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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 28296/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ORTI della FARNESINA n. 155, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaG.G.

BELLI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro EREDI diCRUCI OTTAVIO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TRIESTE n. 258/2021depositata il 22/07/2021 .

R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023,dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità i fatti di causa sono i seguenti: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare del bar alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste,e Ottavio C ruci, qu ale titolare dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna degli stessi alla restituzione di circa trentamila euro, oltre al risarcimento danni per inadempimento di contratti di contributo forniture, deducendo l’esistenza di un contratto di finanziamento da parte della stess a [OSCURATO:SOCIETA]. al fine dell’acquisto di arredi per i due esercizi di ristoro e la somministrazione, per l’acquisto di prodotti, da parte dei convenutiRomax S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda.

La Corte d’appello di Trieste, adita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 258 del 22/07/2021, accoglieva parzialmente l’impugnazione, e per l’effetto condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione ad [OSCURATO:SOCIETA]. di circa ventiquattromila euro .

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ora ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla scorta di due motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con controricorso.

Rimangono intimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente articolai seguenti motivi . 1) Violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. c iv . laddove la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi del contratto oggetto di causa, che R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle viceversa, secondo la ricorrente, non sarebbero provati s ulla base dell’istruttoria documentale e testimoniale esperita. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1569 c od. c iv. in relazione all’art .1453 cod. c iv ., nella parte in cui il g iudice di merito ha applicato erroneamente l’art. 1569 cod. civ. in relazione alle norme sull’inadempimento contrattuale.

Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. , dopo tre anni dalla conclusione del contratto, avrebbe esercitato legittimamente il diritto di recedere dal contratto di somministrazione, in quanto questo non preve deva termine finale.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che la ricorrente sostanzialmente contesta l’apprezzamento del materiale istruttorio, prospettandone in realtà una diversa lettura, sicché del tutto impropriamente risulta formalmente denunziata la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Vale al riguardo ribadire che la denunzia di violazione dell’art.2697 c.c. attiene all’erronea applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova, con attribuzione dell’onus probandi a parte diversa da quella su cui esso in effetti grava.

Allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod. c iv . non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito asseritamente non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c od . p roc . c iv . (se si considera l’art. 2697 c od . c iv . norma processuale) e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od . proc. c iv . (se si considera l’art. 2697 c od . c iv . norma sostanziale, sulla base della risalente prospettazione dell’essere le norme sull e prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, comma 1,n. 5 R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4di 5 cod. proc. civ. oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass. n. 11892 n. 11892del 10/06/2016 Rv. 640193 -01).

Quanto al secondo motivo va osservato che è aspecifico, in quanto viene richiamatol’art. 1569 cod. civ. ma non anche indica to dove e quando la questione relativa all’inadempimento del contratto di somministrazione sia sta ta prospettata nella fase di merito.

Va altresì posto in rilievo che la questione relativa al recesso dal contratto di somministrazione è stata invero posta esclusivamentedalla [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la cui censura risulta invero non proposta in conformità ai requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 3e 6, cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrent e, seguono la soccombenza.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ORTI della FARNESINA n. 155, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaG.G. BELLI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro EREDI diCRUCI OTTAVIO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TRIESTE n. 258/2021depositata il 22/07/2021 . R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023,dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità i fatti di causa sono i seguenti: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare del bar alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste,e Ottavio C ruci, qu ale titolare dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna degli stessi alla restituzione di circa trentamila euro, oltre al risarcimento danni per inadempimento di contratti di contributo forniture, deducendo l’esistenza di un contratto di finanziamento da parte della stess a [OSCURATO:SOCIETA]. al fine dell’acquisto di arredi per i due esercizi di ristoro e la somministrazione, per l’acquisto di prodotti, da parte dei convenutiRomax S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda. La Corte d’appello di Trieste, adita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 258 del 22/07/2021, accoglieva parzialmente l’impugnazione, e per l’effetto condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione ad [OSCURATO:SOCIETA]. di circa ventiquattromila euro . Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ora ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla scorta di due motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con controricorso. Rimangono intimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente articolai seguenti motivi . 1) Violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. c iv . laddove la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi del contratto oggetto di causa, che R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle viceversa, secondo la ricorrente, non sarebbero provati s ulla base dell’istruttoria documentale e testimoniale esperita. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1569 c od. c iv. in relazione all’art .1453 cod. c iv ., nella parte in cui il g iudice di merito ha applicato erroneamente l’art. 1569 cod. civ. in relazione alle norme sull’inadempimento contrattuale. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. , dopo tre anni dalla conclusione del contratto, avrebbe esercitato legittimamente il diritto di recedere dal contratto di somministrazione, in quanto questo non preve deva termine finale. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che la ricorrente sostanzialmente contesta l’apprezzamento del materiale istruttorio, prospettandone in realtà una diversa lettura, sicché del tutto impropriamente risulta formalmente denunziata la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Vale al riguardo ribadire che la denunzia di violazione dell’art.2697 c.c. attiene all’erronea applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova, con attribuzione dell’onus probandi a parte diversa da quella su cui esso in effetti grava. Allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod. c iv . non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito asseritamente non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c od . p roc . c iv . (se si considera l’art. 2697 c od . c iv . norma processuale) e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od . proc. c iv . (se si considera l’art. 2697 c od . c iv . norma sostanziale, sulla base della risalente prospettazione dell’essere le norme sull e prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, comma 1,n. 5 R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4di 5 cod. proc. civ. oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass. n. 11892 n. 11892del 10/06/2016 Rv. 640193 -01). Quanto al secondo motivo va osservato che è aspecifico, in quanto viene richiamatol’art. 1569 cod. civ. ma non anche indica to dove e quando la questione relativa all’inadempimento del contratto di somministrazione sia sta ta prospettata nella fase di merito. Va altresì posto in rilievo che la questione relativa al recesso dal contratto di somministrazione è stata invero posta esclusivamentedalla [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la cui censura risulta invero non proposta in conformità ai requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 3e 6, cod. proc. civ. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrent e, seguono la soccombenza. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto R.g. n. 27069 del 2021 Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 28296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris