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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 30266/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 05/12/2025; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Tribunale della Libertà di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'odierna ricorrente, indagata per il reato di cui agli artt. 61-bis, 81 cpv. e 110 cod.pen., 8 e 2 d.lvo 74/2000, contro il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello cautelare, proposto ex art. 322 -bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari di Milano.

L'inammissibilità è stata dichiarata in quanto «il ricorso risulta essere stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata Criesame.tribunale.milano@giustiziacertitg diverso da quello indicato per il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p., dal Direttore generale dei [OSCURATO:PERSONA] informativi ed automatizzati di cui al comma 4 [OSCURATO:EMAIL].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza -artt. 178, lett.c) e 179 cod.proc.pen.-, erronea applicazione dell'art. 24, commi 4 e 6-sexies, d.l. 137/2020, conv con mod con I. 176/2020, e violazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis -artt. 568 cod.proc.pen. e 6 CEDU-.

2.1. Deduce la difesa che l'atto di impugnazione ex art. 322-bis cod.proc.pen. era stato depositato telematicamente il 5 dicembre 2025, tempestivamente rispetto alla notifica del provvedimento di rigetto, del 26 novembre 2025; che il deposito era avvenuto tramite invio alla casella PEC istituzionale '[OSCURATO:EMAIL] , tanto rendendosi necessario perché il tentativo preliminare di deposito tramite il [OSCURATO:PERSONA] (PDP) non andava a buon fine non risultando possibile selezionare dal menu a tendina del sistema la voce corretta per l'allegazione dell'atto di appello (come da allegato depositato).

Il Tribunale di Milano, individuata la PEC corretta nella diversa casella 'depositoattipenali5.tribunale. [OSCURATO:EMAIL] ', individuata dal provvedimento DGSIA, aveva dichiarato l'inammissibilità.

2.2. Assume la difesa avvenuta violazione del priripio del favor impugnationis e -tedella tassatività delle cause di inammissibilità, n eccesso di formalismo che, col comprimere il diritto di difesa, ha violato la legge costituzionale e processuale. 2a) Il principio del favor impugnationis, positivizzato coll'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., prevede la conservazione degli effetti dell'atto anche se presentato a un giudice incompetente. t O.uvi bit.) Nel caso di specie non solo l'atto e Sprin- o I giudice competente, il Tribunale 010s di Milano, ma anche alla cancelleria corretta, Sezione del Riesame, seppuretkm canale digitale, PEC `[OSCURATO:EMAIL] ', diverso da quello indicato dai flussi organizzativi DGSIA, PEC 'depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacert.W; l'errore sul 'canale' interno allo stesso ufficio degrada a mera irregolarità amministrativa, inidonea a precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale. b) La sanzione di inammissibilità di cui all'art. 24, comma 6 -sexies, d.l. 137/2020 deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali -artt. 24 e 111 Cost.- e convenzionali -art. 6 CEDU-; l'eccesso di formalismo -excessive formalism- che, senza esser finalizzato al legittimo scopo di certezza del diritto, sacrifica il diritto della difesa, è stato più volte sanzionato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; la declaratoria di inammissibilità come pronunciata è sproporzionata e lesiva del diritto di difesa, e merita di essere rimossa. c) L'indicazione da parte della DGSIA di sei indirizzi PEC in difetto di specifici, univoci ed esclusivi abbinamenti, ha generato una situazione di oggettiva incertezza che non può riverberarsi in danno dell'imputato (art. 175 cod.proc.pen.). d) Il deposito via PEC è avvenuto, inoltre, in via sussidiaria a causa dell'impossibilità tecnica di procedere tramite il [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva la corretta indicizzazione dell'atto (vedasi allegato n. 3).

In presenza di malfunzionamenti o limiti strutturali del sistema 'primario' l'utilizzo di un canale 'secondario' e 'ufficiale' deve essere ritenuto valido.

Assume la difesa, a sostegno delle proprie istanze, i pronunciamenti di questa Corte.

La giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso, SS.UU.

Ismailaj, ha ritenuto che le norme sulla digitalizzazione non possono trasformarsi in trappole formali di preclusione all'accesso alla giustizia; Sez. 5, n. 37450/2023, ha escluso l'inammissibilità in caso di impugnazione inviata ad indirizzo di posta elettronica certificata anche in caso di contestuale trasmissione ad altri indirizzi PEC attribuiti all'ufficio; ed ha precisato che l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 4, lett e) d.l. 137/2020 opera, solo, quando l'atto è trasmesso ad indirizzo diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

2.3. Con memoria di replica ritualmente depositata, riportandosi ai motivi di ricorso, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano; in via 3gradata, l'annullamento senza rinvio; in via ulteriormente gradata per la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-sexies, lett.e), d.l. 137/2020, conv. con I. 176/2020 (ovvero dell'art. 87-bis, comma 7, lett.c) d.lgs. 150/2022, se ritenuto applicabile) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando l'atto abbia raggiunto la cancelleria dell'ufficio competente attraverso un indirizzo PEC istituzionale e ufficiale inequivocabilmente riferito all'ufficio medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Si rileva in via preliminare che, nel caso in esame, con impugnazione ex art. 322-bis cod.proc.pen. presentata il 5 dicembre 2025, la disposizione applicabile ratione temporis è quella dettata dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Si tratta di norma che ha espressamente previsto la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, segnatamente con riferimento all'appello e al riesame, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA («Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze») di cui rileva, ai fini della presente decisione, la previsione della possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA; previsione, confermata e integrata dai decreti ministeriali n. 217 del 2023, n. 206 del 2024, n. 206 del 2025 e che ha conservato efficacia, per le impugnazioni cautelari, sino al 1 aprile 2026, in forza della deroga espressamente prevista dall'art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal successivo d.m. n. 206 del 2024 e dal d.m. n. 206 del 2025.

Si apprezza, dunque, la coesistenza tra il regime transitorio delineato dall'art. 87- bis citato e le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 217 del 2023, n. 206 del 2024, n. 206 del 2025 sicchè «allo spirare del termine indicato, il sistema PEC cesserà di essere utilizzabile anche per le impugnazioni cautelari, lasciando spazio al modello telematico integrale delineato dall'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, [...] fondato sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, salve le eccezioni espressamente previste per gli atti non 4suscettibili di acquisizione informatica o compiuti personalmente dalle parti» (cfr.

SS.UU.

Messina § 6, ultimo Periodo, che ha, anche, rilevato come «non è superfluo precisare, quanto alle disposizioni di dettaglio, che a seguito del provvedimento del 9 novembre 2020, con il quale il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha attribuito a ciascun ufficio giudiziario un certo numero di caselle di posta elettronica certificata da impiegare per il deposito degli atti con valore legale, i dirigenti degli uffici giudiziari, mediante specifico provvedimento organizzativo, hanno provveduto ad associare gli indirizzi PEC inclusi nell'elenco DGSIA alle articolazioni interne dell'ufficio, le quali, in virtù di tale abbinamento, sono state abilitate alla ricezione degli atti depositati con valore legale», tanto precisando ai fini della descrizione degli adempimenti successivi alla ricezione cui è tenuta la cancelleria, cfr. il successivo § 7, primo periodo).

2. Si rileva, altresì, che l'atto di impugnazione, è stato proposto tempestivamente -il termine era in scadenza il successivo 6 dicembre 2025- essendo stato presentato il 5 dicembre 2025 avverso provvedimento, di rigetto, del 26 novembre 2025.

3. Osserva dunque il Collegio che da questa Corte, nel suo [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato il principio di diritto secondo cui «L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso».

Si tratta di principio da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, tanto più che è stato affermato in un caso in cui, come nella specie, l'atto era stato inviato all'ufficio competente, ma a una casella PEC non inclusa tra quelle assegnate dal provvedimento direttoriale DGSIA a tale ufficio.

L'impugnazione dichiarata inammissibile dal Tribunale della Libertà di Milano era stata infatti inviata alla casella PEC '[OSCURATO:EMAIL] , istituzionale, per quanto non rientrante tra quelle individuate dal provvedimento DGSIA.

54. Le Sezioni Unite 'Messina' hanno dapprima censito l'orientamento maggioritario, secondo il quale andava esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, e quello minoritario, che attribuiva valenza generale al principio del raggiungimento dello scopo, affermato da Sez.

U, Bottari, che, fondato sull'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., troverebbe implicita conferma anche nel processo penale giusta quanto disposto dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. .

Il carattere generale di tale principio consentirebbe di reputarlo applicabile anche all'ipotesi in cui l'impugnazione, trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello indicato dal direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente, così come, ad esempio, nei casi di trasmissione da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore, di presentazione a mano o di invio per posta ordinaria in forma adeguata.

L'atto, pur restando irregolare, assumerebbe, quindi, efficacia solo grazie al successivo inoltro alla cancelleria competente, incombenza il cui mancato compimento rimane a rischio del ricorrente.

Il percorso logico giuridico (§ 12 della sentenza) attraverso cui la Corte è giunta ad affermare il principio sopra enunciato si snoda attraverso: -la valorizzazione del criterio dell'interpretazione letterale della norma dettato dall'art. 12 delle preleggi; -l'individuazione della ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma e, sottesa alla disposizione transitoria in disamina, è funzionale, anche, all'esigenza di un efficace smistamento dei flussi in entrata, sì da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro; -la valutazione della conformità della norma, sul piano costituzionale, al principio del giusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., sotto il profilo della prevedibilità ex ante delle modalità e delle forme di accesso al giudice, e della ragionevole durata del processo, consentendo la norma di confidare in una rapida sua instaurazione; -la valutazione della conformità della norma con il disposto dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu, sotto l'aspetto del "diritto di accesso" alla giustizia, rileggendo la posizione di quest'ultima, che «siccome affermata, tra le altre, dalle decisioni Xavier c.

Francia del 2022 e Zubac c.

Croazia del 05/04/2018, enuncia i seguenti principi, che possono sintetizzarsi come segue: a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto ed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per 6definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito».

Prosegue il consesso di legittimità col rilevare che «[]Al fine di valutare la proporzionalità della restrizione (soprattutto per l'accesso ai gradi superiori di giurisdizione) la Corte EDU prende in considerazione i seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; li) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo.

A quest'ultimo riguardo, va posto nel dovuto risalto che la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha, però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale».

5. Proprio la disamina della giurisprudenza della Corte Edu ha indotto le Sezioni Unite a rilevare l'incompletezza del ragionamento giuridico sotteso all'orientamento minoritario relativamente alla mancata evidenza di controindicazioni dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 relativamente alla paventata «restrizione» alla facoltà d'impugnazione e, non avendo chiarito «perché essa non sarebbe «prevedibile», perché avrebbe imposto un «onere eccessivo» al cittadino a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento e, infine, perché sarebbe «intrisa da eccessivo formalismo», argomentando, in particolare, come la modalità di deposito telematica costituisce un arricchimento e non una restrizione nell'esercizio del diritto di difesa, in ragione delle consentite, molteplici, modalità alternative ancora consentite per il deposito della impugnazione; come non possa discettarsi di "eccessivo formalismo" anche in ragione della facile accessibilità e della riconoscibilità degli indirizzi accreditati, per la comune espressione iniziale "depositoattipenali", seguita dalla specificazione dell'ufficio competente, sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore; come, alfine, nessuna indicazione contrastante possa ritenersi dal decisum di dalla sentenza Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 7280167 - 01, per la diversa comica normativa disciplinante il caso in cui quella sentenza è stata pronunciata, per la concettuale diversità del luogo 'fisico' dal luogo 'telematico' di deposito, per la esclusione, da parte di Sez.

U, Bottari, della sanzione dell'inammissibilità nel caso di "errore nella presentazione del ricorso", ovvero di deposito del ricorso presso una cancelleria diversa da quella indicata dalla norma (per la compiuta lettura delle argomentazioni delle Sezioni Unite Messina si rinvia al § 12 nella sua interezza).

6. Quanto fin qui dedotto determina, a fortiori, il superamento delle argomentazioni difensive così in tema di invocata applicazione estensiva dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., di eccesso di formalismo di cui alle lett a), b) del § 2 del ricorso in disamina.

6.1. Quanto al principio del favor impugnationis, dalla difesa dedotto con riferimento alla 'positivizzazione' operata col secondo periodo del comma quinto dell'art. 568 cod.proc.pen., si osserva, innanzi tutto, che il principio ivi affermato ha una valenza eccentrica rispetto al caso in disamina.

Recita, infatti, l'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., «[L]impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.

Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente».

Si vede, ivi, evidentemente, come desumibile, anche, dalla sistematica del codice di rito, che afferma, nell'ambito delle disposizioni generali in materia di impugnazioni, il principio di tassatività sull'an e sul quomodo delle impugnazioni, integrato da quello di conservazione dell'impugnazione, secondo cui sussiste l'ammissibilità del gravame a prescindere dalla non corretta qualificazione ad esso attribuita dalla parte.

In tale circostanza il giudice incompetente, adito in vista dell'impugnazione, avrà l'obbligo di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente.

Chiaro, dunque, che il disposto normativo si attaglia, esclusivamente, ad ipotesi in cui vi sia stata erronea individuazione del giudice, dipendente da erronea qualificazione del mezzo di impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e la coeva Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Assolutamente altro è il caso in disamina, nel quale l'atto è stato correttamente qualificato come appello ex art. 322-bis cod.proc.pen., facendo dunque difetto il presupposto normativo -l'erronea sua qualificazione da parte della difesa- per l'operatività del principio di conservazione (in aggiunta si osserva che è stato, anche, depositato presso il giudice competente, il Tribunale del riesame, con errore che la stessa difesa indica come caduto sul 'canale' interno allo stesso ufficio).

86.2. Sull'eccesso di formalismo che sarebbe alla base della dichiarata ammissibilità non può che farsi integrale riferimento a SS.

UU.

Messina, pag. 23-24, e siílla precedente disamina del mancato conflitto della disposizione in esame con l'art. 6 CEDU e la giurisprudenza in tema della Corte EDU.

7. Altro è a dirsi delle censure mosse in tema di incertezza determinata dalla dedotta equivocità delle indicazioni della DGSIA, sulla cui scorta la difesa, anche accampando una impossibilità tecnica di procedere tramite il [OSCURATO:PERSONA], in quanto non avrebbe consentito la corretta indicizzazione dell'atto, adduce una 'forza maggiore' legittimante i rimedi di cui all'art. 175 cod,proc.pen..

7. Anche sul punto occorre partire dalle argomentazioni rese da SS.UU.

Messina.

7.1. Vi si legge, a § 7, che «a seguito del provvedimento del 9 novembre 2020, con il quale il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha attribuito a ciascun ufficio giudiziario un certo numero di caselle di posta elettronica certificata da impiegare per il deposito degli atti con valore legale, i dirigenti degli uffici giudiziari, mediante specifico provvedimento organizzativo, hanno provveduto ad associare gli indirizzi PEC inclusi nell'elenco DGSIA alle articolazioni interne dell'ufficio, le quali, in virtù di tale abbinamento, sono state abilitate alla ricezione degli atti depositati con valore legale».

7.2. Ciò premesso, si osserva ancora in via preliminare che in base al d.m. 27 az, dicembre 2024, n. 206 (vigente al 30.12.2024) e 51est d.m. 31.12.2025, n. 206 (vigente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), i quali, tra le altre norme, hanno modificato l'articolo 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di deposito degli atti penali, sono sottoposti, allo stato -tra gli altri e nei limiti di quanto in questa sede interessa in ragione dell'oggetto del ricorso-, all'obbligo dell'utilizzo del portale i depositi inerenti a tutti gli atti destinati al Tribunale, compreso il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare.

7.3. In via di eccezione al dedotto regime obbligatorio, possono ancora essere depositati con modalità non telematiche (cartaceo e PEC, quest'ultima modalità espressamente equiparata al cartaceo anche dall'art. 3, comma 9, del medesimo decreto 217/2023) gli atti destinati al Tribunale (compreso il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare) che riguardino le impugnazioni delle misure cautelari; è stato, dunque, medio tempore legittimato il triplo binario -PDP, cartaceo, PEC- anche per l'appello cautelare (che è l'atto che nella specie viene in discussione), che, a differenza delle impugnazioni ordinarie, va comunque depositato presso la Cancelleria del Tribunale della Libertà, quindi presso l'apposita Sezione del Tribunale distrettuale e non presso l'autorità giudiziaria che abbia emesso, modificato o revocato il provvedimento cautelare.

97.4. Ne deriva che legittimamente la difesa della ricorrente aveva scelto, in primis, a) la via del [OSCURATO:PERSONA] per il deposito della impugnazione, costituendo quella così individuata una delle possibili modalità di instaurazione del rapporto processuale.

Modalità dalla difesa abbandonata, asseritamente per la dedotta inidoneità del mezzo, inadeguato a consentire la corretta indicizzazione dell'atto.

Ne è conseguita la scelta difensiva di altra modalità di deposito, quella, del pari astrattamente consentita, del b) deposito via PEC, modalità tuttavia legalmente valida a patto che la PEC di ricezione fosse una di quelle 'certificate' dal provvedimento DGSIA.

7.4.1. Tanto, nella specie, non è.

Si è, infatti, ampiamente dedotto, e lo ha ammesso la stessa difesa, che il canale digitale individuato, ‘riesame.tribunale.milano@giustiziacertit', per quanto istituzionale, non è quello, certificato DGSIA, ‘depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacert.W.

7.4.2. Ciò, sulla scorta di quanto già rilevato (cfr. il superiore § 7.3., quanto a regime processuale vigente), determinerebbe l'inammissibilità dell'appello e, dunque, la correttezza della decisione del Tribunale impugnato, secondo quanto ritenuto da SS.UU.

Messina: «L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso».

Con buona pace delle argomentazioni difensive nella parte in cui sono svolte in termini di forza maggiore impeditiva della corretta presentazione del ricorso, non potendosi concordare con quanto addotto a proposito del malfunzionamento/inidoneità del mezzo tecnico 'PDP', non perché motivo astrattamente non coltivabile, ma proprio in ragione della ontologica possibilità di canale alternativo, la PEC, nella specie, peraltro, dalla difesa stessa coltivato, sia pure con erronea individuazione dell'indirizzo di posta elettronica.

8. La sanzione di inammissibilità come pronunciata, tuttavia, risulta lesiva del diritto di difesa, e sproporzionata, nella specie, secondo quanto in via ulteriore dalla difesa conclusivamente dedotto.

8.1. SS.UU.

Messina hanno affermato (cfr. § 13.1) che rispetto alla inammissibilità «[...] ad opposte conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui l'atto digitale, seppure 10in virtù dell'intervento di un addetto all'ufficio destinatario, sia stato, comunque, entro il termine di legge, trasmesso, sempre digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica contenuto nell'elenco del decreto direttoriale.

La trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario, in questo modo, garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all'impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema. [...] Tutto ciò tenendo ben presente, sul tema dell'accesso, la fondamentale possibilità, concessa all'interessato, di utilizzare nella normativa transitoria anche il regime tradizionale del deposito cartaceo dell'atto», e, (cfr. §13.2), che «Secondo l'indirizzo cui si aderisce, stante l'identità di ratio, va considerata parimenti ammissibile l'impugnazione nell'ipotesi in cui l'impugnante, accortosi di aver inviato l'atto ad indirizzo non compreso nel decreto, effettui un nuovo invio, sempre nei termini di legge, all'indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato (in argomento, vedi Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285099 - 01; Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Russo, Rv. 280823 - 01; Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922 - 01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 - 01)».

8.2. Nel caso che ne occupa il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame è intervenuto -il 5 dicembre 2025- prima dello spirare del termine per proporre impugnazione, che sarebbe spirato il successivo 6 dicembre 2025.

8.3. Nello spazio di un giorno potrebbero essersi verificate entrambe le ipotesi: -la prima della "continuità digitale" eventualmente assicurata dall'inoltro in via telematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, il che secondo questa Corte «permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso "interamente telematico".

In tal caso, peraltro, si tratterebbe non di "raggiungimento dello scopo" - fondato, peraltro, su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art . 87-bis con riguardo, appunto, alla peculiare disciplina della impugnazione a mezzo PEC - ma, piuttosto, di conformità dell'iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio»; -la seconda, del nuovo invio da parte dell'interessato, sempre nei termini di legge, all'indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato.

118.4. Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto verificare se, come e quando dall'indirizzo non legittimato il ricorso sia stato veicolato a quello inserito in elenco, trattandosi di onere su quel giudice incombente e la mancata ottemperanza ad un obbligo siffatto fa si che il provvedimento di inammissibilità, sì come pronunciato, debba essere rimosso. 9.Conseguentemente l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod.proc.pen., per la verifica testè indicata.

P.Q.M.

Annulla l'or P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 05/12/2025; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Tribunale della Libertà di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'odierna ricorrente, indagata per il reato di cui agli artt. 61-bis, 81 cpv. e 110 cod.pen., 8 e 2 d.lvo 74/2000, contro il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello cautelare, proposto ex art. 322 -bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari di Milano. L'inammissibilità è stata dichiarata in quanto «il ricorso risulta essere stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata Criesame.tribunale.milano@giustiziacertitg diverso da quello indicato per il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p., dal Direttore generale dei [OSCURATO:PERSONA] informativi ed automatizzati di cui al comma 4 [OSCURATO:EMAIL]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza -artt. 178, lett.c) e 179 cod.proc.pen.-, erronea applicazione dell'art. 24, commi 4 e 6-sexies, d.l. 137/2020, conv con mod con I. 176/2020, e violazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis -artt. 568 cod.proc.pen. e 6 CEDU-. 2.1. Deduce la difesa che l'atto di impugnazione ex art. 322-bis cod.proc.pen. era stato depositato telematicamente il 5 dicembre 2025, tempestivamente rispetto alla notifica del provvedimento di rigetto, del 26 novembre 2025; che il deposito era avvenuto tramite invio alla casella PEC istituzionale '[OSCURATO:EMAIL] , tanto rendendosi necessario perché il tentativo preliminare di deposito tramite il [OSCURATO:PERSONA] (PDP) non andava a buon fine non risultando possibile selezionare dal menu a tendina del sistema la voce corretta per l'allegazione dell'atto di appello (come da allegato depositato). Il Tribunale di Milano, individuata la PEC corretta nella diversa casella 'depositoattipenali5.tribunale. [OSCURATO:EMAIL] ', individuata dal provvedimento DGSIA, aveva dichiarato l'inammissibilità. 2.2. Assume la difesa avvenuta violazione del priripio del favor impugnationis e -tedella tassatività delle cause di inammissibilità, n eccesso di formalismo che, col comprimere il diritto di difesa, ha violato la legge costituzionale e processuale. 2a) Il principio del favor impugnationis, positivizzato coll'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., prevede la conservazione degli effetti dell'atto anche se presentato a un giudice incompetente. t O.uvi bit.) Nel caso di specie non solo l'atto e Sprin- o I giudice competente, il Tribunale 010s di Milano, ma anche alla cancelleria corretta, Sezione del Riesame, seppuretkm canale digitale, PEC `[OSCURATO:EMAIL] ', diverso da quello indicato dai flussi organizzativi DGSIA, PEC 'depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacert.W; l'errore sul 'canale' interno allo stesso ufficio degrada a mera irregolarità amministrativa, inidonea a precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale. b) La sanzione di inammissibilità di cui all'art. 24, comma 6 -sexies, d.l. 137/2020 deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali -artt. 24 e 111 Cost.- e convenzionali -art. 6 CEDU-; l'eccesso di formalismo -excessive formalism- che, senza esser finalizzato al legittimo scopo di certezza del diritto, sacrifica il diritto della difesa, è stato più volte sanzionato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; la declaratoria di inammissibilità come pronunciata è sproporzionata e lesiva del diritto di difesa, e merita di essere rimossa. c) L'indicazione da parte della DGSIA di sei indirizzi PEC in difetto di specifici, univoci ed esclusivi abbinamenti, ha generato una situazione di oggettiva incertezza che non può riverberarsi in danno dell'imputato (art. 175 cod.proc.pen.). d) Il deposito via PEC è avvenuto, inoltre, in via sussidiaria a causa dell'impossibilità tecnica di procedere tramite il [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva la corretta indicizzazione dell'atto (vedasi allegato n. 3). In presenza di malfunzionamenti o limiti strutturali del sistema 'primario' l'utilizzo di un canale 'secondario' e 'ufficiale' deve essere ritenuto valido. Assume la difesa, a sostegno delle proprie istanze, i pronunciamenti di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso, SS.UU. Ismailaj, ha ritenuto che le norme sulla digitalizzazione non possono trasformarsi in trappole formali di preclusione all'accesso alla giustizia; Sez. 5, n. 37450/2023, ha escluso l'inammissibilità in caso di impugnazione inviata ad indirizzo di posta elettronica certificata anche in caso di contestuale trasmissione ad altri indirizzi PEC attribuiti all'ufficio; ed ha precisato che l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 4, lett e) d.l. 137/2020 opera, solo, quando l'atto è trasmesso ad indirizzo diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. 2.3. Con memoria di replica ritualmente depositata, riportandosi ai motivi di ricorso, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano; in via 3gradata, l'annullamento senza rinvio; in via ulteriormente gradata per la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-sexies, lett.e), d.l. 137/2020, conv. con I. 176/2020 (ovvero dell'art. 87-bis, comma 7, lett.c) d.lgs. 150/2022, se ritenuto applicabile) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando l'atto abbia raggiunto la cancelleria dell'ufficio competente attraverso un indirizzo PEC istituzionale e ufficiale inequivocabilmente riferito all'ufficio medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Si rileva in via preliminare che, nel caso in esame, con impugnazione ex art. 322-bis cod.proc.pen. presentata il 5 dicembre 2025, la disposizione applicabile ratione temporis è quella dettata dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Si tratta di norma che ha espressamente previsto la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, segnatamente con riferimento all'appello e al riesame, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA («Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze») di cui rileva, ai fini della presente decisione, la previsione della possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA; previsione, confermata e integrata dai decreti ministeriali n. 217 del 2023, n. 206 del 2024, n. 206 del 2025 e che ha conservato efficacia, per le impugnazioni cautelari, sino al 1 aprile 2026, in forza della deroga espressamente prevista dall'art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal successivo d.m. n. 206 del 2024 e dal d.m. n. 206 del 2025. Si apprezza, dunque, la coesistenza tra il regime transitorio delineato dall'art. 87- bis citato e le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 217 del 2023, n. 206 del 2024, n. 206 del 2025 sicchè «allo spirare del termine indicato, il sistema PEC cesserà di essere utilizzabile anche per le impugnazioni cautelari, lasciando spazio al modello telematico integrale delineato dall'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, [...] fondato sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, salve le eccezioni espressamente previste per gli atti non 4suscettibili di acquisizione informatica o compiuti personalmente dalle parti» (cfr. SS.UU. Messina § 6, ultimo Periodo, che ha, anche, rilevato come «non è superfluo precisare, quanto alle disposizioni di dettaglio, che a seguito del provvedimento del 9 novembre 2020, con il quale il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha attribuito a ciascun ufficio giudiziario un certo numero di caselle di posta elettronica certificata da impiegare per il deposito degli atti con valore legale, i dirigenti degli uffici giudiziari, mediante specifico provvedimento organizzativo, hanno provveduto ad associare gli indirizzi PEC inclusi nell'elenco DGSIA alle articolazioni interne dell'ufficio, le quali, in virtù di tale abbinamento, sono state abilitate alla ricezione degli atti depositati con valore legale», tanto precisando ai fini della descrizione degli adempimenti successivi alla ricezione cui è tenuta la cancelleria, cfr. il successivo § 7, primo periodo). 2. Si rileva, altresì, che l'atto di impugnazione, è stato proposto tempestivamente -il termine era in scadenza il successivo 6 dicembre 2025- essendo stato presentato il 5 dicembre 2025 avverso provvedimento, di rigetto, del 26 novembre 2025. 3. Osserva dunque il Collegio che da questa Corte, nel suo [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato il principio di diritto secondo cui «L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso». Si tratta di principio da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, tanto più che è stato affermato in un caso in cui, come nella specie, l'atto era stato inviato all'ufficio competente, ma a una casella PEC non inclusa tra quelle assegnate dal provvedimento direttoriale DGSIA a tale ufficio. L'impugnazione dichiarata inammissibile dal Tribunale della Libertà di Milano era stata infatti inviata alla casella PEC '[OSCURATO:EMAIL] , istituzionale, per quanto non rientrante tra quelle individuate dal provvedimento DGSIA. 54. Le Sezioni Unite 'Messina' hanno dapprima censito l'orientamento maggioritario, secondo il quale andava esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, e quello minoritario, che attribuiva valenza generale al principio del raggiungimento dello scopo, affermato da Sez. U, Bottari, che, fondato sull'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., troverebbe implicita conferma anche nel processo penale giusta quanto disposto dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. . Il carattere generale di tale principio consentirebbe di reputarlo applicabile anche all'ipotesi in cui l'impugnazione, trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello indicato dal direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente, così come, ad esempio, nei casi di trasmissione da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore, di presentazione a mano o di invio per posta ordinaria in forma adeguata. L'atto, pur restando irregolare, assumerebbe, quindi, efficacia solo grazie al successivo inoltro alla cancelleria competente, incombenza il cui mancato compimento rimane a rischio del ricorrente. Il percorso logico giuridico (§ 12 della sentenza) attraverso cui la Corte è giunta ad affermare il principio sopra enunciato si snoda attraverso: -la valorizzazione del criterio dell'interpretazione letterale della norma dettato dall'art. 12 delle preleggi; -l'individuazione della ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma e, sottesa alla disposizione transitoria in disamina, è funzionale, anche, all'esigenza di un efficace smistamento dei flussi in entrata, sì da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro; -la valutazione della conformità della norma, sul piano costituzionale, al principio del giusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., sotto il profilo della prevedibilità ex ante delle modalità e delle forme di accesso al giudice, e della ragionevole durata del processo, consentendo la norma di confidare in una rapida sua instaurazione; -la valutazione della conformità della norma con il disposto dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu, sotto l'aspetto del "diritto di accesso" alla giustizia, rileggendo la posizione di quest'ultima, che «siccome affermata, tra le altre, dalle decisioni Xavier c. Francia del 2022 e Zubac c. Croazia del 05/04/2018, enuncia i seguenti principi, che possono sintetizzarsi come segue: a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto ed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per 6definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito». Prosegue il consesso di legittimità col rilevare che «[]Al fine di valutare la proporzionalità della restrizione (soprattutto per l'accesso ai gradi superiori di giurisdizione) la Corte EDU prende in considerazione i seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; li) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo. A quest'ultimo riguardo, va posto nel dovuto risalto che la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha, però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale». 5. Proprio la disamina della giurisprudenza della Corte Edu ha indotto le Sezioni Unite a rilevare l'incompletezza del ragionamento giuridico sotteso all'orientamento minoritario relativamente alla mancata evidenza di controindicazioni dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 relativamente alla paventata «restrizione» alla facoltà d'impugnazione e, non avendo chiarito «perché essa non sarebbe «prevedibile», perché avrebbe imposto un «onere eccessivo» al cittadino a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento e, infine, perché sarebbe «intrisa da eccessivo formalismo», argomentando, in particolare, come la modalità di deposito telematica costituisce un arricchimento e non una restrizione nell'esercizio del diritto di difesa, in ragione delle consentite, molteplici, modalità alternative ancora consentite per il deposito della impugnazione; come non possa discettarsi di "eccessivo formalismo" anche in ragione della facile accessibilità e della riconoscibilità degli indirizzi accreditati, per la comune espressione iniziale "depositoattipenali", seguita dalla specificazione dell'ufficio competente, sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore; come, alfine, nessuna indicazione contrastante possa ritenersi dal decisum di dalla sentenza Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 7280167 - 01, per la diversa comica normativa disciplinante il caso in cui quella sentenza è stata pronunciata, per la concettuale diversità del luogo 'fisico' dal luogo 'telematico' di deposito, per la esclusione, da parte di Sez. U, Bottari, della sanzione dell'inammissibilità nel caso di "errore nella presentazione del ricorso", ovvero di deposito del ricorso presso una cancelleria diversa da quella indicata dalla norma (per la compiuta lettura delle argomentazioni delle Sezioni Unite Messina si rinvia al § 12 nella sua interezza). 6. Quanto fin qui dedotto determina, a fortiori, il superamento delle argomentazioni difensive così in tema di invocata applicazione estensiva dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., di eccesso di formalismo di cui alle lett a), b) del § 2 del ricorso in disamina. 6.1. Quanto al principio del favor impugnationis, dalla difesa dedotto con riferimento alla 'positivizzazione' operata col secondo periodo del comma quinto dell'art. 568 cod.proc.pen., si osserva, innanzi tutto, che il principio ivi affermato ha una valenza eccentrica rispetto al caso in disamina. Recita, infatti, l'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., «[L]impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente». Si vede, ivi, evidentemente, come desumibile, anche, dalla sistematica del codice di rito, che afferma, nell'ambito delle disposizioni generali in materia di impugnazioni, il principio di tassatività sull'an e sul quomodo delle impugnazioni, integrato da quello di conservazione dell'impugnazione, secondo cui sussiste l'ammissibilità del gravame a prescindere dalla non corretta qualificazione ad esso attribuita dalla parte. In tale circostanza il giudice incompetente, adito in vista dell'impugnazione, avrà l'obbligo di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente. Chiaro, dunque, che il disposto normativo si attaglia, esclusivamente, ad ipotesi in cui vi sia stata erronea individuazione del giudice, dipendente da erronea qualificazione del mezzo di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e la coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Assolutamente altro è il caso in disamina, nel quale l'atto è stato correttamente qualificato come appello ex art. 322-bis cod.proc.pen., facendo dunque difetto il presupposto normativo -l'erronea sua qualificazione da parte della difesa- per l'operatività del principio di conservazione (in aggiunta si osserva che è stato, anche, depositato presso il giudice competente, il Tribunale del riesame, con errore che la stessa difesa indica come caduto sul 'canale' interno allo stesso ufficio). 86.2. Sull'eccesso di formalismo che sarebbe alla base della dichiarata ammissibilità non può che farsi integrale riferimento a SS. UU. Messina, pag. 23-24, e siílla precedente disamina del mancato conflitto della disposizione in esame con l'art. 6 CEDU e la giurisprudenza in tema della Corte EDU. 7. Altro è a dirsi delle censure mosse in tema di incertezza determinata dalla dedotta equivocità delle indicazioni della DGSIA, sulla cui scorta la difesa, anche accampando una impossibilità tecnica di procedere tramite il [OSCURATO:PERSONA], in quanto non avrebbe consentito la corretta indicizzazione dell'atto, adduce una 'forza maggiore' legittimante i rimedi di cui all'art. 175 cod,proc.pen.. 7. Anche sul punto occorre partire dalle argomentazioni rese da SS.UU. Messina. 7.1. Vi si legge, a § 7, che «a seguito del provvedimento del 9 novembre 2020, con il quale il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha attribuito a ciascun ufficio giudiziario un certo numero di caselle di posta elettronica certificata da impiegare per il deposito degli atti con valore legale, i dirigenti degli uffici giudiziari, mediante specifico provvedimento organizzativo, hanno provveduto ad associare gli indirizzi PEC inclusi nell'elenco DGSIA alle articolazioni interne dell'ufficio, le quali, in virtù di tale abbinamento, sono state abilitate alla ricezione degli atti depositati con valore legale». 7.2. Ciò premesso, si osserva ancora in via preliminare che in base al d.m. 27 az, dicembre 2024, n. 206 (vigente al 30.12.2024) e 51est d.m. 31.12.2025, n. 206 (vigente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), i quali, tra le altre norme, hanno modificato l'articolo 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di deposito degli atti penali, sono sottoposti, allo stato -tra gli altri e nei limiti di quanto in questa sede interessa in ragione dell'oggetto del ricorso-, all'obbligo dell'utilizzo del portale i depositi inerenti a tutti gli atti destinati al Tribunale, compreso il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare. 7.3. In via di eccezione al dedotto regime obbligatorio, possono ancora essere depositati con modalità non telematiche (cartaceo e PEC, quest'ultima modalità espressamente equiparata al cartaceo anche dall'art. 3, comma 9, del medesimo decreto 217/2023) gli atti destinati al Tribunale (compreso il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare) che riguardino le impugnazioni delle misure cautelari; è stato, dunque, medio tempore legittimato il triplo binario -PDP, cartaceo, PEC- anche per l'appello cautelare (che è l'atto che nella specie viene in discussione), che, a differenza delle impugnazioni ordinarie, va comunque depositato presso la Cancelleria del Tribunale della Libertà, quindi presso l'apposita Sezione del Tribunale distrettuale e non presso l'autorità giudiziaria che abbia emesso, modificato o revocato il provvedimento cautelare. 97.4. Ne deriva che legittimamente la difesa della ricorrente aveva scelto, in primis, a) la via del [OSCURATO:PERSONA] per il deposito della impugnazione, costituendo quella così individuata una delle possibili modalità di instaurazione del rapporto processuale. Modalità dalla difesa abbandonata, asseritamente per la dedotta inidoneità del mezzo, inadeguato a consentire la corretta indicizzazione dell'atto. Ne è conseguita la scelta difensiva di altra modalità di deposito, quella, del pari astrattamente consentita, del b) deposito via PEC, modalità tuttavia legalmente valida a patto che la PEC di ricezione fosse una di quelle 'certificate' dal provvedimento DGSIA. 7.4.1. Tanto, nella specie, non è. Si è, infatti, ampiamente dedotto, e lo ha ammesso la stessa difesa, che il canale digitale individuato, ‘riesame.tribunale.milano@giustiziacertit', per quanto istituzionale, non è quello, certificato DGSIA, ‘depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacert.W. 7.4.2. Ciò, sulla scorta di quanto già rilevato (cfr. il superiore § 7.3., quanto a regime processuale vigente), determinerebbe l'inammissibilità dell'appello e, dunque, la correttezza della decisione del Tribunale impugnato, secondo quanto ritenuto da SS.UU. Messina: «L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso». Con buona pace delle argomentazioni difensive nella parte in cui sono svolte in termini di forza maggiore impeditiva della corretta presentazione del ricorso, non potendosi concordare con quanto addotto a proposito del malfunzionamento/inidoneità del mezzo tecnico 'PDP', non perché motivo astrattamente non coltivabile, ma proprio in ragione della ontologica possibilità di canale alternativo, la PEC, nella specie, peraltro, dalla difesa stessa coltivato, sia pure con erronea individuazione dell'indirizzo di posta elettronica. 8. La sanzione di inammissibilità come pronunciata, tuttavia, risulta lesiva del diritto di difesa, e sproporzionata, nella specie, secondo quanto in via ulteriore dalla difesa conclusivamente dedotto. 8.1. SS.UU. Messina hanno affermato (cfr. § 13.1) che rispetto alla inammissibilità «[...] ad opposte conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui l'atto digitale, seppure 10in virtù dell'intervento di un addetto all'ufficio destinatario, sia stato, comunque, entro il termine di legge, trasmesso, sempre digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica contenuto nell'elenco del decreto direttoriale. La trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario, in questo modo, garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all'impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema. [...] Tutto ciò tenendo ben presente, sul tema dell'accesso, la fondamentale possibilità, concessa all'interessato, di utilizzare nella normativa transitoria anche il regime tradizionale del deposito cartaceo dell'atto», e, (cfr. §13.2), che «Secondo l'indirizzo cui si aderisce, stante l'identità di ratio, va considerata parimenti ammissibile l'impugnazione nell'ipotesi in cui l'impugnante, accortosi di aver inviato l'atto ad indirizzo non compreso nel decreto, effettui un nuovo invio, sempre nei termini di legge, all'indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato (in argomento, vedi Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285099 - 01; Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Russo, Rv. 280823 - 01; Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922 - 01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 - 01)». 8.2. Nel caso che ne occupa il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame è intervenuto -il 5 dicembre 2025- prima dello spirare del termine per proporre impugnazione, che sarebbe spirato il successivo 6 dicembre 2025. 8.3. Nello spazio di un giorno potrebbero essersi verificate entrambe le ipotesi: -la prima della "continuità digitale" eventualmente assicurata dall'inoltro in via telematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, il che secondo questa Corte «permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso "interamente telematico". In tal caso, peraltro, si tratterebbe non di "raggiungimento dello scopo" - fondato, peraltro, su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art . 87-bis con riguardo, appunto, alla peculiare disciplina della impugnazione a mezzo PEC - ma, piuttosto, di conformità dell'iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio»; -la seconda, del nuovo invio da parte dell'interessato, sempre nei termini di legge, all'indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato. 118.4. Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto verificare se, come e quando dall'indirizzo non legittimato il ricorso sia stato veicolato a quello inserito in elenco, trattandosi di onere su quel giudice incombente e la mancata ottemperanza ad un obbligo siffatto fa si che il provvedimento di inammissibilità, sì come pronunciato, debba essere rimosso. 9.Conseguentemente l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod.proc.pen., per la verifica testè indicata. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris