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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16614/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, l imitatamente al reato sub B) del la rubr ica, con r i fer imento aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perché il fatto nonsussiste.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna ai soli effetticivili la sentenza in data 12/12/2024 della Corte di appello di Firenze che, a seguito diannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dell’imputato perché il reato ascrittogli (341-bis cod. pen.) era estintoper prescrizione.

Confermava le statuizioni civili.

Deduce:1.1.

Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.627 comma 3 cod. proc. pen. per inosservanza delle statuizioni contenute nella sentenzarescindente di questa Corte (n. 9743 del 19.09.2018), nonché la illogicità della motivazioneper contrasto con le dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento.Si espone che, con la citata pronuncia, questa Corte aveva annullato la precedentesentenza di appello rilevando la insufficienza probatoria in ordine al requisito della presenzadi terzi al momento delle condotte oltraggiose, necessario ai fini della configurabilità delreato di cui all'art. 341-bis cod. pen..

Il giudice del rinvio non avrebbe tuttavia ottemperato al dictum rescindente, avendodesunto la presenza di terzi in modo indiretto, dal tenore delle espressioni proferite dagliimputati (le quali contenevano un riferimento ai transessuali presenti sul posto), senzatuttavia chiarire sulla base di quali elementi probatori si potesse ritenere che tali soggettifossero rimasti nelle immediate vicinanze anche dopo l'arrivo dei militari, né a quale distanzasi trovassero al momento della condotta.Rileva altresì la difesa che la motivazione della sentenza impugnata si pone incontrasto con le dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXi quali non hanno maiaffermato di aver rilevato la presenza dei transessuali nelle fasi successive all'intimazionedell'alt, né hanno mai attribuito direttamente al ricorrente le frasi in contestazione; di tal che,anche ove si fosse raggiunta la prova della presenza di terzi, la responsabilità concorsualedel ricorrente avrebbe richiesto un autonomo e specifico accertamento, rimasto invece deltutto omesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che il giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento conrinvio disposto da questa Corte, è vincolato alle statuizioni di diritto contenute nella sentenzarescindente, alle quali il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi, senza tuttavia che taleconformità possa essere sindacata in sede di legittimità attraverso la riproposizione dellemedesime censure già esaminate e disattese, ovvero mediante la prospettazione di unadiversa lettura del compendio probatorio.

Il controllo di questa Corte sulla motivazione è, inogni caso, limitato alla "tenuta" del ragionamento probatorio e alla stabilità argomentativadella decisione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quelladel giudice di merito né procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti.3.

Ciò posto, il ricorso è fondato.3.1.

Con la sentenza n. 9743 del 19/09/2018 (dep. 2019), questa Corte avevaannullato con rinvio la precedente pronuncia della Corte d'appello di Firenze rilevando lainsufficienza e la genericità della motivazione in ordine al requisito della presenza di terzi almomento della condotta oltraggiosa, necessario ai fini della configurabilità del reato di cuiall'art. 341-bis cod. pen., nonché in ordine alla percepibilità dell'offesa da parte dei presenti.

In particolare, era stato rilevato che il ragionamento probatorio della Corteterritoriale non aveva chiarito: a) sulla base di quali elementi si potesse ritenere che isoggetti terzi — identificati nei due transessuali dediti al meretricio presenti sul piazzale —fossero rimasti nelle immediate vicinanze dell'autovettura degli imputati anche dopo l'arrivodei militari; b) a quale distanza, eventualmente, si trovassero tali soggetti rispetto al luogodella condotta; c) per quale ragione dovesse avere rilevanza, ai fini dell'integrazione delreato, quanto accadde successivamente in caserma, a fronte di una imputazione polarizzatasugli accadimenti verificatisi nel corso del controllo per strada.3.2.

Il ricorrente ha fondatamente dedotto che con la sentenza impugnata non igiudici di rinvio non hanno ottemperato al mandato conferito.La Corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, invero, si è limitata a ribadire chegli imputati si erano fermati con la propria autovettura nel luogo in cui i due transessualiesercitavano il meretricio e ivi erano stati fermati dai militari per il controllo.

Tale asserzione,tuttavia, si risolve nel mero accertamento del momento e del luogo in cui i terzi eranoinizialmente presenti, senza in alcun modo affrontare la questione — specificamente postadalla sentenza rescindente — se e per quali ragioni probatorie detti soggetti fossero rimastisul posto anche dopo l'arrivo dei militari.A tal fine, non può ritenersi sufficiente esporre una mera ipotesi (ossia che i soggettiinizialmente presenti non si fossero allontanati) che, in assenza di elementi dotati diconcretezza probatoria, deve ritenersi congetturale.3.3.

Quanto all'ulteriore profilo valorizzato dalla Corte territoriale — vale a dire ilfatto che gli imputati, immediatamente a fronte della richiesta di esibire i documenti,avessero proferito le frasi oltraggiose oggetto di contestazione — va osservato che esso eragià stato sottoposto alla valutazione di questa Corte in sede rescindente ed era statoritenuto insufficiente a dimostrare la presenza di terzi nelle immediate vicinanze al momentodella condotta.

La sentenza impugnata non reca alcun elemento probatorio nuovo o diversorispetto a quelli già vagliati, limitandosi a riproporre una valorizzazione del contenutolessicale delle espressioni offensive — che recavano in sé un riferimento alla presenza deitransessuali — senza tuttavia sciogliere il nodo logico fondamentale: che dalla menzione deiterzi nel contesto delle frasi proferite non si può ricavare la prova della loro effettiva,contestuale e percettibile presenza al momento della condotta.3.4.

Ulteriore profilo di inadempimento al dictum rescindente è ravvisabile nellacircostanza che la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia precisazione in ordine alladistanza alla quale i terzi si sarebbero eventualmente trovati rispetto ai militari e agli imputatial momento delle espressioni contestate.La Corte d'appello, pur espressamente sollecitata su tale punto dalla sentenza diannullamento, non ha operato alcun accertamento al riguardo, lasciando così irrisolta unadelle questioni specificamente devolute al giudice del rinvio.

D'altra parte, dalla stessamotivazione della sentenza impugnata emerge che, secondo la ricostruzione dei fattioperata in sede rescindente, i militari avevano chiesto i documenti e, soltanto dopo averricevuto una prima risposta evasiva, avevano reiterato la richiesta, a fronte della quale gliimputati avevano proferito le frasi offensive.

Tale sequenza temporale rende ancor piùevidente la necessità — rimasta insoddisfatta — di accertare se, in quel preciso momento, iterzi fossero ancora presenti e a distanza tale da percepire il contenuto delle espressioni.3.5.

Il mancato assolvimento del mandato conferito con la sentenza rescindenteimpone l’annullamento della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 627, comma 3,cod. proc. pen..

L’annullamento, peraltro, va disposto senza rinvio, atteso che all’esito del giudizio dirinvio non è stata evidenziata la presenza di elementi probatoriamente idonei a dimostrare lasussistenza del fatto illecito residuato all’esito della declaratoria di prescrizione del reato.Vanno revocate le statuizioni civili nei confronti del ricorrente.

P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata perché il fatto illecito nonsussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, l imitatamente al reato sub B) del la rubr ica, con r i fer imento aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perché il fatto nonsussiste.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna ai soli effetticivili la sentenza in data 12/12/2024 della Corte di appello di Firenze che, a seguito diannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dell’imputato perché il reato ascrittogli (341-bis cod. pen.) era estintoper prescrizione. Confermava le statuizioni civili. Deduce:1.1. Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.627 comma 3 cod. proc. pen. per inosservanza delle statuizioni contenute nella sentenzarescindente di questa Corte (n. 9743 del 19.09.2018), nonché la illogicità della motivazioneper contrasto con le dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento.Si espone che, con la citata pronuncia, questa Corte aveva annullato la precedentesentenza di appello rilevando la insufficienza probatoria in ordine al requisito della presenzadi terzi al momento delle condotte oltraggiose, necessario ai fini della configurabilità delreato di cui all'art. 341-bis cod. pen.. Il giudice del rinvio non avrebbe tuttavia ottemperato al dictum rescindente, avendodesunto la presenza di terzi in modo indiretto, dal tenore delle espressioni proferite dagliimputati (le quali contenevano un riferimento ai transessuali presenti sul posto), senzatuttavia chiarire sulla base di quali elementi probatori si potesse ritenere che tali soggettifossero rimasti nelle immediate vicinanze anche dopo l'arrivo dei militari, né a quale distanzasi trovassero al momento della condotta.Rileva altresì la difesa che la motivazione della sentenza impugnata si pone incontrasto con le dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXi quali non hanno maiaffermato di aver rilevato la presenza dei transessuali nelle fasi successive all'intimazionedell'alt, né hanno mai attribuito direttamente al ricorrente le frasi in contestazione; di tal che,anche ove si fosse raggiunta la prova della presenza di terzi, la responsabilità concorsualedel ricorrente avrebbe richiesto un autonomo e specifico accertamento, rimasto invece deltutto omesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento conrinvio disposto da questa Corte, è vincolato alle statuizioni di diritto contenute nella sentenzarescindente, alle quali il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi, senza tuttavia che taleconformità possa essere sindacata in sede di legittimità attraverso la riproposizione dellemedesime censure già esaminate e disattese, ovvero mediante la prospettazione di unadiversa lettura del compendio probatorio. Il controllo di questa Corte sulla motivazione è, inogni caso, limitato alla "tenuta" del ragionamento probatorio e alla stabilità argomentativadella decisione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quelladel giudice di merito né procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti.3. Ciò posto, il ricorso è fondato.3.1. Con la sentenza n. 9743 del 19/09/2018 (dep. 2019), questa Corte avevaannullato con rinvio la precedente pronuncia della Corte d'appello di Firenze rilevando lainsufficienza e la genericità della motivazione in ordine al requisito della presenza di terzi almomento della condotta oltraggiosa, necessario ai fini della configurabilità del reato di cuiall'art. 341-bis cod. pen., nonché in ordine alla percepibilità dell'offesa da parte dei presenti. In particolare, era stato rilevato che il ragionamento probatorio della Corteterritoriale non aveva chiarito: a) sulla base di quali elementi si potesse ritenere che isoggetti terzi — identificati nei due transessuali dediti al meretricio presenti sul piazzale —fossero rimasti nelle immediate vicinanze dell'autovettura degli imputati anche dopo l'arrivodei militari; b) a quale distanza, eventualmente, si trovassero tali soggetti rispetto al luogodella condotta; c) per quale ragione dovesse avere rilevanza, ai fini dell'integrazione delreato, quanto accadde successivamente in caserma, a fronte di una imputazione polarizzatasugli accadimenti verificatisi nel corso del controllo per strada.3.2. Il ricorrente ha fondatamente dedotto che con la sentenza impugnata non igiudici di rinvio non hanno ottemperato al mandato conferito.La Corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, invero, si è limitata a ribadire chegli imputati si erano fermati con la propria autovettura nel luogo in cui i due transessualiesercitavano il meretricio e ivi erano stati fermati dai militari per il controllo. Tale asserzione,tuttavia, si risolve nel mero accertamento del momento e del luogo in cui i terzi eranoinizialmente presenti, senza in alcun modo affrontare la questione — specificamente postadalla sentenza rescindente — se e per quali ragioni probatorie detti soggetti fossero rimastisul posto anche dopo l'arrivo dei militari.A tal fine, non può ritenersi sufficiente esporre una mera ipotesi (ossia che i soggettiinizialmente presenti non si fossero allontanati) che, in assenza di elementi dotati diconcretezza probatoria, deve ritenersi congetturale.3.3. Quanto all'ulteriore profilo valorizzato dalla Corte territoriale — vale a dire ilfatto che gli imputati, immediatamente a fronte della richiesta di esibire i documenti,avessero proferito le frasi oltraggiose oggetto di contestazione — va osservato che esso eragià stato sottoposto alla valutazione di questa Corte in sede rescindente ed era statoritenuto insufficiente a dimostrare la presenza di terzi nelle immediate vicinanze al momentodella condotta. La sentenza impugnata non reca alcun elemento probatorio nuovo o diversorispetto a quelli già vagliati, limitandosi a riproporre una valorizzazione del contenutolessicale delle espressioni offensive — che recavano in sé un riferimento alla presenza deitransessuali — senza tuttavia sciogliere il nodo logico fondamentale: che dalla menzione deiterzi nel contesto delle frasi proferite non si può ricavare la prova della loro effettiva,contestuale e percettibile presenza al momento della condotta.3.4. Ulteriore profilo di inadempimento al dictum rescindente è ravvisabile nellacircostanza che la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia precisazione in ordine alladistanza alla quale i terzi si sarebbero eventualmente trovati rispetto ai militari e agli imputatial momento delle espressioni contestate.La Corte d'appello, pur espressamente sollecitata su tale punto dalla sentenza diannullamento, non ha operato alcun accertamento al riguardo, lasciando così irrisolta unadelle questioni specificamente devolute al giudice del rinvio. D'altra parte, dalla stessamotivazione della sentenza impugnata emerge che, secondo la ricostruzione dei fattioperata in sede rescindente, i militari avevano chiesto i documenti e, soltanto dopo averricevuto una prima risposta evasiva, avevano reiterato la richiesta, a fronte della quale gliimputati avevano proferito le frasi offensive. Tale sequenza temporale rende ancor piùevidente la necessità — rimasta insoddisfatta — di accertare se, in quel preciso momento, iterzi fossero ancora presenti e a distanza tale da percepire il contenuto delle espressioni.3.5. Il mancato assolvimento del mandato conferito con la sentenza rescindenteimpone l’annullamento della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 627, comma 3,cod. proc. pen.. L’annullamento, peraltro, va disposto senza rinvio, atteso che all’esito del giudizio dirinvio non è stata evidenziata la presenza di elementi probatoriamente idonei a dimostrare lasussistenza del fatto illecito residuato all’esito della declaratoria di prescrizione del reato.Vanno revocate le statuizioni civili nei confronti del ricorrente. P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata perché il fatto illecito nonsussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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