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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14270/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 1 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e agli artt. 133, 99 e 62 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., avuto riguardo della violazione dell'art. 13, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in un momento in cui la Romania non faceva ancora parte dell'Unione Europea, risulta manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di successione di leggi penali, che l'adesione di uno Stato all'Unione Europea non determina la non punibilità del delitto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione (Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 1 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e agli artt. 133, 99 e 62 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., avuto riguardo della violazione dell'art. 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in un momento in cui la Romania non faceva ancora parte dell'Unione Europea, risulta manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di successione di leggi penali, che l'adesione di uno Stato all'Unione Europea non determina la non punibilità del delitto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione (Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14270/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris