dbaba7 (punto 7.2), si possono confermare le indicazioni fornite dal giudice del rinvio al punto 8 della domanda di pronuncia pregiudiziale che sembrano divergere da quelle contenute al punto 13 della stessa. 27

V. sentenza Fuß (punto 57). 28

V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. 29

V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni. 30

V. sentenza Fuß (punti 44, 96 e 98).

V., per un richiamo di tale constatazione nel caso di un’azione risarcitoria diretta contro un datore di lavoro che ha violato disposizioni nazionali a tutela dei lavoratori notturni, che attuano il diritto dell’Unione, sentenza del 20 giugno 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529, punti 26 e 27). 31 Sentenza Fuß (punto 62).

V., altresì, giurisprudenza ivi citata.

V., inoltre, sentenza del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punti da 176 a 184). 32 Sentenza Fuß (punto 92).

V., altresì, giurisprudenza ivi citata.

Il corsivo è mio. 33 Sentenza Fuß (punto 93).

V., altresì, giurisprudenza ivi citata.

Il corsivo è mio. 34 Sentenza Fuß (punto 94).

Il corsivo è mio. 35

V. sentenza Fuß (punto 23). 36

V. sentenza Fuß (punto 30, terza questione pregiudiziale). 37

V. paragrafi 10 e 13 delle presenti conclusioni. 38 Il governo slovacco cita la sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] (Responsabilità dei costruttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione) (C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 94). 39 Il governo slovacco cita, per analogia, la sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827, punto 153). 40 V., per quanto riguarda il risarcimento di un danno immateriale lamentato nei confronti del titolare di un trattamento di dati, sentenza del 4 ottobre 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C‑507/23, EU:C:2024:854, punto 37).

La Corte ha concluso che l’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), deve essere interpretato nel senso che la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi di tale danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato. 41 Il giudice del rinvio precisa che, «[s]econdo il giudice d’appello, [M.

R.] il ricorrente ha definito, sul piano fattuale, la sua azione risarcitoria facendo valere la sua pretesa per la violazione per un’interferenza prolungata con i suoi diritti della personalità.

Egli ha chiesto un risarcimento per il danno morale che ha quantificato in funzione del numero di ore di guardia effettivamente prestate e che, in violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 6, lettera b), della direttiva [2003/88], non gli sono state computate nell’orario di lavoro».

Il corsivo è mio. 42

V. sentenza Fuß (punto 98).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 808/24 [Zálečta] ( i ) M. R. contro [OSCURATO:PERSONA] vnútra Slovenskej republiky [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punto 1 – Orario di lavoro – Articolo 6, lettera b) – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Orario di lavoro dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso – Periodo di guardia presso il luogo di lavoro non incluso nell’orario di lavoro – Violazione simultanea del limite della durata settimanale di lavoro – Diritto al risarcimento di un danno morale esercitato contro uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione – Trasposizione non corretta – Presupposti – Determinazione dell’importo del risarcimento » I. Introduzione 1. Un membro di un corpo comunale di vigili del fuoco e operatori di soccorso in [OSCURATO:PERSONA] ha promosso un’azione risarcitoria contro lo Stato dinanzi all’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]) per il danno morale che egli ritiene di aver subito a causa della non corretta trasposizione nell’ordinamento giuridico slovacco della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ( 2 ). 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale di tale giudice verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il suo articolo 6, lettera b), e sulle modalità del risarcimento del danno lamentato. Alla Corte viene quindi chiesto di pronunciarsi nuovamente sui presupposti del sorgere della responsabilità di uno Stato membro in relazione all’orario di lavoro di un vigile del fuoco impiegato nel settore pubblico. 3. Proporrò pertanto alla Corte di basarsi sui principi ricordati, in particolare, nella sentenza del 25 novembre 2010, Fuß ( 3 ), per dichiarare quanto segue: –        delle due suddette disposizioni della direttiva 2003/88, soltanto l’articolo 6, lettera b), può conferire ai singoli diritti individuali che possono attribuire loro un diritto al risarcimento a causa della violazione di tale articolo da parte dello Stato membro interessato; –        può dare luogo a risarcimento in caso di violazione da parte di uno Stato membro dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva solo il danno morale cagionato dal superamento della durata massima settimanale del lavoro fissata dall’articolo 6, lettera b), di tale direttiva, e –        la determinazione dell’importo del risarcimento dovuto a causa di tale superamento rientra nell’ambito di applicazione del diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce l’«orario di lavoro» come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». 5. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: a)      la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali; b)      la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario». B. Diritto slovacco 6. L’articolo 85, paragrafo 1, dello zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (legge n. 315/2001 relativa al corpo dei vigili del fuoco e di soccorso), del 2 luglio 2001 (in prosieguo: la «legge n. 315/2001»), stabilisce quanto segue: «L’orario di lavoro del membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso] è il periodo di tempo in cui quest’ultimo svolge l’attività di servizio pubblico ed è a disposizione dell’unità di servizio pubblico». 7. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di tale legge ( 4 ): «In caso di organizzazione non uniforme dell’orario di lavoro, la durata dell’orario di servizio nei singoli giorni di servizio non può superare le 18 ore. La durata complessiva della prestazione del servizio pubblico e del servizio di guardia obbligatorio, che fa seguito immediato al servizio pubblico presso il luogo di prestazione del servizio pubblico, non può superare le 24 ore in un giorno di servizio». 8. L’articolo 92, paragrafo 1, della suddetta legge prevede quanto segue: «L’unità di servizio assegna al membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso], la prestazione del servizio di guardia, presso il luogo di prestazione del servizio pubblico, che fa seguito immediato alla prestazione del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, nell’ambito dell’organizzazione dell’orario di servizio». 9. L’articolo 122, paragrafo 3, della legge n. 315/2001 dispone quanto segue: «L’indennità per il servizio di guardia (…) non è dovuta per il tempo in cui [, nel corso del servizio di guardia,] è stata svolta la prestazione del servizio pubblico; tale prestazione di servizio pubblico costituisce un servizio pubblico di lavoro straordinario». III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 10. M. R., membro di un corpo comunale di vigili del fuoco e di soccorso, chiede il risarcimento di un danno morale subito per il fatto che il suo periodo di guardia presso il luogo di lavoro non è computato nel suo orario di lavoro ( 5 ), in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il che, a suo avviso, viola altresì l’articolo 6, lettera b), della stessa. Il danno che egli lamenta deriva dalla trasposizione non corretta della prima di tali disposizioni, che avrebbe comportato un superamento della durata massima settimanale del lavoro, quale definita dalla seconda delle citate disposizioni. M. R. non chiede un risarcimento pecuniario a quest’ultimo titolo. 11. Con sentenza del 20 dicembre 2023, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec), giudice del rinvio, ha dichiarato, anzitutto, che la normativa slovacca consente al datore di lavoro di M. R. di non computare il periodo di guardia nell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, quale interpretato dalla Corte ( 6 ). Esso ha poi ritenuto che una siffatta violazione facesse sorgere un diritto al risarcimento solo se l’orario di lavoro di M. R., comprensivo del servizio di guardia, avesse superato la durata massima settimanale del lavoro, in violazione dell’articolo 6, lettera b), di tale direttiva. 12. Infine, il giudice del rinvio ha constatato che, durante il periodo controverso, l’orario di lavoro di M. R., compreso il periodo di guardia, superava di 28 giorni il limite previsto all’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, della stessa, e che la violazione di tali disposizioni aveva avuto ripercussioni sulla vita privata e familiare di M. R. Di conseguenza, detto giudice ha ordinato allo Stato di pagare a M. R. determinati importi a titolo di risarcimento del danno morale da questi subito, sia in quanto tale sia in quanto derivante dalla perdita di speranza di una modifica legislativa. 13. Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Krajský súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), pronunciandosi sull’appello interposto dallo Stato, ha annullato la sentenza del 20 dicembre 2023 con la motivazione che il giudice del rinvio aveva statuito ultra petita . Detto giudice ha rilevato che M. R. non faceva valere né un diritto derivante dalla perdita della speranza di una modifica legislativa né un diritto al risarcimento del danno morale connesso al numero di ore lavorate oltre il limite fissato dall’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. Inoltre, esso ha ritenuto che il danno morale causato dal contrasto del diritto nazionale con l’articolo 2, punto 1, di tale direttiva desse luogo a un risarcimento senza che occorresse constatare una violazione dell’articolo 6, lettera b), della stessa. 14. La causa è stata rinviata dinanzi al giudice del rinvio, il quale nutre dubbi circa la pertinenza di una siffatta interpretazione. Esso precisa che quest’ultima si ripercuote sia sul riconoscimento del diritto al risarcimento sia sulla base di calcolo dell’importo di quest’ultimo, a seconda che tale diritto sia o meno collegato al numero di ore lavorate oltre il limite fissato all’articolo 6, lettera b), della medesima direttiva. 15. In tali circostanze, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se il fatto che, in forza della normativa nazionale, il periodo di guardia di un dipendente non sia computato nell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, [punto] 1, della direttiva [2003/88], senza che sia stato accertato che, contestualmente, è stato violato, a danno allo stesso dipendente, l’articolo 6, lettera b), della detta direttiva, faccia sorgere un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione. 2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore di guardia che, in seguito alla normativa nazionale, non sono state computate nell’orario di lavoro del lavoratore, o se l’importo del risarcimento dei danni richiesto allo Stato membro debba essere determinato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva. 3)      In caso di risposta negativa alla [prima questione], se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore per cui si è verificata una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva, o se l’importo del risarcimento richiesto allo Stato membro debba essere fissato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva». 16. Hanno presentato osservazioni scritte il governo slovacco, l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea. IV. Analisi 17. Poiché il giudice del rinvio è investito di un’azione di risarcimento di un danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, è opportuno esporre le norme generali applicabili in materia prima di esaminare, in successione, la prima questione pregiudiziale e, in base alla risposta suggerita per quest’ultima, l’una o l’altra questione che la completa relativa ai criteri di determinazione del risarcimento che sarebbe dovuto. A. Le norme generali relative al sorgere della responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva 2003/88 18. In primo luogo, occorre verificare se, per chiamare in causa la responsabilità dello Stato, il giudice del rinvio non menzioni condizioni particolari previste dal diritto nazionale meno restrittive rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione ( 7 ). 19. In secondo luogo, se così non fosse, sarebbero di conseguenza applicabili i principi del diritto dell’Unione richiamati dalla Corte per quanto riguarda la direttiva 2003/88, secondo i quali: –        tale direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni minime dalla medesima stabilite, in particolare con riguardo alla durata dell’orario di lavoro e, pertanto, non contiene alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una simile violazione ( 8 ), e –        tuttavia, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata ( 9 ). 20. La Corte ha dichiarato che, affinché alle persone lese sia riconosciuto un diritto al risarcimento, devono essere soddisfatte le tre condizioni seguenti ( 10 ): –        che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli ( 11 ); –        che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata, e –        che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai singoli. 21. In terzo luogo, la Corte fornisce orientamenti ai giudici nazionali per applicare tali condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ( 12 ). B. Sulla prima questione pregiudiziale, relativa alla prima condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato 22. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso è preordinato a conferire diritti individuali ai singoli, che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in forza del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile. 23. Preciso, da un lato, che, nel caso di specie, è pacifico che, in base ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte, il periodo del servizio di guardia di M. R. rientrava nell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, che la normativa slovacca non rispettava il diritto dell’Unione ( 13 ) e che la durata media settimanale del lavoro, prevista all’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, era stata superata per una parte del periodo richiamato da M. R. ( 14 ). 24. Dall’altro lato, il diritto slovacco non prevede condizioni particolari meno restrittive rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione per far sorgere la responsabilità dello Stato ( 15 ). 25. Per quanto riguarda la questione se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 conferisca diritti ai singoli che essi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, rilevo, in primo luogo, l’assenza di giurisprudenza della Corte in merito a tale disposizione. 26. In secondo luogo, occorre sottolineare che: –        l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, come indica il suo titolo, fornisce una definizione dell’«orario di lavoro», come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali» ( 16 ); –        tale definizione è stata interpretata dalla Corte. Secondo una giurisprudenza costante, l’intero periodo di guardia deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nel corso di tale periodo qualora quest’ultimo sia tenuto a rimanere sul suo luogo di lavoro all’immediata disposizione del suo datore di lavoro ( 17 ) o qualora, durante il periodo di guardia trascorso al proprio domicilio, il lavoratore abbia l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti ( 18 ). Pertanto, per quanto riguarda il periodo di guardia dei vigili del fuoco, l’esame da parte della Corte è svolto caso per caso ( 19 ). Non è stato riconosciuto alcun effetto diretto dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva. 27. Propongo quindi alla Corte, al pari di tutte le parti che hanno depositato osservazioni scritte, di stabilire che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 si limita a definire la nozione di «orario di lavoro». Esso non conferisce, di per sé, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli in caso di inosservanza, da parte di quest’ultimo, di tale definizione nella normativa nazionale. 28. A tal riguardo, condivido altresì l’opinione dell’Irlanda secondo la quale interpretare l’articolo 2, punto 1, di tale direttiva «nel senso che consente un risarcimento automatico dei danni comporterebbe pesanti conseguenze, compreso l’obbligo di risarcimento per uno Stato anche in assenza di qualsivoglia danno accertato » ( 20 ). 29. Di conseguenza, in assenza di attribuzione di diritti a favore dei singoli da parte dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, la seconda questione pregiudiziale diviene priva di oggetto. Non occorre quindi pronunciarsi al riguardo. C. Sulla terza questione pregiudiziale 30. Al fine di rispondere a tale questione, relativa alle modalità del risarcimento del danno morale subito in conseguenza dell’asserita violazione del diritto dell’Unione, occorre preliminarmente verificare se ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato, di cui al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, a causa della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 21 ). La constatazione che tale responsabilità deriva dalla violazione dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva è irrilevante. 1. Sulle condizioni per il sorgere la responsabilità dello Stato in caso di violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 a) Prima condizione: la norma giuridica dell’Unione deve conferire diritti ai singoli 31. La Corte ha dichiarato che l’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 costituisce una norma di diritto sociale dell’Unione che conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali per il motivo che «[esso impone] agli [OSCURATO:PERSONA] membri un limite massimo per la durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui deve beneficiare ogni lavoratore quale prescrizione minima» ( 22 ). b) Seconda condizione: la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata 32. Nella sentenza Fuß ( 23 ) si ricorda che: –        occorre verificare se la violazione del diritto dell’Unione sia intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia ( 24 ), e –        spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali accertare se ricorrano le condizioni della responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, a meno che, nel procedimento principale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti in esame debbano essere considerati come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. 33. Nel caso di specie, statuendo sul ricorso di M. R., relativo al periodo di lavoro compreso tra il 1º agosto 2020 e il 30 giugno 2023, il giudice del rinvio, da un lato, ha constatato che M. R. aveva «trascor[so] complessivamente 24 ore in servizio, di cui 18 ore [erano] incluse proprio nel computo di orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, della legge n. 315/2001 ( 25 ), cui si aggiungevano le ore di guardia non computate in tale orario. Dall’altro lato, esso ha stabilito che, in tale situazione, durante il periodo di riferimento di sei mesi, la durata dell’orario di lavoro di M. R. aveva superato la durata massima di 48 ore per un periodo di sette giorni, prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 26 ). 34. Orbene, nel corso di tale periodo, l’elaborazione giurisprudenziale della Corte sulla nozione di «orario di lavoro» dei vigili del fuoco aveva sufficientemente precisato che «le attività esercitate dalle forze d’intervento di un servizio pubblico antincendio (...) rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, cosicché, in via di principio, l’art[icolo] 6, lett[era] b), di quest’ultima osta al superamento del limite di 48 ore previsto per la durata massima settimanale del lavoro, compresi i servizi di guardia» ( 27 ). 35. In tali circostanze, si dovrebbe ritenere che l’inosservanza delle prescrizioni dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, poiché tale inosservanza è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, la seconda condizione che deve ricorrere affinché sia riconosciuta l’esistenza del diritto al risarcimento è parimenti soddisfatta nel procedimento principale. c) Terza condizione: deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 e il danno subito 36. Dal momento che, secondo il giudice del rinvio, il superamento dell’orario di lavoro di M. R. di 28 giorni nel periodo di riferimento ha «avuto oggettivamente un impatto sulla sua vita privata e familiare» ( 28 ), ritengo che sia dimostrata l’esistenza del nesso di causalità richiesto. 37. Poiché ricorrono le tre condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato derivante dalla violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 ( 29 ), occorre fornire una risposta alla terza questione pregiudiziale vertente sulle modalità del risarcimento. 2. Sulle modalità di risarcimento della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 38. Il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano gli elementi da prendere in considerazione per quantificare l’importo del risarcimento del danno morale lamentato da M. R. Esso ipotizza come base di calcolo o il numero di ore eccedente la durata massima dell’orario di lavoro prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, o il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro non ha modificato la propria normativa che consente di non includere il periodo di guardia nell’orario di lavoro. 39. Occorre quindi rammentare, in primo luogo, che la Corte ha dichiarato che tale direttiva non contiene alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una violazione delle prescrizioni minime dalla medesima stabilite, in particolare con riguardo alla durata dell’orario di lavoro ( 30 ). 40. In secondo luogo, nella sentenza Fuß , la Corte ha altresì dichiarato che: –        «è nell’ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività)» ( 31 ); –        «[p]er quanto riguarda la forma e la modalità di calcolo del risarcimento del danno , si deve sottolineare che il risarcimento dei danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito, così da garantire una tutela effettiva dei loro diritti» ( 32 ); –        «in mancanza di norme del diritto dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l’entità del risarcimento , purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività» ( 33 ), e –        «[n]e consegue che spetta al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto [di tali] principi (…), da un lato, determinare se il risarcimento del danno cagionato ad un singolo dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88 debba essere effettuato mediante la concessione di tempo libero aggiuntivo o di un’indennità pecuniaria e, dall’altro, definire le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento » ( 34 ). 41. Rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Fuß , il danno lamentato era di ordine materiale ( 35 ) e che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si chiedeva se il risarcimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] Fuß dovesse essere effettuato mediante la concessione di un riposo compensativo o di un’indennità pecuniaria ( 36 ). 42. Orbene, nel caso di specie, M. R. chiede unicamente il risarcimento pecuniario del danno morale che ha subito a causa della violazione, da parte della normativa slovacca, del calcolo del suo orario di lavoro che non include il suo periodo di guardia ( 37 ). In tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si pongono diverse questioni: riguardo al risarcimento del danno morale, si dovrebbe ulteriormente precisare la risposta della Corte ricordata al paragrafo 40 (ultimo trattino) delle presenti conclusioni o si dovrebbe fornire una risposta diversa? Quali criteri si dovrebbero quindi accogliere? 43. Nelle loro osservazioni scritte, il governo slovacco, l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato posizioni convergenti con alcune sfumature. 44. [OSCURATO:PERSONA] propone di ribadire la risposta fornita dalla Corte ai punti 93 e 94 della sentenza Fuß . Il governo slovacco sottolinea la necessità di fissare due limiti. Da un lato, i giudici nazionali sono legittimati a vigilare affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto ( 38 ). Dall’altro, il regime di responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri non richiede che essi corrispondano ai singoli risarcimenti di natura punitiva che vadano oltre l’effettivo danno cagionato agli stessi dalla violazione di un loro diritto ( 39 ). 45. L’Irlanda sostiene che l’importo del risarcimento deve essere fissato in funzione del numero di ore che non sono state computate come «orario di lavoro» in violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, che comprova l’esistenza di un danno e soddisfa il requisito di effettività. Essa ritiene che debba essere escluso il criterio della durata della situazione illecita risultante dalla normativa nazionale. 46. Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, condivido i pareri secondo i quali le condizioni di sussistenza della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, quella relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra tale violazione e il danno effettivamente o concretamente subito escludono che si ammetta un risarcimento connesso al periodo di tempo durante il quale la normativa nazionale non è stata resa conforme al diritto dell’Unione dallo Stato membro interessato. 47. Inoltre, quanto alle modalità di calcolo del risarcimento per la violazione del diritto dell’Unione, non vedo alcun motivo per integrare la giurisprudenza della Corte, quand’anche fosse stato accertato un danno morale. Spetta quindi ai giudici nazionali valutare, secondo il loro diritto nazionale, l’adeguato risarcimento del danno subito, tale da garantire la tutela effettiva dei diritti dei singoli ( 40 ). 48. Pertanto, il risarcimento per una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 non dovrebbe essere calcolato sistematicamente sulla base del numero di ore lavorate oltre il limite da esso fissato. 49. L’unico elemento da prendere in considerazione, a mio avviso, è il metodo di calcolo proposto dai singoli a sostegno del loro ricorso. 50. Infatti, è vero che il risarcimento richiesto può essere basato, come nel caso di specie, su un numero di ore ( 41 ) in relazione con il pregiudizio arrecato alla vita privata e familiare lamentato a causa della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. Tuttavia, una siffatta violazione potrebbe cagionare altri tipi di danno morale, come quelli connessi a una lesione dell’integrità fisica (ad esempio una malattia grave) o psichica (ad esempio una sindrome da burnout o uno stato depressivo). In tal caso, l’importo del risarcimento potrebbe essere valutato in modo diverso, senza una stretta correlazione con un superamento temporale. 51. Propongo quindi alla Corte, in risposta alla terza questione pregiudiziale, di stabilire, sulla scia della sentenza Fuß ( 42 ), che spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di calcolo dell’importo del risarcimento del danno morale cagionato da tale Stato in caso di violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. V. Conclusione 52. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1)      L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non è preordinato a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in forza del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile. 2)      Qualora la violazione dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva abbia comportato una violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, il risarcimento, a carico delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni da essi cagionati ai singoli con siffatte violazioni del diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di calcolo dell’importo del risarcimento del danno morale allegato. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2003, L 299, pag. 9. 3 C‑429/09, in prosieguo: la «sentenza Fuß », EU:C:2010:717. 4 Il giudice del rinvio precisa che tale disposizione disciplina l’organizzazione non uniforme dell’orario di lavoro del ricorrente su un periodo di sei mesi. 5 Il giudice del rinvio precisa, al riguardo, che è pacifico che, durante il periodo di guardia, M. R. era tenuto a essere presente sul luogo di lavoro ed essere a disposizione del suo datore di lavoro, senza potersi allontanare da tale luogo. 6 Il giudice del rinvio cita la sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82). 7 V. sentenza Fuß (punto 66). V., altresì, sentenza del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 179), in cui la Corte ha dichiarato che il principio di equivalenza non può fondare l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di consentire che sorga un diritto al risarcimento a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla sua giurisprudenza. 8 V. sentenze Fuß (punto 44) e del 20 giugno 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529, punto 26). 9 V. sentenza Fuß (punto 45) e, per un richiamo generale a tale fondamento, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) (C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 43). 10 V., in particolare, sentenze Fuß (punto 47 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. (C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 11 V., a titolo di esempio recente di un caso in cui questa prima condizione non è soddisfatta, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) (C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 56). La Corte ha ritenuto che non risultasse né esplicitamente né implicitamente dalle disposizioni del diritto dell’Unione esaminate relative ai valori limite per talune particelle nocive per la salute umana che ai singoli fossero stati conferiti diritti individuali la cui violazione potesse far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati a questi ultimi. 12 V., in particolare, sentenza Fuß (punto 48). 13 Osservo che la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un parere diverso sulla normativa nazionale. 14 V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. 15 V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. 16 Per quanto riguarda il riferimento alle «legislazioni e/o prassi nazionali», v. sentenza del 9 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] am Main (Regime di reperibilità di un vigile del fuoco) (C‑580/19, in prosieguo: la «sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco », EU:C:2021:183, punto 32 e giurisprudenza citata, relativi al divieto di subordinare a condizioni o restrizioni il diritto a che i periodi di lavoro e, correlativamente, quelli di riposo siano tenuti in debito conto, al fine di garantire l’effetto utile della direttiva 2003/88 e il rispetto della sua finalità). Ai punti da 26 a 28 di tale sentenza, la Corte ha sottolineato che l’obiettivo della direttiva in parola risiede nel fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e che, mediante tali prescrizioni in materia sia di durata massima di lavoro sia di tempo minimo di riposo, detta direttiva precisa il diritto fondamentale espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 17 V., in particolare, sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 18 V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 66). V., altresì, sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 36, 38 e 39). In sintesi, il criterio generale consiste nella «minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta [l’]attività professionale [del lavoratore]». 19 V., altresì, sentenze Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 41 e 42) e dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑214/20, EU:C:2021:909, punti da 43 a 45 e 48). 20 Il corsivo è mio. L’Irlanda sottolinea l’impatto finanziario di un’interpretazione del genere. Spetta tuttavia a ciascuno Stato membro decidere se adottare disposizioni più favorevoli (v. paragrafo 18 delle presenti conclusioni). Inoltre, si può ritenere che le modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia rientrino nell’ambito non già della direttiva 2003/88, bensì delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. Quest’ultima non osta quindi a che, relativamente ai periodi di guardia che dovrebbero essere integralmente considerati non rientranti nella nozione di «orario di lavoro» ai fini dell’applicazione della direttiva in parola, una normativa, in particolare, preveda nondimeno il versamento al lavoratore interessato di un importo volto a compensare gli inconvenienti causati al medesimo da tali periodi di guardia nella gestione del suo tempo e dei suoi interessi privati. V. sentenza Regime di reperibilità di un vigile del fuoco (punti 57 e 58 nonché giurisprudenza ivi citata). 21 V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. 22 V. sentenza Fuß (punti 49 e 50). 23 V. sentenza Fuß (punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata). 24 V., altresì, sentenza del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a. C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 30). 25 V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni 26 Dopo aver consultato, sulla base delle indicazioni del governo slovacco, la sentenza del giudice del rinvio del 20 dicembre 2023 (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni), disponibile all’indirizzo Internet seguente: ( https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_141/rozhodnutia/ae74e401-6f01-447a-afff-174757c1bc7a:d7df1744-bda4-4193-8022-29e14a926b6d/ (punti 4 e 17), e l’ordinanza del Krajský súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA]) del 30 maggio 2024 (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni), disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_138/rozhodnutia/d18ccc21-de3d-4606-9661-d5ab2077894d:80ac45f7-45b5-49d5-aed7-cc4094dbaba7 (punto 7.2), si possono confermare le indicazioni fornite dal giudice del rinvio al punto 8 della domanda di pronuncia pregiudiziale che sembrano divergere da quelle contenute al punto 13 della stessa. 27 V. sentenza Fuß (punto 57). 28 V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. 29 V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni. 30 V. sentenza Fuß (punti 44, 96 e 98). V., per un richiamo di tale constatazione nel caso di un’azione risarcitoria diretta contro un datore di lavoro che ha violato disposizioni nazionali a tutela dei lavoratori notturni, che attuano il diritto dell’Unione, sentenza del 20 giugno 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529, punti 26 e 27). 31 Sentenza Fuß (punto 62). V., altresì, giurisprudenza ivi citata. V., inoltre, sentenza del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, EU:C:2022:503, punti da 176 a 184). 32 Sentenza Fuß (punto 92). V., altresì, giurisprudenza ivi citata. Il corsivo è mio. 33 Sentenza Fuß (punto 93). V., altresì, giurisprudenza ivi citata. Il corsivo è mio. 34 Sentenza Fuß (punto 94). Il corsivo è mio. 35 V. sentenza Fuß (punto 23). 36 V. sentenza Fuß (punto 30, terza questione pregiudiziale). 37 V. paragrafi 10 e 13 delle presenti conclusioni. 38 Il governo slovacco cita la sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] (Responsabilità dei costruttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione) (C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 94). 39 Il governo slovacco cita, per analogia, la sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827, punto 153). 40 V., per quanto riguarda il risarcimento di un danno immateriale lamentato nei confronti del titolare di un trattamento di dati, sentenza del 4 ottobre 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C‑507/23, EU:C:2024:854, punto 37). La Corte ha concluso che l’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), deve essere interpretato nel senso che la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi di tale danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato. 41 Il giudice del rinvio precisa che, «[s]econdo il giudice d’appello, [M. R.] il ricorrente ha definito, sul piano fattuale, la sua azione risarcitoria facendo valere la sua pretesa per la violazione per un’interferenza prolungata con i suoi diritti della personalità. Egli ha chiesto un risarcimento per il danno morale che ha quantificato in funzione del numero di ore di guardia effettivamente prestate e che, in violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 6, lettera b), della direttiva [2003/88], non gli sono state computate nell’orario di lavoro». Il corsivo è mio. 42 V. sentenza Fuß (punto 98).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris