CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 agosto 1981
Cassazione n. 03775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 26 settembre 2019 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 21 maggio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 5.500,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 544-ter, comma 2, cod. pen. (in Grazzanise accertato il 25 luglio 2013 ed il 2 agosto 2013). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento all'esito delle analisi effettuate il 25 luglio 2013 sui campioni ematici degli animali dell'imputato. Con il secondo motivo si deduce la mancanza della motivazione sugli esiti della consulenza tecnica prodotta dalla difesa all'udienza del 12 aprile 2018. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 544-ter, comma 3, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello non ha risposto sulla questione relativa all'omesso avviso ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., pur qualificando l'attività quale ispettiva, e sul secondo motivo di appello. È però decorso il 2 febbraio 2021 il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Non emergono in modo assolutamente non contestabile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1