CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari in data 15/10/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di un mese di arresto e di 103,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., per avere, in qualità di legale rappresentante e gestore del locale di pubblico ritrovo denominato "Triciclo", non rispettato le prescrizioni dell'Autorità amministrativa a tutela della incolumità pubblica, eccedendo la capienza massima consentila di 100 persone; fatto accertato in data 9/2/2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Greganti, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art./ degli artt. 681 cod. pen., 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le due sentenze avrebbero ritenuto provato che nel locale, al momento dell'accertamento, fosse presente un numero di persone superiore alle 100 presenti in licenza, fondando la relativa prova sul dato visivo, non oggettivo, e sul numero derivante dal doppio conteggio di prevendite e biglietti effettivamente staccati, questi ultimi in realtà inferiori ai 100. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avanzata dalle parti del processo in sede di conclusioni. Si osserva che data la obiettiva lievità del fatto, la sostanziale incensuratezza di Greganti, gravato da modesti e risalenti precedenti, egli avrebbe potuto godere della causa di esclusione di punibilità invocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la prova del fatto in contestazione è stata raggiunta attraverso l'integrazione tra il dato numerico dei biglietti staccati (80) e delle prevendite (170) e il riscontro costituito dall'apprezzamento visivo da parte degli accertatori, tale da non lasciare alcun dubbio ragionevole sul superamento dei limiti previsti dalla licenza. La relativa doglianza appare, dunque, meramente reiterativa di profili di censura già dedotti in sede di appello e confutati alla stregua di puntuale e convincente motivazione da parte della Corte territoriale. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, si è al cospetto di una censura formulata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in assenza di una richiesta di applicazione del beneficio nel giudizio di merito, la quale è stata soltanto affermata dalla difesa dell'imputato, ma non documentata e nemmeno riscontrata in base agli atti disponibili al fascicolo processuale, all'uopo consultato dal Collegio, stante la natura processuale della relativa questione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitatívamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro