Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 15025/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onal Betting) in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Agnello, [OSCURATO:PERSONA], Roberto A. Jacchia-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA], Abruzzo EMolise - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen.580/2022 depositata il 23/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 30152/2022Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 15025/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onal Betting) in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Agnello, [OSCURATO:PERSONA], Roberto A. Jacchia-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA], Abruzzo EMolise - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen.580/2022 depositata il 23/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 30152/2022Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 15025/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris