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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1966

Cassazione n. 05337/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1966 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna emessa nei confronti del Santantonio per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., evidenziando come detto reato non risultasse abrogato; osservato che il ricorrente, pur avendo impropriamente avanzato un'istanza ex art. 673 cod,proc. pen., si duole dell'intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per motivi di merito; Ritenuto che in tema di revoca per "abolitio crinninis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività dell'istituto allorché esso richieda da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione e che questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui gli eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con i mezzi d'impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e coperti dal giudicato (sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01; Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1966 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna emessa nei confronti del Santantonio per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., evidenziando come detto reato non risultasse abrogato; osservato che il ricorrente, pur avendo impropriamente avanzato un'istanza ex art. 673 cod,proc. pen., si duole dell'intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per motivi di merito; Ritenuto che in tema di revoca per "abolitio crinninis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività dell'istituto allorché esso richieda da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione e che questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui gli eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con i mezzi d'impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e coperti dal giudicato (sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01; Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 05337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris