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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39115/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, previa parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, preliminarmente, occorre sottolineare come l’apprezzamento dei dati processuali e la scelta, tra le varie fonti di prova di quelle ritenute più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a base della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; che, inoltre, tenuto conto che quello di cui all’art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), e considerato il principio secondo cui «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 – 0; conformemente: Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv. 246667 – 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), deve ravvisarsi come la Corte territoriale, nel caso di specie, abbia congruamente esposto logiche e incensurabili argomentazioni circa la superfluità e non decisività della richiesta difensiva ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato di rapina ascrittogli, a fronte di un quadro probatorio già sufficiente e completo (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, previa parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, preliminarmente, occorre sottolineare come l’apprezzamento dei dati processuali e la scelta, tra le varie fonti di prova di quelle ritenute più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a base della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; che, inoltre, tenuto conto che quello di cui all’art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), e considerato il principio secondo cui «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 – 0; conformemente: Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv. 246667 – 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), deve ravvisarsi come la Corte territoriale, nel caso di specie, abbia congruamente esposto logiche e incensurabili argomentazioni circa la superfluità e non decisività della richiesta difensiva ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato di rapina ascrittogli, a fronte di un quadro probatorio già sufficiente e completo (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deci
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