CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdap3'<i\--;iso>43a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe nclicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dai giudice di primo oradc., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod.. proc. accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiarnento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n.103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, rodi orco. pen.„ successivamente abrogato — secondo cui ìl giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: Io tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca :Tintivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doolianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissible, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non rav\»sandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.ii..2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Consigliere estens