CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] n-n 2:5L, , 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzioneTesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede,o`d,efk31 marzo 2022, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 3 dell'incolpazione provvisoria (art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere gravemente indiziato di aver concorso all'estorsione commessa ai danni dell'esercizio commerciale affiliato alla filiera Crai, meglio conosciuto come [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, tra cui Mariano;\.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: pag. 77 e ss. dell'ordinanza genetica). 1.1.11 provvedimento impugnato sottolinea la sussistenza di elementi indiziari tratti da conversazioni registrate in data 11 febbraio 2019 (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), che troveranno seguito nel prosieguo dell'attività captativa (quella ambientale del 2 settembre 2019, nel corso della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo era stato convocato per rendere conto di una serie di comportamenti poco graditi al capo clan; conversazione del 18 novembre 2020 tra Imbesi e [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali emerge, secondo il Tribunale, il ruolo di mediatore svolto dal ricorrente per essere intervenuto, in favore del cugino [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario dell'esercizio commerciale descritto, ai cui danni veniva esercitata la richiesta estorsiva. 1.2. In particolare, l'ordinanza oggetto di ricorso evidenzia il ruolo di mediatore tra la vittima che si era a lui rivolta dopo aver riconosciuto il soggetto che aveva collocato una bottiglia incendiaria, il mandante dell'azione intimidatoria, [OSCURATO:PERSONA], e i Milone, referenti mafiosi della frazione di Gala, avendo concesso [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]) l'autorizzazione a rivolgersi a questi, anche spendendo il suo nome. La vittima, secondo il Tribunale del riesame, subito dopo l'attentato incendiario, non si era rivolta alle Forze dell'ordine, ma al ricorrente, quale referente riconosciuto come idoneo a 'sistemare' l'estorsione. Questi, infatti, prima aveva interloquito con [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, aveva autorizzato la vittima a rivolgersi ai Milone anche a suo nome per trovare una sistemazione. Si sottolinea l'esito della captazione del 18 novembre 2020 inter alios (pag. 8), nonché l'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente, nel procedimento cd. Pozzo, in cui questi viene descritto come assiduo frequentatore di [OSCURATO:PERSONA].Si rimarca che, secondo i conversanti di detta ultima conversazione, il ricorrente doveva essere incaricato della riscossione dei proventi estorsivi dell'esercizio commerciale. Quanto alle esigenze cautelari si riporta anche una vicenda relativa alla visita presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di tale Perdichizzi e delle lamentele di questi per la condotta del ricorrente che avrebbe preteso in prestito danaro senza restituirlo. Inoltre, si richiama l'ordinanza genetica (pag. 284 e ss.). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. T. Calderone, che denuncia due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 110, 629, 426-bis.1 cod. pen., 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Gli elementi indiziari a carico sarebbero tratti da un numero esiguo di intercettazioni, telefoniche e ambientali, dalle quali, in definitiva, per la difesa, emergerebbe soltanto un intervento del ricorrente per le ragioni della persona offesa, non quale intermediario. Nella prima conversazione, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], del 11 febbraio 2019, in sostanza i due parlerebbero di una estorsione subita in passato dal cugino del ricorrente. Inoltre, sarebbe lo stesso ricorrente a riferire a Foti che il cugino, avendo riconosciuto, attraverso il sistema di videosorveglianza, la persona che aveva collocato la bottiglia incendiaria lo aveva interpellato per intercedere presso Torre onde abbassare le pretese. Quindi, quello dei ricorrente sarebbe un intervento successivo all'atto intimidatorio, all'esito del quale, al rifiuto di Torre di abbassare le pretese, era stata la stessa persona offesa a chiedere al ricorrente il permesso di rivolgersi "là sopra" cioè ai Milone, gestori dell'estorsione e referenti della zona di Gaia, ricevendone l'assenso. Di qui l'estraneità del ricorrente all'affare, riferibile, peraltro, a esponenti di un gruppo antagonista a quello di Foti, come risulta dalla captazione del 2 settembre 2019 in cui Foti rimprovera Torre dei suoi comportamenti e gli chiedeva conto dell'estorsione ai danni dell'esercizio commerciale sito nel quartiere facente capo a Foti, nonché del fatto che questa fosse stata "messa a posto" dai Milone che ne avevano conseguito i proventi. Secondo il ricorrente, poi, sarebbe stato proprio [OSCURATO:PERSONA], secondo il contenuto della conversazione, a lasciar operare il Torrea ricevere da Milone la somma di euro cinquecento, da riconoscere allo stesso Torre per il ruolo svolto, senza che a tale spartizione dei proventi abbia preso parte l'odierno ricorrente.Si richiamano a pag. 3 e ss. del ricorso altre conversazioni (del 3 dicembre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 19 marzo 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , del 4 luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi fratelli in cui il primo conferma il coinvolgimento di "quelli di Gaia" nell'estorsione [OSCURATO:PERSONA], del giorno 8 settembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e Imiíbesi), poste a base del ragionamento del primo giudice per il quale il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di mediatore tra il mandante dell'azione intimidatoria e i Milone, referenti della frazione di Gaia di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Si rimarca che l'intervento del ricorrente è stato successivo all'atto intimidatorio, si è limitato ad un intervento in favore del parente, chiedendo a Torre di abbassare le proprie pretese e ricevendo da questi un dissenso, nonché ad autorizzare il cugino a rivolgersi direttamente ai Milone, anche spendendo il suo nome, così agendo soltanto in favore del cugino, vittima della richiesta estorsiva, non anche a favore dell'organizzazione. Né questi si sarebbe rivolto, direttamente, ai Milone ma si sarebbe limitato ad autorizzare il cugino ad interpellarli, senza partecipare alla successiva spartizione dei proventi tra Milone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si sottolinea, quanto alla conversazione del 18 novembre 2020 tra Imbesi e [OSCURATO:PERSONA], che i due confermano che [OSCURATO:PERSONA] pagava il pizzo ad [OSCURATO:PERSONA] e che, per il futuro, a riscuotere poteva essere mandato lo stesso ricorrente poiché questi diceva di aver "sistemato" lui l'estorsione. Si tratta, però, di mera affermazione che, a parere del ricorrente, non troverebbe alcun riscontro nello svolgersi degli accadimenti, non potendosi considerare vera e propria "sistemazione" dell'estorsione aver favorito l'incontro tra la vittima e l'estorsore in ordine al prezzo da pagare, perché in questo caso il tentativo con Torre era fallito. Neppure tale condotta potrebbe ravvisarsi nel successivo assenso, dato al cugino, di rivolgersi ai Milone non avendo il ricorrente poi preso parte al momento della chiusura dell'affare. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 629, comma primo e secondo, 416-bis.1, cod. pen., artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione sulle esigenze cautelari fonda sulla contiguità del ricorrente al sodalizioksul ruolo ricoperto e si valorizza la circostanza della conversazione, captata tra Foti e Perdichizzi, in cui questi lamentava che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto prestare danaro senza restituirlo. Si sottolinea che anche per ì reati per ì quali vige la presunzione di pericolosità deve essere valutata la sussistenza di questa all'attualità, in ragione del tempo tra i fatti e il momento della decisione cautelare. Si richiama, inoltre, giurisprudenza dì legittimità sulla concretezza del pericolo e sulla necessità che vi siano occasioni prossime favorevoli accreditanti il rischio di reiterazione del reato nonché che valorizza, quale elemento positivo di concreta pericolosità, l'esistenza di eventuali titoli sopravvenuti per fatti connessi, coevi o successivi a quelli per i quali è disposta la custodia cautelare. Nella specie, il ricorrente non risulta, secondo la difesa, coinvolto, negli ultimi anni, in vicende giudiziarie di criminalità organizzata, con esclusione, quindi, di attuali collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito è maturato. Nella condotta il ricorrente poi, non ha assunto il ruolo di esattore, ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infine, non è braccio destro di Foti, posto che con l'ordinanza adottata nel procedimento denominato Pozzo, [OSCURATO:PERSONA] viene indicato solo come frequentatore assiduo di Fotí. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Si osserva che la giurisprudenza costante di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714) ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita. Ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta o per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. Ne consegue che non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale. 1.2.Tali essendo i principi cui il Collegio aderisce condividendoli, si osserva che, secondo i provvedimenti di merito, nel caso al vaglio il ricorrente interviene, evidentemente non per motivi di solidarietà umana, proprio nel momento in cui si deve individuare il beneficiario dell'estorsione. Tale intervento, secondo la motivazione non manifestamente illogica del Tribunale, avviene non solo direttamente presso Torre, per chiedere di abbassare le pretese estorsìve, ma anche autorizzando direttamente la vittima a spendere il proprio nome, presso i titolari e gestori della zona di interesse, sempre per beneficiare di una riduzione, una volta intervenuto il rifiuto di Torre. Il ricorrente, poi, non si confronta compiutamente con il contenuto del colloquio, riportato a pag. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in data 11 febbraio 2019, in cui si parla di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 e ss.); e [OSCURATO:PERSONA], nel raccontare a Foti dell'estorsione subita dal cugino, illustra che era stato lui stesso a suggerire a Torre come dividere i proventi e la somma richiesta, da corrispondere, per una parte, a Vito (Foti), una parte a Salvatore e altra parte allo stesso Torre, che invece aveva rifiutato. Del resto, l'ordinanza censurata proprio per delineare il ruolo rivestito dal ricorrente, specifica che [OSCURATO:PERSONA] viene indicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che avrebbe potuto riallacciare i contatti con la vittima (cfr. pag. 6 ). Appare allora non dirimente il segnalato possibile contrasto tra Foti e Milone, tanto che le somme, secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, vengono distribuite anche a esponenti del gruppo Foti ([OSCURATO:PERSONA] e Torre). Né rileva che il ricorrente sia intervenuto ad atto intimidatorio avvenuto, tenuto conto che il ruolo contestato all'indagato è quello di intermediario non di esecutore materiale della violenza o minaccia. Ogni altra questione devoluta, appare inammissibile, perché tende ad una diversa ed alternativa ricostruzione del quadro indiziario o del contenuto delle captazioni, già esaminato in sede di merito cautelare, operazione inibita a questa Corte di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza e illogicità della motivazione non ravvisata nella specie (tra le altre, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). 1.3.11 secondo motivo è infondato. Si rileva che si tratta di misura cautelare applicata per delitto per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen. Ne consegue che,se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri dì attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). Nella specie, peraltro, sono indicati (cfr. pag. 9 e ss.) specifici elementi positivi da cuì desumere l'attualità e concretezza del pericolo, quali ì precedenti per reati concernenti le armi e violazione della misura di prevenzione, nonché la ulteriore vicenda, di cui riferisce anche il Giudice (pag. 284 del titolo genetico), dalla quale emerge l'avvenuto prestito di somme in favore del ricorrente e le lamentele che il Perdichizzi, per la mancata restituzione, aveva rivolto a [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si riporta la vicenda riguardante l'applicazione, in altro procedimento, di ordinanza di custodia cautelare a carico del ricorrente, che viene indicato come assiduo frequentatore di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, a dimostrazione di un non occasionale collegamento dell'indagato con soggetti inseriti in posizione apicale nel clan di cui al capo 1 della incolpazione provvisoria e per il quale [OSCURATO:PERSONA] è nella vicenda estorsiva di interesse. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non derivando, dalla presente pronuncia, la liberazione dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p