CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h R.G. 43459/2021 FATrO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, pronunziando in sede di rinvio ha disposto non doversi procedere a carico dell'imputato per il reato di cui all' art. 474 c.p. (capo a) per intervenuta prescrizione ed ha confermato l' affermazione della sua responsabilità il reato di ricettazione di reati di cui al capo b) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione non valutando l' ipotesi che fosse stato egli stesso a realizzare la merce, per non avere adeguatamente valutato la possibilità di qualificare la condotta ex art. 712 c.p. ed in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall' art. 131 bis c.p. Il difensore di fiducia con memoria in data 9 febbraio 2022 ha formulato istanza di rimessione della causa alla Sezione Seconda rilevando che la corte di appello non aveva affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità. 2. Il ricorso, pure valutate le deduzioni di cui alla memoria sopra indicata, è da ritenere inammissibile. Il primo profilo, oltre che totalmente carente di prova, è da ritenere inammissibile ai sensi dell' art. 606 ult. comma cod. proc. pen. in quanto trattasi di questione non preventivamente adeguatamente e ritualmente dedotta con l'atto di appello e analoghe considerazioni valgono per la chiesta mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall' art. 131 bis c.p., istanza che secondo quanto è dato desumere dalla sentenza e dal tenore delle medesime difese dell' imputato non risulta essere stata proposta in precedenza. Per il resto deve osservarsi che la motivazione è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto (v. f. 3) nella parte in cui la corte di appello ha qualificato la condotta contestata quale ipotesi di ricettazione e non già di incauto acquisto ex art. 712 c.p., argomentazioni idonee a resistere alla generiche censure di parte ricorrente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]