CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10307 - 19715 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i riuniti rispettivamente iscritt i al numero 10 3 07 e al numero 19715 del ruolo generale dell’anno 2022, proposti da CARPINTERI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L71 I785P) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GLN RRT38A06 H163L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R02 I758E) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A03 I754X) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (P.I.: 00804870897), in persona del legale rappresentante pro tempore BONGIOVANNI Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69D43 I754X) DIBENEDETTO Clara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71O48 F258X) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- il primo,per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sira- cusa n. 200/2022, pubblicata in data 7 febbraio 2022; il Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 2 di 12 secondo, per la cassazione della medesima, quale risultante all’esito della correzione di errore materiale disposta con suc- cessiva ordinanza del 21 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pa- chino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel quale vi era stato l’intervento di altri creditori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dopo la rinuncia della banca procedente, la debi- trice esecutata ha proposto istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c.. L’istanza di ricusa- zione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Siracusa e, successivamente, il giudice dell’esecuzione ha provveduto,di ufficio,alla nuova fissazione di una udienza che frattanto non si era tenuta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di nuova fissazione dell’udienza non tenuta , ai sensi dell’art. 617 c.p.c., chiedendo poi altresì la dichiarazione di estinzione del processo per non essere stato lo stesso riassunto nel termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 54 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Siracusa, con sentenza oggetto di successivo provvedimento di correzione di errore materiale in relazione alla omessa distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di alcune delle parti opposte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Ricorre la Carpinteri, sia contro la sentenza originaria, sulla base di seimotivi, sia contro la stessa, come successivamente corretta, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 3 di 12 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente deve darsi atto che, con separata ordinanza in esito alla trattazione del secondo, sonoriuniti i ricorsi iscritti ai numeri 10307 e 19715 del R.G. dell’anno 2022, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla me- desima sentenza. 2.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo, possibile anche di uf- ficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’improponibilità della presente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la quale: a) risulta originariamente avanzata dalla debitrice esecutata Carpinteri avverso un provvedimento del giudice dell’esecu- zione di mera nuova fissazione dell’udienzagià fissata per sen- tire le parti in ordine alla determinazione della modalità della venditae non tenuta per l’indisponibilità del fascicolo di ufficio; b) è stata, comunque, dalla stessa proseguita e coltivata nella fase di merito, sostanzialmente, al fine di ottenere la dichiara- zione di estinzione del processo stesso (cfr. pag. 9 del ricorso, nonché, specificamente, il punto 9 delle conclusioni dell’oppo- nente nel giudizio di merito, trascritto nel ricorso stesso, a pag. 15 del ricorso). Entrambe le domandeavanzate dalla Carpinteri con la sua op- posizione non possono, in realtà, ritenersi proponibili nel pre- sente giudizio. Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 4 di 12 2.1Con riguardo alla prima domanda (quella sub a) , avanzata con l’originario ricorsodi cui all’art. 617 c.p.c. rivolto al giudice dell’esecuzione, deve escludersi la sussistenza dell’interesse della debitrice alla contestazione del provvedimentoopposto,ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. 2.1.1Si tratta, infatti, di un provvedimento con il quale i l giu- dice dell’esecuzione si è limitato a “ri fissare ” l’udienza volta all’audizione delle parti in vista della futura eventuale adozione dell’ordinanza di determinazione delle modalità della vendita, udienza che non si era tenuta a causa dell’indisponibilità del fascicolo dell’esecuzione. Tale provvedimento,meramente ordinatorio, non può ritenersi, di per sé, immediatamente lesivodi diritti o interessi della de- bitrice esecutata, ma costituisce un sempliceatto preparatorio, come tale non suscettibile di diretta impugnazione con il rime- dio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022 , Rv. 664846 – 01: «possono costituire oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell’esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione volti all’instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura –i quali si distinguono dagli atti pre- paratori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all’interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti –e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un inte- resse reale alla rimozione dei loro effetti»; conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22724del 26/07/2023, Rv. 668642 – 01; n e l me- desimo senso:Sez. 3, Sentenza n. 28562 del 13/10/2023 , Rv. 668951 –01). Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 5 di 12 Nella specie, la mera rifissazione dell’udienza per l’audizione delle parti in vista dell’adozione dell’eventuale provvedimento di determinazione delle modalità della vendita,che non si era tenutaa causa dell’indisponibilità del fascicolo di ufficio, certa- mente non potrebbe ritenersi, di per sé, un provvedimento di- rettamente lesivo della sfera giuridica della debitrice (cfr. espressamente in tal senso, cioè per l’esclusione della possibi- lità di impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi il mero provvedimento di fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita, la già richiamata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846 –01, in motivazione, a pag. 7, che a sua volta richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 10/03/1990, Rv. 465834-01), potendo riconoscersi tale poten- zialità esclusivamente all’eventuale provvedimento con il quale fosse stata in concreto disposta la vendita, all’esito dell’udienza stessa, ovvero un altro provvedimento di natura esecutiva con una concreta incidenza dannosa sui diritti della ricorrente( con esclusione della mera omessa dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per le ragioni che saranno più dettaglia- tamente di seguito esposte). Dunque, sotto tale profilo, l’opposizione agli atti esecutivi non avrebbe affatto potuto essere proposta 2.1.2 È opportuno precisare, per completezza, che non può avere seguito la prospettazione della ricorrente secondo la quale al provvedimento in questione dovrebbe in realtà attri- buirsi la natura di un provvedimento di officiosa riassunzione, prosecuzione o, comunque, riattivazione del processo esecu- tivo, da ritenersi già sospeso a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione del giudice dell’ese- cuzione. Tale prospettazione non trova, del resto, alcun riscontro con- creto nel contenuto dello stesso provvedimento opposto, nel quale non vi è alcun riferimento néall’istanza di ricusazione ed Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 6 di 12 al suo esito, né, tantomeno, ad una pretesa conseguente so- spensione del processo esecutivo, essendosi limitato il giudice dell’esecuzione a dare atto della necessità di fissare nuova- menteuna udienza già precedentemente fissata e non tenuta per un impedimento oggettivo. Ed è appena il caso di rilevare, in proposito, che, come del resto correttamente ribadito nella stessa sentenza impugnata, se- condo il costante indirizzo di questa Corte, che in effetti la stessa parte ricorrente dichiara esplicitamente di non voler mettere in discussione, «l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice “a quo” ne valuti l’inammissibilità per carenza “ictu oculi” dei requisiti formali» (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 10/03/2006 , Rv. 588245 – 01 ; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26267 del 06/12/2011, Rv. 620661 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014, Rv. 633762 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 1624 del 19/01/2022, Rv. 663574 – 01 ; la suddetta interpretazione ha ricevuto altresì l’avallo della Corte Costituzionale: cfr. Corte cost. Ord., 23/07/2002, n. 388), con la conseguenza che, in caso didefinizione in senso negativo del ricorso per ricusazione, il processo stesso «può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d’ufficio» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1624 del 19/01/2022, Rv. 663574 – 01) , avendo tale rigetto « efficacia automatica», onde, «nell’ipotesi in cui l’istanza di ricusazione, presentata dopo che il giudice “a quo” abbia disposto il rinvio della causa ad un’udienza successiva, venga rigettata con ordi- nanza di data anteriore a quella della già fissata udienza di rin- vio, la trattazionedella controversia può legittimamente prose- guire, non risultando necessario dare nuovo impulso al giudizio mediante un atto di riassunzione, e non è dovuta alcuna comu- nicazione della successiva udienza, sussistendo per le parti l’onere di partecipare alle udienze già fissate» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22917 del 13/12/2012 , Rv. 624789 – 01 ) ; e ch e Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 7 di 12 «una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell’ufficio, né la con- cessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di na- tura incidentale, è connotato dai caratteri dell’essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11225 del 24/04/2019, Rv. 653637 –01). Nella specie, la nuova fissazione della precedente udienza,che era già fissata prima dell’istanza di ricusazione ma non si era tenuta per un impedimento oggettivo (l’indisponibilità del fasci- colo dell’esecuzione), una volta che era stata disattesa l’istanza di ricusazione, non solo non richiedeva, dunque, alcuna formale riassunzione del processo esecutivo, ma certamente non può ritenersi essa stessa costituire il provvedimento che ha disposto la sua prosecuzione. Infatti, avendo tale “rifissazione”espletato una funzione meramente ripristinatoria dello status quo ante delprocesso, cioè di quello al momento in cui avrebbe dovuto tenersi la precedente, non èstata mai valutata dal giudice la sussistenza dei presupposti per la sua sospensione. N on po- tendo certamente tale valutazione avvenire dopo che l’istanza stessa era stata ormai disattesa dal tribunale in composizione collegiale,si è così determina ta una situazione del tutto analoga a quella in cui la nuova udienza del processo successiva all’istanza di ricusazione risulti fissata a data successiva al ri- getto di quest’ultima. 2.2 Per quanto poi attiene alla richiesta di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, a causa della sua mancata tempestiva riassunzione, da parte dei creditori,la stessa è stata formulata solo nella fase a cognizione piena del giudizio di me- rito dell’opposizione: d’altronde, l’originario ricorso in opposi- zione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. al giudice dell’esecuzione è stato avanzato in un momento in cui, anche nella Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 8 di 12 prospettazione sostenuta dalla stessa ricorrente, non si era an- cora neanche verificata la pretesa fattispecie estintiva. Tale domanda èinammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 2.2.1In primo luogo, si tratta di una domanda del tutto nuova, non contenuta nell’originario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, essa non può ritenersi proponibile nel corso della fase di merito del giudizio a cognizione pienadell’opposizione stessa (per l’af- fermazione del principio secondo cui non possono essere avan- zateulteriori contestazioni e ulteriori motivi di opposizione per la prima volta con l’atto introduttivo della fase di merito a co- gnizione pienadelle opposizioni esecutive, cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 , Rv. 662368 – 01 ; Cass.,Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020 , Rv. 659870 – 01, in motivazione ; Sez. 3 , Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv.627504 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 –01; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 , Rv. 664260 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/ 03/2022 , Rv. 664455 – 01; da ultima: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 22126 del 24/07/2023, in motivazione). 2.2.2In secondo luogo, secondo l’indirizzo altrettanto conso li- dato di questa Corte, «tutti i provvedimenti del giudice dell’ese- cuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o re- spinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando per- tanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all’ese- cuzione, exart. 615 c.p.c., per far valere l’improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia dichiarato Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 9 di 12 l’estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata» (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 10238del 30/03/2022, Rv. 664566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 14449del 15/07/2016, Rv. 640527 – 01 ) . Di conseguenza: a) l’istanza di estinzione del processo esecu- tivo avrebbe dovuto in primo luogo essere rivolta al giudice dell’esecuzione, non certo formulata direttamente nella fase di merito di una opposizione agli atti esecutivi avanzata sulla base di ragioni differenti; b) in ogni caso, neanche lo stesso provve- dimento di rigetto della relativa istanza, esplicito o implicito, pronunciato dal giudice dell’esecuzione avrebbe potuto essere contestatocon l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art 617 c.p.c., ma esclusivamente con il reclamo al tribunale in compo- sizione collegiale di cui all’art 630 c.p.c. (né è possibile ipotiz- zare una eventuale conversione dell’opposizione in concreto avanzata, non sussistendo i necessari presupposti, tanto meno nella presente fase del giudizio: cfr., in generale sull’impossibi- lità di una riqualificazione o conversione tra gli indicati rimedi: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11241del 06/04/2022, Rv. 664509 -03). 2.3 In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ciò rende superfluo l’esame dei singoli motivi di entrambi i ri- corsi e la loro stessa illustrazione, essendo assorbita ogni altra questione, in particolare tutte quelle relative alle statuizioni sulle spese di giudizio e i relativi provvedimenti accessori (ivi incluse quelle avanzate con il secondo ricorso, contro la sen- tenza come risultante all’esito della sua correzione), dovendo provvedersi nuovamente alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio di merito. Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 10 di 12 3. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva es- sere proposta. Per quanto riguarda le spese del giudizio,nulla è a dirsi in or- dine a quelle relative ai rapporti tra l’opponente ele parti op- poste Dibenedetto e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non essendosi queste costituite né nel giudizio di merito né nella presente fase del giudizio (il che determina altresì l’assoluta irrilevanza anche della eventuale cessazione della materia del contendere nei rapporti con tali parti). In relazione al giudizio di merito,sulla base del principio della soccombenza, l’opponente va condannata alla rifusione delle spese in favore delle parti costituite (che si liquidano come in dispositivo), precisa ndosi che , per quanto riguarda l’opposta Bongiovanni, la regolamentazione delle spese processuali va comunque operata anche a prescindere dall’eventuale cessa- zione della materia del contendere, quanto menosulla base del principio della soccombenza virtuale;e che la distrazione degli importi liquidati,in favore dei difensori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e del [OSCURATO:PERSONA] , va certamente riconosciuta , essendo stata regolarmente effettuata dai rispettivi medesimi procuratori nel giudizio di merito la relativa richiesta. Non sussistono, invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.: si deve, infatti, considerare, in proposito, non solo e non tanto la peculiarità della situazione di fatto determinatasi dopo l’istanza di ricusazione, ma, soprattutto, che l’inammissibilità dell’opposizione della Carpinteri non è stata rilevata né dalle controparti né dal giudice, se non pureche gli indirizzi di questa stessa Cortein ordine alla non assoggettabilità ad op posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,degli atti mera- mente preparatori come quelli di fissazione dell’ udienza, Ric. n. 10307-19715/22 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pag . 11 di 12 risultanodefinitivamente delineati e precisati solo in tempi non risalenti, sulla base degli arresti più sopra richiamati. Per il giudizio di legittimità, le spese processuali vanno liquidate in favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore delsuo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che ha effettuato la relativa richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c., non avendo le altre parti svolto alcuna attività difensiva in questa fase del giudizio. Per questi motivi La Corte: - cassa senza rinvio la sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., perché la causa non po- teva essere proposta; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito, come segue: o in favore della oppostaBongiovanni: € 1.615,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15% e accessori tributari e previdenziali come per legge; o in favore della opposta Siracusana ItticaS.r.l. in li- quidazione: € 4.025,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15% e accessori tribu- tari e previdenziali come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; o in favore dell’opposto [OSCURATO:PERSONA]: € 4.835,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15% e accessori tributari e previdenziali come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favo