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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2006

Cassazione n. 13014/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/1/2006 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso in data 30/7/2025 dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, fondando la propria valutazione su una serie di elementi ritenuti convergenti verso l'ipotesi del concorso.

Gli elementi valorizzati sono stati: la presenza nella vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trasportata, pari a circa 12,2 kg di hashish, suddiviso in 122 panetti, la cui presenza, unitamente al forte odore percepito 1anche dai militari operanti e ammesso dallo stesso indagato, non poteva sfuggire al passeggero; l'inverosimiglianza della giustificazione fornita dall'indagato, secondo cui si trovava a bordo del veicolo per recarsi con l'amico a giocare a bowling, giudicata non credibile alla luce del carico illecito trasportato; le modalità organizzate del trasporto, avvenuto tramite un'autovettura noleggiata, che disvelavano una programmazione e cautele incompatibili con la giustificazione resa dall'indagato; il rinvenimento di una cospicua somma di denaro in contanti (11.000,00 euro) presso l'abitazione del ricorrente, ritenuta sproporzionata sia in termini assoluti sia in relazione alla professione di badante svolta dalla madre, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva attribuito la titolarità.

Tali elementi fattuali costituiscono le premesse da cui il Tribunale ha desunto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] a bordo del veicolo "non appare affatto casuale rispetto alla presenza dello stupefacente", ritenendolo pertanto responsabile della detenzione in concorso.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). c.p.p., per assenza di motivazione in ordine a specifiche doglianze difensive relative alla gravità indiziaria.

Il ricorrente ha lamentato che il Tribunale del riesame aveva omesso di fornire puntuale risposta a rilievi critici decisivi ovvero aveva reso una motivazione "del tutto eccentrica" rispetto alle censure mosse. 2.1 In particolare, in relazione alla possibilità dell'indagato di constatare la presenza dello stupefacente, si osserva che l'affermazione del Tribunale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "non potesse non notare la presenza della stessa" sostanza è in palese contrasto con le risultanze del verbale di perquisizione, richiamato dal GIP, dal quale emerge che i 122 panetti di hashish erano occultati all'interno di "due borse in plastica" poste sui sedili posteriori.

Pertanto, l'indagato avrebbe potuto notare solo le borse, ma non il loro contenuto illecito.

La motivazione del Tribunale, ignorando questo dato pacifico, sarebbe meramente apparente e fondata su un assunto erroneo e illogico. 2.2 In ordine alla giustificazione della presenza a bordo, la difesa deduce che il Tribunale ha travisato l'argomento difensivo.

La questione sollevata dalla difesa, infatti, non investiva la credibilità di una proposta di recarsi insieme al bowling da parte di chi è consapevole di trasportare droga ma piuttosto la verosimiglianza di uno scenario alternativo in cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere l'unico responsabile della detenzione, avrebbe offerto un passaggio all'amico [OSCURATO:PERSONA], ignaro di tutto, per recarsi a giocare a bowling a Tortona (località coerente, in quanto dotata di una sala bowling assente a Voghera), utilizzando 2così l'amico come "inconsapevole copertura".

La risposta del Tribunale, che ha giudicato inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere invitato [OSCURATO:PERSONA] a giocare a bowling, sarebbe "del tutto eccentrica rispetto all'oggetto della doglianza", non confrontandosi con la ricostruzione difensiva. 2.3 In relazione alla disponibilità del denaro, il ricorso denuncia una duplice carenza motivazionale.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la giustificazione fornita per la detenzione della somma di 11.000,00 euro, ovvero il suo collegamento con un imminente viaggio in Marocco della famiglia, circostanza che ne spiegherebbe l'accumulo in contanti.

In secondo luogo, il Collegio avrebbe ignorato la doglianza relativa alla collocazione del denaro, custodito in borse appartenenti alla madre e all'interno della camera da letto di quest'ultima, ovvero in luoghi estranei alla sfera di diretta disponibilità del ricorrente.

La motivazione si sarebbe limitata a ribadire la sproporzione della somma, senza rispondere a questi specifici e decisivi rilievi. 2.4 Infine, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, si lamenta una totale omissione di motivazione sulla questione di diritto sollevata in via subordinata, relativa alla distinzione tra concorso di persone e mera connivenza non punibile.

La difesa aveva argomentato che, anche a voler ammettere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA], la sua condotta passiva, priva di un "contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa", non integrerebbe la fattispecie concorsuale.

Su questo punto, dirimente per la qualificazione giuridica, il Tribunale non avrebbe reso "alcuna motivazione". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso propone argomenti non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le critiche al ragionamento probatorio su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, del tutto immune da vizi di sorta, oltre che aderente alle risultanze acquisite, in una mera rilettura, per giunta atomistica e parcellizzata, degli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale del riesame volta a ottenere una rivalutazione di indizi già adeguatamente e logicamente considerati, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. 1.1 II ricorso, in premessa, rammenta i limiti del sindacato di questa Corte cui non è conferito dall'ordinamento alcun potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ma poi se ne discosta proponendo, attraverso la denuncia della mancata valutazione degli elementi e degli argomenti proposti con l'istanza di riesame, censure che attengono al rilievo dato dai giudici di merito ai vari indizi ai fini della ricostruzione della vicenda. 3E allora è necessario ricordare che: il giudice della impugnazione non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno del gravame quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado (Sez. 1, n. 1778 del 21/12/1992, (dep. 1993), Zuncheddum, Rv. 194804; Sez. 1, n. 39134 del 6/11/2025, Buono); con particolare riferimento al giudizio di riesame, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo secondo la regola generale per le pronunce emesse in sede di impugnazione (Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013 Cc. (dep. 2014 ), Mancuso, Rv. 259170; più di recente Sez. 3, n. 37977 del 16/10/2025, C.; Sez. 1, n. 34781 del 17/10/2025, Valentino); l'illogicità manifesta, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza, per cui minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988; Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello).

2. Tanto precisato, va osservato che il Tribunale del riesame ha esaminato il quadro fattuale emergente dall'incarto processuale esponendo, senza incorrere in incongruenze, tanto meno manifeste, le ragioni per le quali ha ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza, giungendo a conclusioni che costituiscono l'esito di un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede.

Analizzando i singoli profili di doglianza, emerge con chiarezza la loro natura eminentemente fattuale nonché la palese inidoneità a incidere sulla validità del ragionamento probatorio.

43. La questione relativa alla visibilità dello stupefacente, occultato in "due borse di plastica", risulta tenuta in considerazione dall'ordinanza, che infatti ne dà atto nella parte iniziale.

Il Tribunale, inoltre, fonda la propria inferenza sulla consapevolezza in capo al ricorrente della collocazione della sostanza sulla vettura non solo sulla visibilità delle borse, ma su un complesso di circostanze: l'ingente quantitativo (12,2 kg), il cui volume non poteva passare inosservato; il "forte odore emanato, constatato dalle Forze dell'Ordine ed ammesso dallo stesso ricorrente"; l'agitazione e il nervosismo palesato dagli occupanti della vettura al momento del controllo.

La critica difensiva si limita a contrapporre a tale valutazione complessiva un singolo dato (l'inserimento dei panetti nelle borse), ignorando gli altri, e sollecitando questa Corte a una diversa ponderazione degli elementi indiziari, che è compito esclusivo del giudice di merito.

4. Non si confronta con la motivazione contestata l'argomento relativo alla causale della presenza del ricorrente sulla vettura.

Il Tribunale ha logicamente osservato che non era verosimile che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver pianificato il trasporto, noleggiando la vettura da utilizzare, in modo da ridurre il rischio, avesse invitato un inconsapevole [OSCURATO:PERSONA] ad andare con lui proponendogli di recarsi al bowling a giocare, così rendendo partecipe del reato un soggetto a esso estraneo che avrebbe potuto rivelarlo.

A tale valutazionerancorata a una massima di esperienza che appare né stravagante né illogica, facendo leva sull'interesse del criminale a non divulgare i reati commessi,- il difensore, denunciando il difetto di motivazione, contrappone la propriai la cui maggiore o minore plausibilità, però, per quanto innanzi esposto, esula dal sindacato di legittimità.

5. Anche la censura relativa al rinvenimento del denaro non individua un vizio di legittimità.

Il Tribunale ha espressamente considerato la giustificazione del ricorrente, che aveva attribuito alla madre il denaro rinvenuto, ma l'ha motivatamente scartata, ritenendo l'importo "particolarmente elevato sia in assoluto [...] sia in rapporto all'attività di badante a contratto svolta dal genitore".

Non vi è, quindi, alcuna omissione motivazionale, ma un rigetto argomentato della tesi difensiva che giudicando inverosimile la provenienza lecita della somma travolge la spiegazione del "viaggio in Marocco" o la collocazione del denaro.

6. Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla denunciata omissione di motivazione in ordine all'ipotesi della connivenza.

Il Tribunale, pur senza utilizzare le categorie dogmatiche invocate dalla difesa, ha di fatto escluso la mera connivenza nel momento in cui ha riferito la disponibilità della sostanza a entrambi gli occupanti della vettura.

Tale percorso argomentativo, basato su una valutazione complessiva del quadro indiziario, risulta logicamente incompatibile con l'ipotesi difensiva della connivenza non punibile.

La motivazione, pertanto, sebbene implicita sul punto di diritto, è esistente e 5consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, che ha ritenuto integrati, a livello di gravità indiziaria, gli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dic P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/1/2006 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso in data 30/7/2025 dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, fondando la propria valutazione su una serie di elementi ritenuti convergenti verso l'ipotesi del concorso. Gli elementi valorizzati sono stati: la presenza nella vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trasportata, pari a circa 12,2 kg di hashish, suddiviso in 122 panetti, la cui presenza, unitamente al forte odore percepito 1anche dai militari operanti e ammesso dallo stesso indagato, non poteva sfuggire al passeggero; l'inverosimiglianza della giustificazione fornita dall'indagato, secondo cui si trovava a bordo del veicolo per recarsi con l'amico a giocare a bowling, giudicata non credibile alla luce del carico illecito trasportato; le modalità organizzate del trasporto, avvenuto tramite un'autovettura noleggiata, che disvelavano una programmazione e cautele incompatibili con la giustificazione resa dall'indagato; il rinvenimento di una cospicua somma di denaro in contanti (11.000,00 euro) presso l'abitazione del ricorrente, ritenuta sproporzionata sia in termini assoluti sia in relazione alla professione di badante svolta dalla madre, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva attribuito la titolarità. Tali elementi fattuali costituiscono le premesse da cui il Tribunale ha desunto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] a bordo del veicolo "non appare affatto casuale rispetto alla presenza dello stupefacente", ritenendolo pertanto responsabile della detenzione in concorso. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). c.p.p., per assenza di motivazione in ordine a specifiche doglianze difensive relative alla gravità indiziaria. Il ricorrente ha lamentato che il Tribunale del riesame aveva omesso di fornire puntuale risposta a rilievi critici decisivi ovvero aveva reso una motivazione "del tutto eccentrica" rispetto alle censure mosse. 2.1 In particolare, in relazione alla possibilità dell'indagato di constatare la presenza dello stupefacente, si osserva che l'affermazione del Tribunale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "non potesse non notare la presenza della stessa" sostanza è in palese contrasto con le risultanze del verbale di perquisizione, richiamato dal GIP, dal quale emerge che i 122 panetti di hashish erano occultati all'interno di "due borse in plastica" poste sui sedili posteriori. Pertanto, l'indagato avrebbe potuto notare solo le borse, ma non il loro contenuto illecito. La motivazione del Tribunale, ignorando questo dato pacifico, sarebbe meramente apparente e fondata su un assunto erroneo e illogico. 2.2 In ordine alla giustificazione della presenza a bordo, la difesa deduce che il Tribunale ha travisato l'argomento difensivo. La questione sollevata dalla difesa, infatti, non investiva la credibilità di una proposta di recarsi insieme al bowling da parte di chi è consapevole di trasportare droga ma piuttosto la verosimiglianza di uno scenario alternativo in cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere l'unico responsabile della detenzione, avrebbe offerto un passaggio all'amico [OSCURATO:PERSONA], ignaro di tutto, per recarsi a giocare a bowling a Tortona (località coerente, in quanto dotata di una sala bowling assente a Voghera), utilizzando 2così l'amico come "inconsapevole copertura". La risposta del Tribunale, che ha giudicato inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere invitato [OSCURATO:PERSONA] a giocare a bowling, sarebbe "del tutto eccentrica rispetto all'oggetto della doglianza", non confrontandosi con la ricostruzione difensiva. 2.3 In relazione alla disponibilità del denaro, il ricorso denuncia una duplice carenza motivazionale. In primo luogo, il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la giustificazione fornita per la detenzione della somma di 11.000,00 euro, ovvero il suo collegamento con un imminente viaggio in Marocco della famiglia, circostanza che ne spiegherebbe l'accumulo in contanti. In secondo luogo, il Collegio avrebbe ignorato la doglianza relativa alla collocazione del denaro, custodito in borse appartenenti alla madre e all'interno della camera da letto di quest'ultima, ovvero in luoghi estranei alla sfera di diretta disponibilità del ricorrente. La motivazione si sarebbe limitata a ribadire la sproporzione della somma, senza rispondere a questi specifici e decisivi rilievi. 2.4 Infine, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, si lamenta una totale omissione di motivazione sulla questione di diritto sollevata in via subordinata, relativa alla distinzione tra concorso di persone e mera connivenza non punibile. La difesa aveva argomentato che, anche a voler ammettere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA], la sua condotta passiva, priva di un "contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa", non integrerebbe la fattispecie concorsuale. Su questo punto, dirimente per la qualificazione giuridica, il Tribunale non avrebbe reso "alcuna motivazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propone argomenti non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le critiche al ragionamento probatorio su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, del tutto immune da vizi di sorta, oltre che aderente alle risultanze acquisite, in una mera rilettura, per giunta atomistica e parcellizzata, degli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale del riesame volta a ottenere una rivalutazione di indizi già adeguatamente e logicamente considerati, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. 1.1 II ricorso, in premessa, rammenta i limiti del sindacato di questa Corte cui non è conferito dall'ordinamento alcun potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ma poi se ne discosta proponendo, attraverso la denuncia della mancata valutazione degli elementi e degli argomenti proposti con l'istanza di riesame, censure che attengono al rilievo dato dai giudici di merito ai vari indizi ai fini della ricostruzione della vicenda. 3E allora è necessario ricordare che: il giudice della impugnazione non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno del gravame quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado (Sez. 1, n. 1778 del 21/12/1992, (dep. 1993), Zuncheddum, Rv. 194804; Sez. 1, n. 39134 del 6/11/2025, Buono); con particolare riferimento al giudizio di riesame, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo secondo la regola generale per le pronunce emesse in sede di impugnazione (Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013 Cc. (dep. 2014 ), Mancuso, Rv. 259170; più di recente Sez. 3, n. 37977 del 16/10/2025, C.; Sez. 1, n. 34781 del 17/10/2025, Valentino); l'illogicità manifesta, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza, per cui minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988; Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello). 2. Tanto precisato, va osservato che il Tribunale del riesame ha esaminato il quadro fattuale emergente dall'incarto processuale esponendo, senza incorrere in incongruenze, tanto meno manifeste, le ragioni per le quali ha ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza, giungendo a conclusioni che costituiscono l'esito di un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede. Analizzando i singoli profili di doglianza, emerge con chiarezza la loro natura eminentemente fattuale nonché la palese inidoneità a incidere sulla validità del ragionamento probatorio. 43. La questione relativa alla visibilità dello stupefacente, occultato in "due borse di plastica", risulta tenuta in considerazione dall'ordinanza, che infatti ne dà atto nella parte iniziale. Il Tribunale, inoltre, fonda la propria inferenza sulla consapevolezza in capo al ricorrente della collocazione della sostanza sulla vettura non solo sulla visibilità delle borse, ma su un complesso di circostanze: l'ingente quantitativo (12,2 kg), il cui volume non poteva passare inosservato; il "forte odore emanato, constatato dalle Forze dell'Ordine ed ammesso dallo stesso ricorrente"; l'agitazione e il nervosismo palesato dagli occupanti della vettura al momento del controllo. La critica difensiva si limita a contrapporre a tale valutazione complessiva un singolo dato (l'inserimento dei panetti nelle borse), ignorando gli altri, e sollecitando questa Corte a una diversa ponderazione degli elementi indiziari, che è compito esclusivo del giudice di merito. 4. Non si confronta con la motivazione contestata l'argomento relativo alla causale della presenza del ricorrente sulla vettura. Il Tribunale ha logicamente osservato che non era verosimile che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver pianificato il trasporto, noleggiando la vettura da utilizzare, in modo da ridurre il rischio, avesse invitato un inconsapevole [OSCURATO:PERSONA] ad andare con lui proponendogli di recarsi al bowling a giocare, così rendendo partecipe del reato un soggetto a esso estraneo che avrebbe potuto rivelarlo. A tale valutazionerancorata a una massima di esperienza che appare né stravagante né illogica, facendo leva sull'interesse del criminale a non divulgare i reati commessi,- il difensore, denunciando il difetto di motivazione, contrappone la propriai la cui maggiore o minore plausibilità, però, per quanto innanzi esposto, esula dal sindacato di legittimità. 5. Anche la censura relativa al rinvenimento del denaro non individua un vizio di legittimità. Il Tribunale ha espressamente considerato la giustificazione del ricorrente, che aveva attribuito alla madre il denaro rinvenuto, ma l'ha motivatamente scartata, ritenendo l'importo "particolarmente elevato sia in assoluto [...] sia in rapporto all'attività di badante a contratto svolta dal genitore". Non vi è, quindi, alcuna omissione motivazionale, ma un rigetto argomentato della tesi difensiva che giudicando inverosimile la provenienza lecita della somma travolge la spiegazione del "viaggio in Marocco" o la collocazione del denaro. 6. Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla denunciata omissione di motivazione in ordine all'ipotesi della connivenza. Il Tribunale, pur senza utilizzare le categorie dogmatiche invocate dalla difesa, ha di fatto escluso la mera connivenza nel momento in cui ha riferito la disponibilità della sostanza a entrambi gli occupanti della vettura. Tale percorso argomentativo, basato su una valutazione complessiva del quadro indiziario, risulta logicamente incompatibile con l'ipotesi difensiva della connivenza non punibile. La motivazione, pertanto, sebbene implicita sul punto di diritto, è esistente e 5consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, che ha ritenuto integrati, a livello di gravità indiziaria, gli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dic P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • 6