CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 02/10/2019, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva contestata, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 e 712 cod. pen., si caratterizzano per aspecificità e genericità, oltre che per essere meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); tenuto conto, peraltro, che le aspecifiche e reiterate doglianze difensive non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale - in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01)- ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione delle parti di un motociclo di provenienza furtiva rinvenuto nella sua disponibilità e tale provata consapevolezza ha consentito di escludere in radice la riqualificazione dei fatti ex art. 712 cod. pen. (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023