CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36348/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec: Ric. 2021 n. 19485 sez. M3 -ud. 19-10-2022 - 2 - -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'IMPRESA 03656170960, [OSCURATO:SOCIETA]. 00399750587, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 04662720269, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 03991460266; -intimati - avverso la sentenza n. 6731/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA], allegando di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] quale garante della società [OSCURATO:PERSONA] SpA, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, convenne in giudizio lo stesso Montebello, Cristiano e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal primo in favore dei secondi; nel corso del giudizio si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a mezzo di Italfondario, allegando di essere cessionaria del credito, ed il Tribunale rigettò la domanda nei confronti dell’originaria attrice e la accolse nei confronti della cessionaria; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 29 dicembre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] srl era da qualificarsi quale adesivo autonomo e che l’interveniente poteva avvalersi della documentazione già versata in atti dall’originaria attrice in base al principio di acquisizione della prova; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; Ric. 2021 n. 19485 sez. M3 -ud. 19-10-2022 - 3 - ha resistito [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ulteriore cessionaria del credito, con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; il ricorrente, incorso nella decadenza con riferimento al termine per il deposito del ricorso per una causa non imputabile, documentata, del malfunzionamento del sistema del deposito telematico, ha depositato un’istanza di rimessione in termini; Considerato che: l’istanza di rimessione in termini va accolta in quanto il ricorrente ha allegato e documentato di non aver potuto perfezionare il deposito del ricorso nei termini per causa a sé non imputabile, consistente nel malfunzionamento del sistema informatico; si procede pertanto allo scrutinio dei motivi: con il primo motivo di ricorso -eccezione pregiudiziale di difetto di titolarità attiva della parte intervenuta - Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento -la ricorrente eccepisce il difetto di titolarità attiva della [OSCURATO:PERSONA] srl, sedicente cessionaria del credito, a causa della mancata produzione della prova dell’avvenuta cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la cessionaria si sia limitata a produrre un contratto dal quale non si rilevava con certezza la cessione del credito, sicchè il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di titolarità attiva. il motivo è inammissibile in quanto relativo al giudizio di fatto in ordine alla titolarità attiva del rapporto: premesso che latitolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della Ric. 2021 n. 19485 sez. M3 -ud. 19-10-2022 - 4 - decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016), vi è stato l’accertamento del giudice del merito sulla sussistenza della titolarità il quale è suscettibile di formare la cosa giudicata nei limiti dei motivi di impugnazione; una volta che vi sia tale accertamento la questione può essere proposta in cassazione se non si è formato il giudicato (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016, punto 65), a condizione che sia dedotta in iure, e non anche, come nel caso in esame, quale mera confutazionedel giudizio di fatto svolto dal giudice del merito sulla sussistenza della titolarità; con il secondo motivo di ricorso -eccezione di nullità del contratto di fideiussione - il ricorrente eccepisce la nullità dei contratti di fideiussione da esso stesso sottoscritti in quanto conformi allo schema negoziale predisposto dall’ABI, concernente le condizioni generali di contratto, dichiarato dalla Banca d’Italia contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 il motivo è inammissibile; in primo luogo la censura viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto non indica in modo specifico come nel giudizio di merito siano state dedotte le circostanze di fatto integranti la causa di nullità denunciata. Si ricorda che, in base alla pronuncia Cass. n.4175 del 2020, l’eccezione di nullità delle clausole, pur rilevabile d’ufficio, non può essere sostenuta dalla mera deduzione di contestazioni in fatto mai effettuate dalla parte, sicchè la parte, per sollevare l’eccezione nel giudizio di cassazione, deve fare riferimento alle circostanze di fatto quali introdotte nel giudizio di merito a sostegno della pretesa nullità; in secondo luogo in base a Cass. sez.U. n. 41994/2021, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione allesole clausole che riproducono quelle Ric. 2021 n. 19485 sez. M3 -ud. 19-10-2022 - 5 - dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti; ciò premesso, la censura difetta di specificità perché non indica in modo specifico come incida negativamente sul credito allegato la nullità limitata solo ad alcune clausole; alla luce di tale aspecificità della censura il credito resta eventuale, ossia litigioso e controverso, e dunque sufficiente per la legittimazione ai fini della proposizione dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. (fra le tante Cass. n. 4212 del 2020). conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis d